1^ sezione – Provvedimento

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 20 dicembre 2019 a Roma (ore 15.30) presso la Sede Federale, presenti: il Presidente Avv. Antonio Villani, i Componenti Avv. Claudio Iacovoni e Avv. Alberto Gava, nonché il Segretario Dott.ssa Marzia Picchioni (Funzionario F.C.I), la Corte Federale d’Appello, I^ sezione, della F.C.I. ha emesso il seguente provvedimento:

     

    RG 3/19 Reclamo del Sig. Michiele Faggin + altri avverso il Comunicato n. 10 del 5 novembre 2019 (pubblicato in pari data) del Tribunale Federale I Sez., con il quale è stata comminata la sanzione della radiazione al Sig. Michele Faggin e alla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D.

     

    VISTO il reclamo depositato dal difensore del Sig. Faggin e della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., Avv. Fulvio Lorigiola;

     

    VISTO l’art. 45 co. 8 Reg. di Giustizia federale FCI;

     

    DESIGNATO relatore l’Avv. Alberto Gava, che espone i termini della vicenda processuale;

     

    PRESENTI per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Avv. Nicola Capozzoli, il Procuratore Aggiunto Avv. Ida Blasi, nonché il Segretario, signor Alessandro Bezzi; per la difesa, l’Avv. Fulvio Lorigiola.

     

    CONCLUSIONI

     

    L’UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE chiede il rigetto integrale del reclamo e, per l’effetto, la conferma della pronuncia di primo grado. Evidenzia, in particolare, che la motivazione della decisione di primo grado non sarebbe viziata e, anzi, conterrebbe una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, da considerarsi oltremodo gravi e antisportivi.

     

    I RECLAMANTI, a mezzo del proprio legale, si riportano in modo integrale e completo al reclamo, chiedendone l’accoglimento; evidenziano a tal fine, da un lato la asserita decadenza dalla potestà di giudicare del Tribunale di primo grado essendo decorso il termine di 90 gironi di cui all’art. 46 del Regolamento di Giustizia FCI; dall’altro, nel merito, che la condotta del Faggin sarebbe dovuta a meri errori materiali nella gestione della documentazione sociale e non sarebbe in alcun modo volta né preordinata ad ottenere indebiti vantaggi mediante artifici e/o raggiri.

     

    La Corte Federale d’Appello, I^ Sezione, della F.C.I. all’esito della camera di consiglio, osserva quanto segue:

     

    PREMESSE IN FATTO

     

    A seguito di attività d’indagine su segnalazione del Comitato Regionale Veneto F.C.I. avente ad oggetto un esposto del Sig. Ruggero Novelli, Vice Presidente della società A.S.D. 08Bike, con atto del 10.09.2019 la Procura Federale procedeva al deferimento a giudizio degli odierni reclamanti contestando le seguenti violazioni disciplinari:

     

    1.- violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per aver prodotto al comune di Padova, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento della gestione del Velodromo Monti, un verbale di assemblea ordinaria del 5.10.2018 (afferente alla nomina del Consiglio Direttivo della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D.) materialmente e ideologicamente difformi da quello riscontrabile attraverso il sistema informatico della FCI;

     

    2.- violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per aver prodotto al comune di Padova, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento della gestione del Velodromo Monti, un elenco tesserati per la stagione 2018 non conforme a quello presente nel sistema informatico della Federciclismo; fatti avvenuti in data 11.03.2019 specificamente orientati a consentire alla Scuola di acquisire i profitti potenzialmente derivanti dall’affidamento della gestione del Velodromo Monti([1]).

     

    Nell’ambito del giudizio di primo grado gli incolpati non svolgevano attività difensiva.

     

    Il Tribunale Federale, ritenendo accertati i fatti come descritti dalla PF ed inequivoca la responsabilità del Sig. Michele Faggin e della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin e considerando particolarmente grave, nell’ambito delle attività federali, il comportamento del Dirigente che utilizzi, al solo fine di raggiungere un determinato scopo, documenti falsi, comminava ad entrambi la sanzione della Radiazione con comunicato n. 10 del 5 novembre 2019.

