Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 6 novembre 2020 ore 13.00 con modalità telematiche ai sensi del Protocollo di udienze tramite collegamento da remoto della FCI, presenti il Presidente Avv. Antonio Villani, i Componenti Avv. Claudio Iacovoni, Avv. Alberto Gava, nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionario F.C.I), la Corte Federale d’Appello, I^ sezione, della F.C.I. ha emesso il seguente provvedimento:
RG 3/20 reclamo del Dott. Carlo Roscini avverso la Sentenza del Tribunale Federale Sez. I, di cui al Comunicato n. 5 del 8 ottobre 2020.
VISTO il reclamo depositato dalla PF e il reclamo presentato dal difensore del Dott. Roscini, Avv. Vincenzo Maccarone;
VISTO l’art. 45 co. 8 Reg. di Giustizia federale FCI;
DESIGNATO relatore l’Avv. Alberto Gava, che espone i termini della vicenda processuale;
PRESENTI l’istante personalmente con l’Avv. Vincenzo Maccarone; per la Procura Federale l’Avv. Nicola Capozzoli e l’Avv. Ida Blasi.
CONCLUSIONI
La Procura Federale chiede il rigetto del reclamo del Dott. Roscini e si riporta integralmente al proprio reclamo chiedendone l’accoglimento; ad integrazione e parziale rettifica delle conclusioni rassegnate in primo grado nonché a precisazione dei motivi di reclamo formulati, sollecita l’applicazione di una maggiore sanzione di anni uno e mesi otto così determinata: anni uno (ovvero mesi tre per ciascuna violazione) aumentata di ulteriori mesi otto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51 co.5.
L’Avv. Maccarone per il Sig. Carlo Roscini si riporta per i punti 1 e 4 ai motivi di ricorso; relativamente al punto 2 dell’atto di deferimento evidenzia come agli atti non vi sia prova di alcun soggetto a cui Roscini avrebbe rivolto l’invito a non partecipare all’assemblea: lo stesso teste Campoli riferisce che nessuno in contatto con Roscini si allontanò. In relazione al punto 3, evidenzia come il termine “in prossimità” costituisca un’indicazione del tutto generica e che, ad ogni modo, il Roscini non si sarebbe trovato in luoghi direttamente interessati dalle attività federali propedeutiche al voto. Insiste, in via principale per l’assoluzione, in via subordinata per la comminazione di una pena diversa dall’inibizione ovvero ridurre quella inflitta in primo grado.
In replica la Procura Federale rileva che l’applicazione della recidiva impedisce l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento in sostituzione dell’inibizione.
La Corte Federale d’Appello, I^ Sezione, della F.C.I. all’esito della camera di consiglio, osserva quanto segue:
PREMESSE IN FATTO
A.- A seguito di esposto presentato dalla Dott.ssa Daniela Isetti, nella qualità̀ di Vice Presidente Vicario F.C.I., inerente “Assemblea Provinciale C.P. Perugia”, la Procura Federale F – svolte le debite indagine ed auditi numerosi testimoni – deferiva a giudizio il Sig. Roscini per aver egli, in violazione dell’art. 1, c. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale:
- avvicinato in data 20 dicembre 2019 il sig. Gaetano Castellani, presidente della A.S.D. Santa Maria degli Angeli, tentando di indurlo a non presentarsi e a non partecipare all’assemblea elettiva straordinaria del Comitato Provinciale di Perugia, indetta per il successivo 21 dicembre 2019;
- stazionato la mattina del 21 dicembre 2019 nei pressi dell’ingresso della Sede Regionale del Coni, in via Martiri dei Lager in Perugia intrattenendosi con diversi tesserati in procinto di entrare per partecipare all’assemblea, al fine di scoraggiarli ed indurli ad astenersi dalla partecipazione, costringendo il Consigliere Nazionale, dott. Federico Campoli, a dover vigilare affinché̀ I dirigenti federali potessero immediatamente accedere alla sede di voto senza essere intrattenuti dal Roscini;
- raggiunto, in un secondo momento, nella stessa mattinata del 21 dicembre 2019, il sesto piano dell’edificio destinato a Sede Regionale del Coni, per trattenersi in prossimità̀ della porta di ingresso alla sala in cui si svolgevano le operazioni di verifica dei poteri ai fini della successiva espressione del voto, senza averne titolo essendo privo di qualunque funzione o ruolo nell’ambito delle operazioni in corso;
- rivolto alla Dott.ssa Daniela Isetti, Vice Presidente Vicario della Federazioni Ciclistica Italiana, che ritenendo inopportune il suo comportamento lo aveva invitato ad allontanarsi onde non interferire con le operazioni di voto, le seguenti espressioni “…se mi rivolge ancora la parola la denuncio alla magistratura, non alla giustizia sportiva ma alla magistrature ordinaria…”.
