Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente;
– Avv. Patrich Rabaini – Giudice rel.
– Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 4/23 R.G. Trib. a carico di Argentin Moreno, nato a San Donà di Piave (VE) il 17/12/1960, difeso dall’Avv. dagli Avv.ti Alberto e Fiorenzo Alessi giusta nomina in atti, chiamato a rispondere della seguente violazione disciplinare:
“Violazione dell’art. 1, punti 1 e 2 del regolamento di Giustizia Federale della F.C.I. perché in spregio del dovere gravante su ciascun tesserato di osservare una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza anche morale nell’ambito dei rapporti riguardanti l’attività federale, il Sig. Moreno Argentin, in occasione di una riunione con il Commissario Straordinario della Lega del Ciclismo Professionistico, Avv. Cesare Di Cintio, intervenuta il 22 marzo 2023, destinata alla discussione di trattative da intraprendere con i broadcaster televisivi, anche alla presenza di terzi, si rivolgeva all’Avv. Di Cintio con toni aggressivi e minacciosi, pronunziando al suo indirizzo le seguenti espressioni “stai attento commissario, tu non farai mai il presidente, stai attento, stai attento a quello che fai”.
All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 19 dicembre 2023 sono presenti:
– per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– il deferito Sig. Argentin Moreno personalmente nonché l’Avv. Fiorenzo Alessi anche in sostituzione dell’Avv. Alberto Alessi.
IN FATTO
Preliminarmente la difesa del deferito chiede di produrre una dichiarazione pro veritate del Sig. Filippo Pozzato che viene acquisita agli atti.
Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procede all’illustrazione dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a fondamento dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.
Più in particolare, il Procuratore Federale si sofferma sull’analisi degli elementi in forza dei quali ritenere provata la responsabilità del deferito Sig. Argentin Moreno.
Il Procuratore Federale conclude chiedendo che sia irrogata al deferito la sanzione della pena di mesi 3 di inibizione e euro 2.000,00 di ammenda.
Il Presidente dà la parola al difensore Avv. Fiorenzo Alessi e poi e al deferito Sig. Moreno Argentin.
L’Avv. Alessi, preliminarmente, espone le ragioni del Sig. Argentin come da verbale di udienza. Insiste nell’eccezione di tardività della segnalazione del fatto agli Organi di Giustizia e, nel merito, respinge ogni accusa e in via istruttoria si richiama alle richieste di cui alla memoria difensiva in data 13 dicembre 2023 e chiede che il deferito sia mandato assolto.
Il deferito, dopo un excursus sulla propria carriera sportiva, ribadisce di non aver mai minacciato nessuno e nega di essersi posto con comportamenti aggressivi o violenti nei confronti del Commissario Straordinario, pur riconoscendo e ammettendo di avere tenuto toni accesi e veementi nel corso della riunione dovuti più che altro al proprio carattere.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
Preliminarmente, va decisa l’eccezione di “tardività” ed “intempestività” della “segnalazione” di cui ai punti 5 e 6 della memoria difensiva in data 25/7/2023 e reiterata nella memoria difensiva del 13 dicembre 2023, entrambe acquisite agli atti del presente procedimento. Più in particolare, la difesa del Sig. Argentin richiamando il disposto di cui al Punto 1 dell’Art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale in relazione al successivo Punto 11 del medesimo articolo, eccepisce l’intempestività della segnalazione pervenuta agli Organi di Giustizia da parte del Commissario Straordinario della Lega del Ciclismo Professionistico, siccome effettuata 53 giorni dopo il fatto.
L’eccezione è priva di fondamento per due ordini di ragioni. La prima attiene al fatto che il Regolamento di Giustizia Federale non prevede in alcun modo un termine – a pena di decadenza – entro il quale effettuare la segnalazione e, dunque, non può ravvisarsi alcuna intempestività nel caso che occupa questo Tribunale.