     

    Con atto di reclamo del 22.11.2019, impugnava la decisione del Tribunale Federale argomentando che:

    1. la pronuncia del Tribunale Federale sarebbe intervenuta dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare e, pertanto, il relativo giudizio disciplinare sarebbe da considerarsi estinto ad ogni effetto (il giudizio ad avviso del reclamante avrebbe dovuto concludersi entro il 22 ottobre 2019, mentre si sarebbe concluso in data 5.11.2019) ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di Giustizia Federale;
    2. nel merito la decisione sarebbe comunque infondata giacché: a) il verbale dell’assemblea ordinaria depositato presso l’amministrazione comunale di Padova in relazione alla gara oggetto di affidamento sarebbe errato per un mero errore materiale di stampa e non sussisterebbe dunque alcun comportamento del Faggin costituente artifizi o raggiri volto all’ottenimento di illeciti profitti; b) l’elenco dei tesserati depositato presso l’amministrazione comunale di Padova in relazione alla gara oggetto di affidamento avrebbe ad oggetto non i tesserati presso la Federciclismo, bensì i tesserati presso l’Associazione sportiva e sarebbe pertanto del tutto veritiero, pur se non rispondente (come solo dopo si sarebbe scoperto) alle richieste dell’amministrazione.

     

    CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

     

    Preliminarmente ad ogni considerazione di merito sulla condotta contestata, occorre soffermarsi sull’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di cui all’art. 46 del Reg. di Giustizia Federale sollevata dai reclamanti.

    Ebbene, detta eccezione risulta ictu oculi infondata, giacché il reclamante pretende di ancorare l’avvio del decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 46 del Reg. Giust. Fed. alla data della comunicazione agli incolpati della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento – intervenuta il 24.07.2019 – anziché alla data dell’effettivo deferimento, intervenuto in data 22.09.2019, come espressamente previsto dall’art. 63, c. 1 del Regolamento di Giustizia Federale.

    L’eccezione deve dunque essere rigettata.

    Nel caso di specie, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, non risulta decorso, in pendenza del giudizio di prime cure, il predetto termine di 90 giorni che sarebbe venuto a scadenza in data 21.12.2019 e non in data 5.10.2019.

    Ferno quanto precede, ad ogni modo, quand’anche – come infondatamente sostenuto dai reclamanti – si volesse far decorrere il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell’esito delle indagini preliminari con intendimento di differimento, la conclusione non muterebbe; ed infatti, in ragione dell’applicazione ai termini del procedimento sportivo della disciplina della sospensione feriale prevista dall’ordinamento processualcivilistico nazionale, anche in tal caso i 90 giorni sarebbero venuti a scadenza in data 21.11.2019; ben oltre, dunque, la data di effettiva pronuncia del Tribunale Federale (5.11.2019).

     

    *****

     

    Venendo ora al merito della questione, si ritiene in questa sede che i fatti per come accertati nel corso delle indagini preliminari e vagliati dal Giudice di prime cure possano considerarsi pacifici: il Sig. Faggin, in proprio e nella sua qualità, ha prodotto all’amministrazione comunale di Padova, nell’ambito della partecipazione ad una gara per l’affidamento della gestione del Velodromo Monti, documenti ideologicamente e materialmente non corrispondenti al vero, consistenti in:

    1)   un asserito verbale di assemblea datato 5.10.2018 contenente l’indicazione di un numero di consiglieri eletto in seno agli organi sociali superiore rispetto a quello risultante e depositato presso la Federazione ciclistica italiana;

    2)   un asserito elenco di sportivi contenente un numero di tesserati di gran lunga superiore rispetto ai tesserati risultanti dagli elenchi esistenti presso la Federazione Ciclistica Italiana (200 tesserati a fronte di soli 8).