All’esito del procedimento, il Tribunale Federale Sez. I, con decisione pronunciata in data 8.10.2020 (giudizio disciplinare n. 1/20 RG), riteneva fondata l’incolpazione esclusivamente con riferimento alle contestazioni sub n. 1 e 4 dell’atto di deferimento e comminava al Dott. Roscini la sanzione dell’inibizione “per mesi tre, compresa la contestata recidiva, da ogni attività” per aver egli tenuto condotte contrarie ai precetti di cui all’art. 1, c. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della FCI, in spregio ai doveri di lealtà e correttezza morale che devono improntare il comportamento dei tesserati.
B.- Con reclamo del 22 ottobre 2020, la Procura Federale ha impugnato la predetta decisione del Tribunale Federale, ritenendo che la medesima fosse illegittima giacché:
- presenterebbe una motivazione “internamente contraddittoria” con riferimento alla esatta individuazione degli illeciti disciplinari in relazione ai quali si è accertata la responsabilità del Roscini, poiché, da un lato, riterrebbe rilevante i comportamenti individuati nei primi 3 punti dell’atto di deferimento, dall’altro, tuttavia, si pronuncerebbe con condanna esclusivamente in relazione ad uno dei predetti punti (il n. 2) e al punto 4 dell’atto di deferimento, così non lasciando univocamente intendere la conclusione alla quale è giunto il Tribunale;
- in ogni caso, gli accadimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’atto di deferimento sarebbero provati tanto dagli atti raccolti nel corso delle indagini (esposto e fotografie), quanto dalle testimonianze assunte dalla PF che renderebbero pacifico il “dato storico” della condotta tenuta dal Roscini;
In ragione di tutto quanto precede, la Procura Federale insiste: i) per la riforma della sentenza del Tribunale di primo grado nel senso dell’accertamento della piena responsabilità del Roscini non solo con riferimento ai fatti di cui al punto 4 dell’atto di deferimento, bensì anche con riferimento alle condotte dal medesimo tenute ed oggetto delle incolpazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del medesimo e con conseguente condanna alla sanzione complessiva di 9 mesi di inibizione o alla diversa maggiore sanzione che dovesse essere ritenuta opportuna; ii) in subordine, per la riforma della sentenza del Tribunale di primo grado quoad poenam nel senso dell’irrogazione di una sanzione significativamente superiore a quella applicata, comunque non inferiore a sei mesi.
C.- Con reclamo del 24 ottobre 2020, anche l’Avv. Maccarone ha impugnato, nell’interesse del Dott. Carlo Roscini, la predetta decisione del Tribunale Federale, ritenendo che la medesima sia illegittima giacché:
a. presenterebbe “intrinseche ed insuperabili contraddizioni” e una “confusa estensione motivazionale” consistenti nel contraddittorio richiamo – ai fini della condanna – da un lato delle condotte di cui ai n. 2 e 4 dell’atto di deferimento; dall’altro, delle condotte di cui al numero 1 e 4 del medesimo atto;
b. ometterebbe in ogni caso qualsivoglia motivazione e commento in ordine alla condotta di cui al punto 1 e 4 dell’atto di deferimento e alla loro gravità, nonostante tali condotte siano state considerate disciplinarmente rilevanti ai fini della condanna (si tratterebbe, quindi, di una pronuncia sul punto apodittica e priva di supporto dimostrativo);
c. in ogni caso, nel merito: quanto all’episodio intercorso con il Sig. Castellani, non avrebbe tenuto conto della circostanza, emersa anche dalla comunicazione inviata dal Castellani alla Federazione, dalla quale non sarebbe emerso alcun atteggiamento ostile del Roscini nei confronti di quest’ultimo bensì, al contrario, “solo un atteggiamento aggressivo e minaccioso di costui [il Castellani]”“se mi rivolge ancora la parola la denunzio alla magistratura…” potrebbe essere interpretato come una minaccia ma, al più, come la prospettazione dell’esercizio di un legittimo diritto del Roscini;
d. avrebbe inflitto la sanzione dell’inibitoria senza neanche prendere in considerazione la possibilità di comminare una sanzione diversa, pure paventata dalla difesa del Roscini, in ragione della modestia dei fatti;
e. in ogni caso, avrebbe comminato una sanzione il cui calcolo sarebbe “incomprensibile” giacché individuata in mesi “uno” nel corpo della decisione e in mesi “tre” nel dispositivo; ove, peraltro, sarebbe stato applicato l’aumento per la recidiva, nonostante la mancanza di qualsivoglia argomentazione in merito nel corpo della decisione e nonostante, quand’anche fondato, il medesimo aumento avrebbe comportato una sanzione al più maggiorata di 15 giorni sul mese di pena base.