La seconda ragione, invece, attiene più prettamente il dato normativo citato dalla difesa ossia il punto 11 dell’art. 1. Tale norma, infatti, è riferibile in maniera chiara ed esplicita ad ipotesi di “illecito sportivo” ovvero “frode sportiva” – compiuti o in procinto di essere compiuti – che devono essere segnalati “in modo rapido e completo”. Va da sé che il caso che ci occupa non possa in alcun modo rientrare nell’alveo dell’illecito sportivo e nemmeno in quello della frode sportiva, così risultando inconferente il richiamo alla citata norma. La segnalazione fatta dal Commissario Straordinari Avv. Di Cintio è tempestiva e pienamente efficace e, conseguentemente, l’eccezione sollevata dal Sig. Argentin Moreno deve essere rigettata per i motivi sopra esposti.
Quanto alle istanze istruttorie ci si richiama al verbale di udienza ed in particolare all’ordinanza di rigetto letta in udienza dal Presidente.
Quanto al merito della vicenda
E’ opportuno premettere che il presente procedimento non ha in alcun modo oggetto un illecito sportivo strictu sensu inteso, bensì un episodio occorso nell’ambito di una riunione nella quale il deferito Sig. Argentin Moreno non rivestiva la qualità di “atleta” ma quella di Dirigente Sportivo.
In altre parole – è opportuno evidenziarlo sin d’ora – in questa sede non è in discussione e non è oggetto del giudizio il prestigio della carriera sportiva del Sig. Argentin, ben nota a tutti, ma un comportamento tenuto dal medesimo Sig. Argentin in veste di Dirigente tesserato FCI nel corso di una riunione tenutasi con i vertici della Lega del Ciclismo Professionistico.
Fatta questa premessa, ritiene il Tribunale che all’esito dell’istruttoria e dall’esame del complessivo compendio probatorio ritualmente acquisto e dichiarato utilizzabile ai fini del decidere, la vicenda portata al giudizio di questo Tribunale sia risultata ridimensionata in termini di disvalore del fatto contestato.
La vicenda che ci occupa trae origine dalla segnalazione in data 15 maggio 2023 fatta dal Commissario Straordinario Avv. Di Cintio alla Procura Federale FCI. Nella citata segnalazione l’Avv. Di Cintio poneva all’attenzione della Procura Federale quanto accaduto in data 22 marzo 2023 in occasione di un incontro avuto dal medesimo – nel suo ruolo di Commissario Straordinario – con il deferito Sig. Argentin Moreno. Riferisce l’Avv. Di Cintio come, in occasione della riunione il Sig. Argentin si rivolgesse al Commissario Straordinario con toni minacciosi e proferendo le seguenti parole: “stai attento Commissario, tu non farai mai il Presidente, stai attento, stai attento a quello che fai”.
Nella medesima comunicazione l’Avv. Di Cintio contestualizzava il fatto evidenziando che poco prima della riunione in questione, veniva consegnata brevi manu al Sig. Argentin una nota di sollecito per alcuni sospesi che l’associazione sportiva del medesimo aveva ancora in essere con la Lega del Ciclismo Professionistico. Si trattava, a quanto consta, di debiti pregressi per i quali l’Avv. Di Cintio, nel suo ruolo, aveva sollecitato il saldo diverso tempo prima.
Alla citata riunione era presente anche il Dr. Marcel Vulpis – responsabile delle relazioni esterne della L.C.P. – il quale ha assistito ai fatti. Sentito a s.i.t. in data 29 maggio 2023 dal Procuratore Federale Aggiunto, il Dr. Marcel Vulpis confermava i fatti, i toni e, quanto alle parole pronunciate dal Sig. Argentin, riferiva che lo stesso ebbe a rivolgersi al Commissario Straordinario in maniera veemente ricordandosi le parole: “stai attento perché se continui così non diventerai mai Presidente”.