     

    Ebbene, come noto, la produzione dei predetti documenti ha originariamente consentito alla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin di vedersi aggiudicare la gara per la gestione del Velodromo Monti. Tuttavia, in pendenza di ricorso amministrativo presentato dalla ASD 08Bike dinanzi al TAR Veneto, la stazione appaltante, nell’esercizio dei propri poteri di verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, ha determinato di revocare la predetta aggiudicazione, assegnandola alla seconda classificata (ASD 08Bike).

    In particolare, nell’ambito delle predette verifiche, la stazione appaltante ha infatti appreso, come oggi noto, che, contrariamente a quanto affermato in sede di gara (ci si riferisce, in questa sede, ai soli elementi rilevanti ai fini del presente procedimento) al momento della partecipazione al bando, la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin possedeva un numero di soli 8 tesserati (compresa la dirigenza) a fronte dei 200 dichiarati.

     

    In relazione a tale circostanza, la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin ha cercato di giustificare il proprio operato dinanzi alla stazione appaltante affermando di aver interpretato le richieste del bando come volte ad ottenere l’indicazione non già del numero di tesserati presso la FCI, bensì del numero dei “tesserati” (rectius “soci”) della ASD. Detta tesi, tuttavia, in maniera più che condivisibile, non è stata ritenuta valida dall’amministrazione, né ha trovato spazio nel successivo ricorso presentato dalla Scuola Leandro Faggin presso il competente TAR Veneto che ha testualmente affermato: “la stazione appaltante ha accertato che la ricorrente nella procedura di gara ha reso dichiarazioni non rispondenti al vero e certamente fuorvianti in ordine al numero dei propri tesserati alla federazione Ciclistica Italiana, dichiarando di averne 200 in luogo degli 8 effettivi” e che, in proposito “tenuto conto del peculiare oggetto della procedura (gestione di impianto sportivo) e della particolare natura della ricorrente – che opera come ASD da molti anni e ben conosce le modalità operative del settore – il significato del termine “tesserati”, e di conseguenza il tenore letterale dell’intero disciplinare, poteva dirsi univoco e di agevole comprensione. Da ciò si può quindi desumere che la ricorrente ha reso consapevolmente una dichiarazione non conforme a quanto richiesto della legge di gara o, quanto meno, è incorsa in un errore non scusabile”.

     

    Quanto precede, già di per sé rende conto della gravissima condotta tenuta dal Sig. Michele Faggin in prima persona e nella sua qualità; condotta che era evidentemente tesa, contrariamente a quanto affermano i reclamanti, a far sì che la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin ottenesse l’aggiudicazione della gara per la gestione del Velodromo Monti, che peraltro, al momento della gara, già gestiva in virtù di precedenti affidamenti.

    A nulla possono valere dunque le statuizioni dei reclamanti che, nel proprio atto di appello cercano di ricondurre l’accaduto, da un lato (come già fatto in sede di Tar) ad una erronea interpretazione del bando di gara; dall’altro (con riferimento alla produzione di un verbale di assemblea difforme da quello depositato presso la FCI) ad un mero errore materiale.

    E ciò perché, come già anticipato:

    –    in relazione all’interpretazione del termine “tesserati” contenuto nel bando di gara è perfettamente condivisibile la conclusione cui giunge il TAR Veneto: appare davvero impossibile pensare che un soggetto qualificato come il Sig. Michele Faggin abbia “frainteso” o “male interpretato” un termine di uso comune nel mondo del ciclismo che, ai sensi dei regolamenti vigenti, indica inequivocabilmente i soggetti organici al mondo federali, come espressamente identificati dall’art. 4 dello Statuto Federale;