In ragione di tutto quanto precede, il reclamante ha richiesto in via principale di “assolvere Carlo Roscini dalla contestazione mossa con la formula “Perché il fatto non sussiste”; in via subordinata di “applicare una sanzione diversa da quella inibitoria ovvero ridurre quella inflitta”.
D.- Con ordinanza del 27.10.2020, in ragione dell’identità della decisione impugnata, l’adita Corte disponeva la riunione dei procedimenti e fissava l’udienza del 6.11.2020.
*****
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
a.- Il reclamo della Procura Federale appare fondato e merita parziale accoglimento.
In particolare, se è vero che la Sentenza impugnata è chiara nel dispositivo, appare al contempo viziata da un intrinseco difetto di motivazione, laddove la medesima:
1) da un lato afferma che: “i comportamenti contestati al sig. Roscini nei primi tre punti dell’atto di deferimento, per come dallo stesso riferito e per come riscontrato dal Tribunale, evidenziano un atteggiamento di disturbo e poco consono ad un soggetto che ha fatto per oltre vent’anni il Presidente del Comitato Regionale FCI Umbro, con notevole impatto nei confronti delle societa”
2) dall’altro, a fronte di quanto testé affermato, conclude testualmente: “Nel merito, pertanto, ed in relazione ai punti del capo di incolpazione 2 e 3, il Tribunale ritiene non ravvisa alcun aspetto di illecito disciplinare.
Viceversa il Tribunale, in merito ai punti n. 2) n. 4) dell’atto di deferimento, ravvisa una violazione dei precetti dell’art. 1 Regolamento di Giustizia FCI.”.
In altre parole, dalla lettura del corpo della decisione del Tribunale di primo grado non è possibile inferire con sufficiente chiarezza il ragionamento che l’organo decidente pone alla base della sanzione inflitta.
b.- Ciò posto, ritiene la scrivente Corte che detto vizio possa essere sanato mediante una corretta integrazione motivazionale della decisione, sulla base delle risultanze probatorie emerse all’esito del giudizio di prime cure.
In proposito, non può negarsi che – come sostiene la Procura Federale nel proprio reclamo – i fatti di cui all’atto del deferimento risultino, all’esito dell’istruttoria svolta in fase di indagine, pacificamente provati nella loro materialità.