Il Dr. Vulpis, poi, ha precisato come il comportamento tenuto del Sig. Argentin fosse sfociato in “momenti di aggressività alternati anche a momenti di maggiore distensione”. Precisava come il clima nel quale si era svolto l’incontro fosse stato tutt’altro che sereno. Precisava ancora, il Dr. Vulpis, come in tanti anni di lavoro nel mondo dello sport non avesse mai assistito ad un episodio del genere e non avesse mai visto così poco rispetto da parte di un associato nei confronti delle istituzioni federali e di Lega, e come nell’occasione si fosse “seriamente preoccupato per la sua persona”. Riferiva, infine, come il generale clima di ostilità verso le istituzioni fosse stato generato dalle iniziative di recupero dei crediti verso le società morose.
Sentito a s.i.t. il 25/10/2023, l’Avv. Di Cintio confermava in toto i fatti già oggetto della segnalazione in data 16/5/2023 e chiariva meglio il contesto nel quale si erano svolti i fatti. Più precisamente, l’Avv. Di Cintio evidenziava all’U.P.F. che il Sig. Moreno Argentin già prima del 22 marzo 2023 gli anticipava, a mezzo whatsapp, che all’incontro avrebbe rappresentato 12 organizzatori per un totale di 19 giorni di gara. Ad inizio riunione l’Avv. Di Cintio, del tutto legittimamente, chiedeva al Sig. Argentin di documentare la propria qualità di delegato anche degli altri 11 organizzatori. A seguito della richiesta di fornire le deleghe – prosegue l’Avv. Di Cintio – “scatta l’ira dell’Argentin il quale profferiva le frasi minacciose di cui all’esposto, inoltre il tono era acceso, elevato e minaccioso, anche perché nel profferire quelle parole avanzava verso di me, tanto da temere un contatto fisico, timore percepito anche dal Vulpis il quale si alzava in piedi dalla sedia, invitando, energicamente, Argentin a calmarsi”.
Infine, in data 29 maggio 2023, veniva sentito a s.i.t. anche il Sig. Piccolo Stefano – funzionario FCI – il quale pur non avendo preso parte alla riunione con l’Avv. Di Cintio, il Dr. Vulpis e il Sig. Argentin Moreno – riferiva di aver appreso successivamente all’incontro come l’atteggiamento tenuto dal Sig. Argentin fosse stato particolarmente veemente.
Nel corso delle indagini anche il deferito Sig. Argentin Moreno ha chiesto, per il tramite dei propri legali, di essere sentito a s.i.t. dalla Procura Federale che lo invitava per la sua audizione il 15 settembre 2023.
Nel corso dell’audizione, il Sig. Argentin Moreno negava ogni addebito precisando di non aver mai offeso e tantomeno minacciato nessuno. Precisava, poi, di non ricordare di avere pronunciato le frasi riportate nell’imputazione, pur non negando che i toni della riunione fossero stati anche accesi.
Sempre nel corso della sua audizione lo stesso Sig. Argentin ammetteva di non poter escludere che le parole oggetto dell’imputazione fossero state da lui stesso pronunciate, purtuttavia quale “intercalare di richiamo all’attenzione dell’interlocutore”.
Nel corso dell’udienza tenutasi il 19 dicembre 2023 il Sig. Argentin, a specifica domanda del Presidente, negava recisamente di aver mai “avanzato” verso l’Avv. Di Cintio in maniera minacciosa precisando di non essersi mai alzato dalla sedia con quelle modalità.
Alla luce di quanto emerso all’esito del procedimento può ritenersi provato con certezza tranquillizzante che, nel corso della riunione del 22 marzo 2023. l’Argentin abbia tenuto – inopportunamente – un comportamento non consono al contesto istituzionale nel quale si svolgeva la riunione. Appare ampiamente provato, infatti, che i toni della discussione fossero stati particolarmente veementi da parte del deferito Sig. Argentin Moreno.
Quanto segnalato dal Commissario Straordinario con propria nota del 15 maggio 2023 alla Procura Federale, ha trovato conferma nella deposizione del Dr. Vulpis presente al fatto, il quale, da un lato, ha confermato la frase proferita dall’Argentin al Commissario Straordinario e, dall’altro, ha riferito che mai aveva visto “così poco rispetto da parte di un associato nei confronti delle istituzioni federali”.