    –    in relazione alla produzione di un documento sociale difforme da quello depositato presso la FCI, la tesi del mero errore materiale oggi sostenuta dai reclamanti risulta “nuova” – e dunque certamente non di buona fede – rispetto alle difese svolte dinanzi all’amministrazione dalla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin. In detta ultima sede, infatti, la Scuola, piuttosto che invocare il predetto errore, ha dichiarato, con nota dell’11.03.2019 (agli atti) che: “la circostanza che solo alcuni consiglieri siano stati poi dichiarati come tali presso la Federazione Ciclistica Italiana non ha alcuna rilevanza ai fini della gara in questione”

     

    In ragione di tutto quanto precede, non può non ravvisarsi nella condotta del Sig. Michele Faggin e della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin – evidentemente mirata ad ottenere l’aggiudicazione di un bando di gara mediante la produzione di documenti non rispondenti al vero – una grave la violazione dei precetti di cui all’art. 1, comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale, ove prevedono che:

    “1. Gli affiliati, i soci degli affiliati, i dirigenti (…) sono tenuti ad osservare una condotta, sia individuale che associativa, conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza anche morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici.

    2. I tesserati devono attenersi alle normative federali nonché al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.”

     

    Fermo quanto precede, la Corte adita non ritiene invece sussistenti i presupposti per la violazione dell’art. 3 del Regolamento di Giustizia Federale, non ravvisandosi nel caso di specie alcun intento fraudolento volto ad ottenere illeciti profitti sul piano sportivo, non essendo profitti di tale natura conseguibili direttamente dalla mera aggiudicazione, pur illegittima, di una gara pubblica.

     

    In ragione di tutte le argomentazioni che precedono, la Corte ritiene di confermare la decisione di condanna dei reclamanti, in ragione della estrema gravità dei comportamenti tenuti e testé descritti; tuttavia, ritiene al contempo equo – in virtù della assenza di violazione dell’art. 3 del Regolamento di Giustizia Federale – rideterminare la sanzione, riducendola dalla massima sanzione della radiazione, alla sanzione della inibizione per il Sig. Faggin e della sospensione per la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, entrambe per la durata di n. 3 anni, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado.

     

    P.Q.M.

     

    La Corte Federale d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo del Sig. Michele Faggin e della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., ridetermina la sanzione inflitta in 3 anni di inibizione per il Sig. Faggin e in 3 anni di sospensione per la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., con fine di entrambe le sanzioni al 5.11.2022.

    Dispone, altresì, incamerarsi la tassa di accesso alla giustizia.

     

     

    Relatore estensore                                                                      

    Avv. Alberto Gava   

    Il Presidente

    Avv. Antonio Villani 

     


    ([1]) L’atto di deferimento formula le seguenti testuali contestazioni: 