E così:
- quanto all’episodio con il Sig. Castellani il medesimo trova conferma sia nelle dichiarazioni della Dott.ssa Isetti, accompagnate peraltro da materiale fotografico a comprova di quanto dichiarato; sia nelle dichiarazioni dello stesso Dott. Castellani, che afferma espressamente di essere stato avvicinato dal Dott. Roscini che l’avrebbe pregato di non presentarsi all’assemblea provinciale del 21.12.2019;
- quanto all’episodio di cui al punto due dell’atto di deferimento, anch’esso risulta provato tanto dall’esposto della Dott.ssa Isetti che, in data 21.12.2019 presiedeva l’assemblea in corso di svolgimento, quanto dalle dichiarazioni dei Sig. Pioppi, Campoli, Stefanecchia e Bernacchia che, tutti, hanno confermato la presenza del Roscini per un lungo lasso temporale presso lo stabile ove si teneva l’adunanza e il suo colloquiare con diversi delegati. Lo stesso Roscini, peraltro, ha confermato di essersi recato in detto luogo in data 21.12.2019 e di aver ivi stazionato nel corso dello svolgimento di parte dell’Assemblea. E il sig. Campoli, in particolare, ha confermato di essersi dovuto adoperare, dapprima perché il Sig. Roscini non intercettasse i delegati – recando loro disturbo – prima che potessero recarsi in assemblea;
- quanto all’episodio di cui al punto tre dell’atto di deferimento, le circostanze ivi dedotte risultato comprovate dalle dichiarazioni del Sig. Pioppi e del Sig. Campoli che hanno entrambi confermato che il Sig. Roscini si sarebbe recato all’interno dell’edificio del CONI per sostare vicino alla stanza ove veniva tenuta l’assemblea e che, poiché stava arrecando imbarazzo, è stato invitato dal Commissario, dal Vice-Commissario e dal Segretario Generale Dott. Pavoni ad allontanarsi, stante l’assenza di alcuna motivazione che ne legittimasse la presenza;
- quanto all’episodio di cui al punto 4 dell’atto di deferimento, l’alterco con la Dott.ssa Isetti è confermato, tanto da quest’ultima nell’esposto presentato alla Federazione, quanto dallo stesso Dott. Roscini, pur se con differenti sfumature.
c.- Accertato, dunque, il verificarsi dei fatti addebitati dalla Procura Federale, occorre comprenderne il disvalore ai sensi dell’art. 1, c. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale.
Ebbene, non v’è dubbio che la lettura sistematica della condotta del Sig. Roscini denoti una chiara volontà di quest’ultimo di recare disturbo e/o molestia e/o comunque di interferire nello svolgimento dell’assemblea del 2.12.2019.
In tal senso, depongono infatti le prove emerse nel corso dell’istruttoria che evidenziano come:
- il Roscini abbia contattato, nei giorni antecedenti alla riunione assembleare del 21.12.2019, alcuni dirigenti di società ciclistiche (tra i quali il Sig. Campoli, che conferma direttamente la circostanza, così avvalorando ulteriormente – ove mai ve ne fosse bisogno – anche le dichiarazioni de relato offerte dalla Dott.ssa Isetti nel proprio esposto) al fine di invitarli a non recarsi all’assemblea per l’esercizio del loro diritto di voto;
- il Roscini abbia stazionato per lungo tempo, in data 21.12.2019, nel luogo ove si teneva l’assemblea, avvicinando i tesserati che ivi si recavano per il voto, con la medesima intenzione di distoglierli dal partecipare alle elezioni, al punto che, come riferisce il testimone Campoli, egli stesso avrebbe dovuto “scortare” alcuni dirigenti fino all’assemblea perché non fossero fermati dal Roscini;
- il Commissario, il Vice-commissario e finanche il Segretario Federale Dott. Pavoni sarebbero stati addirittura costretti ad allontanare il Sig. Roscini dalla zona antistante l’assemblea ove egli sostava (all’interno del palazzo del CONI), giacché la sua presenza e la sua condotta tesa ad avvicinare i partecipanti arrecava molestia e disturbo al pacifico svolgimento della medesima;
- il Roscini, all’invito rivoltogli dal Commissario di allontanarsi dalla zona assembleare, avrebbe reagito in maniera scomposta ed offensiva, reazione del tutto ingiustificabile ove egli non avesse avuto alcuna intenzione contraria allo spirito democratico dell’assemblea in corso.
Le condotte testé elencate sono dunque evidentemente contrarie allo spirito di lealtà e probità che deve connotare l’operato di tutti i tesserati delle Federazione e si pongono conseguentemente in aperto contrasto con le richiamate disposizioni di cui al richiamato art. 1, c. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale.
Le medesime assumono un disvalore ancor maggiore – ove possibile – in ragione della conclamata condotta recidiva del Sig. Roscini che, negli ultimi anni, è stato oggetto di numerose sanzioni disciplinari per condotte tutte contrarie ai medesimi precetti di lealtà e probità in discussione.
Le considerazioni che precedono giustificano una riconsiderazione della sanzione inflitta al Roscini dal Tribunale di primo grado, che, nella considerazione unitaria della condotta, appare congruo rideterminare in 3 mesi di inibizione, a cui devono aggiungersi due ulteriori mesi per il ricorrere della recidiva aggravata ai sensi dell’art. 51, c. 5 del Regolamento di Giustizia Federale (per un totale quindi di 5 mesi di inibizione). Sanzione che andrà ad estinguersi alla data del 30.05.2021.