Tuttavia, se da un lato risulta provato un comportamento da parte dell’Argentin indiscutibilmente non consono sia alla sede istituzionale nel quale è avvenuto l’incontro, che al ruolo dirigenziale ricoperto dello stesso Argentin, non risulta provato al di là di ogni ragionevole dubbio, lo scatto d’ira riferito dal Commissario Straordinario nelle s.i.t. del 25 maggio 2023. Di tale episodio, infatti, nulla riferisce il Vulpis che era presente e nemmeno il Piccolo al quale è stato riferito l’accaduto. Del resto, le s.i.t. del Dr. Vulpis sono state rese successivamente a quelle del Di Cintio e la circostanza non sarebbe comunque emersa dalla deposizione del Vulpis.
L’episodio riferito il 15 maggio 2023, dunque, non può ritenersi compiutamente provato.
Per quanto attiene all’integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale, è solo il caso di evidenziare quanto in appresso.
In termini di stretto diritto, l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 1 punto 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale, non presuppone una condotta specifica e/o tipica che ingeneri timore o altro stato d’ansia nel soggetto destinatario, essendo sufficiente che sia percepita come tale nello specifico contesto nella quale si è svolta e che il comportamento del soggetto agente si concretizzi in una mancanza di rispetto nei riguardi di organi istituzionali della Federazione. Ad integrare la norma è, dunque, sufficiente che nel soggetto agente sia venuto meno quel dovere di lealtà e correttezza, anche morale, imposto dal Regolamento di Giustizia della F.C.I., che deve improntare l’agire di ciascun componente della Federazione Ciclistica Italiana.
In tal senso, lo stesso deferito nella propria audizione non solo non ha escluso di aver utilizzato le frasi riportate nell’imputazione, ma ha ammesso pacificamente che i toni sono stati veementi, non rilevando sotto il profilo giuridico che la condotta oggetto di esame sia stata generata più dal carattere “impulsivo” dell’Argentin, che da un vero intento minaccioso e aggressivo del medesimo.
Tuttavia, proprio da un personaggio pubblico come l’Argentin, noto in tutto il mondo per il prestigio della carriera sportiva, è lecito attendersi un comportamento più consono al suo ruolo nei riguardi degli Organi di quella stessa Federazione che per 11 anni gli ha dato la possibilità – brillantemente ricompensata – di vestire la maglia azzurra. Proprio il prestigio delle sue gesta atletiche hanno reso l’Argentin un “modello”, un “esempio” da seguire per molti giovani ciclisti, professionisti e non, che a maggior ragione impone al medesimo Argentin un atteggiamento differente da quello tenuto in occasione dell’incontro del 22 marzo 2023.
Quanto al comportamento processuale tenuto dal Sig. Argentin Moreno, che in alcun modo si è sottratto al giudizio, ma che da subito ha chiesto alla Procura Federale di essere sentito per fornire la propria versione dei fatti, se ne può trarre un positivo apprezzamento.
Ritiene il Tribunale che l’episodio oggi sottoposto al proprio giudizio – pur sussistente in tutti i suoi elementi costitutivi ma con le precisazioni svolte in parte motiva – possa essere considerato episodico e, sotto il profilo prognostico, è verosimile ritenere che in futuro l’Argentin si asterrà dal tenere simili comportamenti nei riguardi delle Istituzioni Federali.
Il trattamento sanzionatorio
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.
Un primo profilo attiene al complessivo comportamento processuale tenuto dal Sig. Argentin nei termini sopra esposti, mentre un secondo profilo attiene alla creduta episodicità dell’accaduto anche in relazione al fatto che non risultano comminate altre sanzioni disciplinari.
Di tali elementi il Tribunale non può non tenere conto in termini di graduazione della pena anche alla luce delle emergenze processuali nei termini e con i limiti sopra evidenziati.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale Federale I Sezione ritiene equa e conforme alla violazione contestata, la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare l’infrazione.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4/2023 commina al tesserato Argentin Moreno, la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare l’infrazione.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Vittoria-Roma, 28 dicembre 2023
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
data di pubblicazione: 29/12/2023