    a) violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana perché, Michele Faggin, nella sua qualità di presidente pro-tempore e legale rappresentanti della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., nell’ambito del subprocedimento attivato dall’amministrazione del Comune di Padova in seguito all’aggiudicazione della procedura di affidamento della gestione del Velodromo Monti, indetta con avviso pubblico prot. n. 306359 del 9.08.2018, forniva al proprio legale perché lo depositasse all’amministrazione procedente un verbale di assemblea ordinaria, apparentemente svoltasi in data 5.10.2018, presieduta dal Signor Galiazzo Gianfranco, Vice Presidente del Consiglio Direttivo, in cui veniva deliberata la nomina a Presidente del Signor Michele Faggin, nonché “confermata” la composizione dell’intero consiglio direttivo, con elenco dei seguenti nominativi: Presidente Sig. Michele Faggin, Vice Presidente Sig. Franco Galiazzo, Consiglieri Sig. Stefano Carletto, Sig. Ferruccio Piccolo, Sig. Giuliano Lion, Sig. Ernani Buratto, Sig. Ernani Buratto, Sig. Giovanni Destro, Sig. Flavio Vettore, Sig. Mauro Mazzetto; verbale di assemblea recante la seguente intestazione “… A.S.D. << Scuola di Ciclismo Leandro Faggin >> Via 58° Fanteria n. 10 35123 – Padova (PD) CF: 92121020280 – PIVA: 03375740283 …”. Tale verbale, è risultato materialmente e ideologicamente difforme da quello riscontrabile attraverso il sistema informatico della Federazione Ciclistica Italiana ove la A.S.D. Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, codice società n. 03D2092, id. 180827 e legale rappresentante Michele Faggin, risultava avere prodotto per la iscrizione dei dati inerenti la composizione del Consiglio Direttivo, un verbale di assemblea ordinaria datato 05.10.2018, che , a differenza di quello depositato nel subprocedimento di verifica e controllo attivato dall’amministrazione del Comune di Padova, reca la seguente intestazione “… Ass. Sportiva Dilettantistica Leandro Faggin, Via 58 Fanteria, nr 10 – Padova (PD) PIVA: – 03375740283 – CF – 9212102280 … “ e, ferma l’indicazione dello stesso orario dell’assemblea e la presenza dei medesimi soggetti di cui al verbale prodotto all’amministrazione procedente, riporta quale composizione del Consiglio Direttivo la seguente: “ Presidente – Sig. Michele Faggin; Vicepresidente – Sig. Franco Galiazzo; Consigliere Sig. Franco Carletto, Consigliere – Sig. Ferruccio Piccolo; Consigliere – Sig. Giuliano Lion …”;

    b) violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, nonché dell’art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, perché, Michele Faggin, nella sua qualità di Presidente pro – tempore e legale rappresentante della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., nell’ambito del subprocedimento attivato dall’amministrazione del Comune di Padova in seguito all’aggiudicazione della procedura di affidamento della gestione del Velodromo Monti, indetta con avviso pubblico prot. N. 306359 del 09.08.2018, forniva al proprio legale perché lo depositasse all’amministrazione procedente un elenco di tesserati non conforme a quello risultante dall’elenco presente, per la stagione sportiva 2018, nel sistema informatico della Federazione Ciclistica Italiana.

    Fatti avvenuti in Padova, in epoca anteriore e prossima al 11.03.2019, nonché il 11.03.2019 data della trasimissione a mezzo pec della documentazione sopra descritta all’amministrazione interessata del Comune di Padova e specificamente orientati a consentire alla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D di acquisire illegittimamente i profitti potenzialmente derivanti dall’affidamento della gestione del Velodromo Monti.”.


    Pubblicato il 30.12.2019

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    N.° 3 del 2019

    30 Dicembre, 2019

    1^ sezione - Provvedimento

    Comunicato N. 3 del 30/12/19

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 20 dicembre 2019 a Roma (ore 15.30) presso la Sede Federale, presenti: il Presidente Avv. Antonio Villani, i Componenti Avv. Claudio Iacovoni e Avv. Alberto Gava, nonché il Segretario Dott.ssa Marzia Picchioni (Funzionario F.C.I), la Corte Federale d’Appello, I^ sezione, della F.C.I. ha emesso il seguente provvedimento:

     

    RG 3/19 Reclamo del Sig. Michiele Faggin + altri avverso il Comunicato n. 10 del 5 novembre 2019 (pubblicato in pari data) del Tribunale Federale I Sez., con il quale è stata comminata la sanzione della radiazione al Sig. Michele Faggin e alla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D.

     

    VISTO il reclamo depositato dal difensore del Sig. Faggin e della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., Avv. Fulvio Lorigiola;

     

    VISTO l’art. 45 co. 8 Reg. di Giustizia federale FCI;

     

    DESIGNATO relatore l’Avv. Alberto Gava, che espone i termini della vicenda processuale;

     

    PRESENTI per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Avv. Nicola Capozzoli, il Procuratore Aggiunto Avv. Ida Blasi, nonché il Segretario, signor Alessandro Bezzi; per la difesa, l’Avv. Fulvio Lorigiola.