*****
d.- Le considerazioni che precedono, che portano all’accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale, sarebbero di per sé sufficienti a dar conto dell’infondatezza del reclamo avanzato dalla difesa del Dott. Roscini.
La scrivente Corte ritiene tuttavia opportuno soffermarsi nel dettaglio anche sulle difese argomentate da quest’ultima, onde dar conto del ragionamento completo alla base della decisione assunta.
Ebbene:
- con riferimento al primo motivo di appello (volto alla declaratoria dell’illegittimità della sentenza di primo grado giacché la medesima presenterebbe “intrinseche ed insuperabili contraddizioni” e una “confusa estensione motivazionale”) e al secondo motivo di appello (volto alla declaratoria dell’illegittimità della sentenza di primo grado giacché la medesima ometterebbe in ogni caso qualsivoglia motivazione e commento in ordine alla condotta di cui al punto 1 e 4 dell’atto di deferimento e alla sua gravità, nonostante tali condotte siano state considerate disciplinarmente rilevanti ai fini della condanna) ritiene la scrivente Corte che detta contraddizione – invero pur esistente nei limiti individuate nel paragrafo a) che precede – sia ampiamente superabile (e superata) dalla motivazione fornita con la presente decisione, anche ad integrazione – ove occorra – della motivazione delle decisione di primo grado. Il Giudizio di appello è infatti un giudizio devolutivo ove la Corte adita ben può (ed anzi, ove occorra, deve), nei limiti del contenuto degli atti di reclamo, sostituire il proprio percorso logico argomentativo a quello (eventualmente) carente del giudice di prime cure. Nel caso di specie, viene rimessa alla adita Corte una nuova analisi di ogni questione posta all’attenzione del primo giudice; dal ché la decisione qui assunta risulta “autosufficiente” e di per sé idonea a sorreggere la sanzione inflitta;
- con riferimento al terzo motivo di appello volto a riconsiderare in chiave di irrilevanza disciplinare, le singole condotte addebitate dalla procura, basti richiamare quanto dedotto ai punti b) e c) delle presenti considerazioni in diritto da cui emerge con evidenza il disvalore delle condotte tenute dal Roscini e la loro contrarietà alle norme parametro individuate dalla PF;
- con riferimento al quarto motivo di appello, volto alla declaratoria dell’illegittimità della sentenza di primo grado giacché la medesima avrebbe inflitto la sanzione dell’inibitoria senza neanche prendere in considerazione la possibilità di comminare una sanzione diversa, pure paventata dalla difesa del Roscini, in ragione della modestia dei fatti, ritiene la scrivente Corte che l’infondatezza di tale motivo emerga con assoluta evidenza non tanto dalla gravità della condotta singolarmente considerata, quanto dalla circostanza per la quale il Dott. Roscini, negli ultimi anni, è stato condannato più volte per violazione dei precetti di probità e lealtà di cui all’art. 1, c. 2 del Regolamento di Giustizia Federale; ci troviamo quindi di fronte ad una situazione di recidiva aggravata (recidiva del recidivo) che evidentemente, in ragione del perseverare in una condotta connotata da disvalore sportivo, giustifica la sanzione dell’inibizione, in uno con l’applicazione dell’art. 51, c. 5 che prevede l’aumento di sanzione nella misura di due terzi;
- , infine, al quarto motivo di appello, volto alla declaratoria dell’illegittimità della sentenza di primo grado giacché avrebbe comminato una sanzione il cui calcolo sarebbe “incomprensibile” poiché individuata in mesi “uno” nel corpo della decisione e in mesi “tre” nel dispositivo, ritiene la Corte che si tratti di questione assorbita dalle considerazioni che precedono e dalla comminazione di una diversa (maggiore) pena operate con la presente decisione.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello rigetta il reclamo della difesa del deferito e, in parziale accoglimento del reclamo della Procura Federale, ridetermina la sanzione inflitta in mesi 5 di inibizione per il Dott. Carlo Roscini.
Dispone, altresì, incamerarsi la tassa di accesso alla giustizia.
Relatore estensore
Avv. Alberto Gava
Il Presidente
Avv. Antonio Villani
data di pubblicazione: 13/11/2020