     

    CONCLUSIONI

     

    L’UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE chiede il rigetto integrale del reclamo e, per l’effetto, la conferma della pronuncia di primo grado. Evidenzia, in particolare, che la motivazione della decisione di primo grado non sarebbe viziata e, anzi, conterrebbe una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, da considerarsi oltremodo gravi e antisportivi.

     

    I RECLAMANTI, a mezzo del proprio legale, si riportano in modo integrale e completo al reclamo, chiedendone l’accoglimento; evidenziano a tal fine, da un lato la asserita decadenza dalla potestà di giudicare del Tribunale di primo grado essendo decorso il termine di 90 gironi di cui all’art. 46 del Regolamento di Giustizia FCI; dall’altro, nel merito, che la condotta del Faggin sarebbe dovuta a meri errori materiali nella gestione della documentazione sociale e non sarebbe in alcun modo volta né preordinata ad ottenere indebiti vantaggi mediante artifici e/o raggiri.

     

    La Corte Federale d’Appello, I^ Sezione, della F.C.I. all’esito della camera di consiglio, osserva quanto segue:

     

    PREMESSE IN FATTO

     

    A seguito di attività d’indagine su segnalazione del Comitato Regionale Veneto F.C.I. avente ad oggetto un esposto del Sig. Ruggero Novelli, Vice Presidente della società A.S.D. 08Bike, con atto del 10.09.2019 la Procura Federale procedeva al deferimento a giudizio degli odierni reclamanti contestando le seguenti violazioni disciplinari:

     

    1.- violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per aver prodotto al comune di Padova, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento della gestione del Velodromo Monti, un verbale di assemblea ordinaria del 5.10.2018 (afferente alla nomina del Consiglio Direttivo della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D.) materialmente e ideologicamente difformi da quello riscontrabile attraverso il sistema informatico della FCI;

     

    2.- violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per aver prodotto al comune di Padova, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento della gestione del Velodromo Monti, un elenco tesserati per la stagione 2018 non conforme a quello presente nel sistema informatico della Federciclismo; fatti avvenuti in data 11.03.2019 specificamente orientati a consentire alla Scuola di acquisire i profitti potenzialmente derivanti dall’affidamento della gestione del Velodromo Monti([1]).

     

    Nell’ambito del giudizio di primo grado gli incolpati non svolgevano attività difensiva.

     

    Il Tribunale Federale, ritenendo accertati i fatti come descritti dalla PF ed inequivoca la responsabilità del Sig. Michele Faggin e della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin e considerando particolarmente grave, nell’ambito delle attività federali, il comportamento del Dirigente che utilizzi, al solo fine di raggiungere un determinato scopo, documenti falsi, comminava ad entrambi la sanzione della Radiazione con comunicato n. 10 del 5 novembre 2019.

     

    Con atto di reclamo del 22.11.2019, impugnava la decisione del Tribunale Federale argomentando che:

    1. la pronuncia del Tribunale Federale sarebbe intervenuta dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare e, pertanto, il relativo giudizio disciplinare sarebbe da considerarsi estinto ad ogni effetto (il giudizio ad avviso del reclamante avrebbe dovuto concludersi entro il 22 ottobre 2019, mentre si sarebbe concluso in data 5.11.2019) ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di Giustizia Federale;
    2. nel merito la decisione sarebbe comunque infondata giacché: a) il verbale dell’assemblea ordinaria depositato presso l’amministrazione comunale di Padova in relazione alla gara oggetto di affidamento sarebbe errato per un mero errore materiale di stampa e non sussisterebbe dunque alcun comportamento del Faggin costituente artifizi o raggiri volto all’ottenimento di illeciti profitti; b) l’elenco dei tesserati depositato presso l’amministrazione comunale di Padova in relazione alla gara oggetto di affidamento avrebbe ad oggetto non i tesserati presso la Federciclismo, bensì i tesserati presso l’Associazione sportiva e sarebbe pertanto del tutto veritiero, pur se non rispondente (come solo dopo si sarebbe scoperto) alle richieste dell’amministrazione.

     

    CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

     

    Preliminarmente ad ogni considerazione di merito sulla condotta contestata, occorre soffermarsi sull’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di cui all’art. 46 del Reg. di Giustizia Federale sollevata dai reclamanti.

    Ebbene, detta eccezione risulta ictu oculi infondata, giacché il reclamante pretende di ancorare l’avvio del decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 46 del Reg. Giust. Fed. alla data della comunicazione agli incolpati della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento – intervenuta il 24.07.2019 – anziché alla data dell’effettivo deferimento, intervenuto in data 22.09.2019, come espressamente previsto dall’art. 63, c. 1 del Regolamento di Giustizia Federale.

    L’eccezione deve dunque essere rigettata.

    Nel caso di specie, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, non risulta decorso, in pendenza del giudizio di prime cure, il predetto termine di 90 giorni che sarebbe venuto a scadenza in data 21.12.2019 e non in data 5.10.2019.

    Ferno quanto precede, ad ogni modo, quand’anche – come infondatamente sostenuto dai reclamanti – si volesse far decorrere il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell’esito delle indagini preliminari con intendimento di differimento, la conclusione non muterebbe; ed infatti, in ragione dell’applicazione ai termini del procedimento sportivo della disciplina della sospensione feriale prevista dall’ordinamento processualcivilistico nazionale, anche in tal caso i 90 giorni sarebbero venuti a scadenza in data 21.11.2019; ben oltre, dunque, la data di effettiva pronuncia del Tribunale Federale (5.11.2019).

     

    *****

     

    Venendo ora al merito della questione, si ritiene in questa sede che i fatti per come accertati nel corso delle indagini preliminari e vagliati dal Giudice di prime cure possano considerarsi pacifici: il Sig. Faggin, in proprio e nella sua qualità, ha prodotto all’amministrazione comunale di Padova, nell’ambito della partecipazione ad una gara per l’affidamento della gestione del Velodromo Monti, documenti ideologicamente e materialmente non corrispondenti al vero, consistenti in:

    1)   un asserito verbale di assemblea datato 5.10.2018 contenente l’indicazione di un numero di consiglieri eletto in seno agli organi sociali superiore rispetto a quello risultante e depositato presso la Federazione ciclistica italiana;

    2)   un asserito elenco di sportivi contenente un numero di tesserati di gran lunga superiore rispetto ai tesserati risultanti dagli elenchi esistenti presso la Federazione Ciclistica Italiana (200 tesserati a fronte di soli 8).

     

    Ebbene, come noto, la produzione dei predetti documenti ha originariamente consentito alla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin di vedersi aggiudicare la gara per la gestione del Velodromo Monti. Tuttavia, in pendenza di ricorso amministrativo presentato dalla ASD 08Bike dinanzi al TAR Veneto, la stazione appaltante, nell’esercizio dei propri poteri di verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, ha determinato di revocare la predetta aggiudicazione, assegnandola alla seconda classificata (ASD 08Bike).

    In particolare, nell’ambito delle predette verifiche, la stazione appaltante ha infatti appreso, come oggi noto, che, contrariamente a quanto affermato in sede di gara (ci si riferisce, in questa sede, ai soli elementi rilevanti ai fini del presente procedimento) al momento della partecipazione al bando, la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin possedeva un numero di soli 8 tesserati (compresa la dirigenza) a fronte dei 200 dichiarati.

     

    In relazione a tale circostanza, la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin ha cercato di giustificare il proprio operato dinanzi alla stazione appaltante affermando di aver interpretato le richieste del bando come volte ad ottenere l’indicazione non già del numero di tesserati presso la FCI, bensì del numero dei “tesserati” (rectius “soci”) della ASD. Detta tesi, tuttavia, in maniera più che condivisibile, non è stata ritenuta valida dall’amministrazione, né ha trovato spazio nel successivo ricorso presentato dalla Scuola Leandro Faggin presso il competente TAR Veneto che ha testualmente affermato: “la stazione appaltante ha accertato che la ricorrente nella procedura di gara ha reso dichiarazioni non rispondenti al vero e certamente fuorvianti in ordine al numero dei propri tesserati alla federazione Ciclistica Italiana, dichiarando di averne 200 in luogo degli 8 effettivi” e che, in proposito “tenuto conto del peculiare oggetto della procedura (gestione di impianto sportivo) e della particolare natura della ricorrente – che opera come ASD da molti anni e ben conosce le modalità operative del settore – il significato del termine “tesserati”, e di conseguenza il tenore letterale dell’intero disciplinare, poteva dirsi univoco e di agevole comprensione. Da ciò si può quindi desumere che la ricorrente ha reso consapevolmente una dichiarazione non conforme a quanto richiesto della legge di gara o, quanto meno, è incorsa in un errore non scusabile”.

     

    Quanto precede, già di per sé rende conto della gravissima condotta tenuta dal Sig. Michele Faggin in prima persona e nella sua qualità; condotta che era evidentemente tesa, contrariamente a quanto affermano i reclamanti, a far sì che la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin ottenesse l’aggiudicazione della gara per la gestione del Velodromo Monti, che peraltro, al momento della gara, già gestiva in virtù di precedenti affidamenti.

    A nulla possono valere dunque le statuizioni dei reclamanti che, nel proprio atto di appello cercano di ricondurre l’accaduto, da un lato (come già fatto in sede di Tar) ad una erronea interpretazione del bando di gara; dall’altro (con riferimento alla produzione di un verbale di assemblea difforme da quello depositato presso la FCI) ad un mero errore materiale.

    E ciò perché, come già anticipato:

    -    in relazione all’interpretazione del termine “tesserati” contenuto nel bando di gara è perfettamente condivisibile la conclusione cui giunge il TAR Veneto: appare davvero impossibile pensare che un soggetto qualificato come il Sig. Michele Faggin abbia “frainteso” o “male interpretato” un termine di uso comune nel mondo del ciclismo che, ai sensi dei regolamenti vigenti, indica inequivocabilmente i soggetti organici al mondo federali, come espressamente identificati dall’art. 4 dello Statuto Federale;

    -    in relazione alla produzione di un documento sociale difforme da quello depositato presso la FCI, la tesi del mero errore materiale oggi sostenuta dai reclamanti risulta “nuova” – e dunque certamente non di buona fede – rispetto alle difese svolte dinanzi all’amministrazione dalla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin. In detta ultima sede, infatti, la Scuola, piuttosto che invocare il predetto errore, ha dichiarato, con nota dell’11.03.2019 (agli atti) che: “la circostanza che solo alcuni consiglieri siano stati poi dichiarati come tali presso la Federazione Ciclistica Italiana non ha alcuna rilevanza ai fini della gara in questione”

     

    In ragione di tutto quanto precede, non può non ravvisarsi nella condotta del Sig. Michele Faggin e della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin – evidentemente mirata ad ottenere l’aggiudicazione di un bando di gara mediante la produzione di documenti non rispondenti al vero – una grave la violazione dei precetti di cui all’art. 1, comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale, ove prevedono che:

    “1. Gli affiliati, i soci degli affiliati, i dirigenti (…) sono tenuti ad osservare una condotta, sia individuale che associativa, conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza anche morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici.

    2. I tesserati devono attenersi alle normative federali nonché al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.”

     

    Fermo quanto precede, la Corte adita non ritiene invece sussistenti i presupposti per la violazione dell’art. 3 del Regolamento di Giustizia Federale, non ravvisandosi nel caso di specie alcun intento fraudolento volto ad ottenere illeciti profitti sul piano sportivo, non essendo profitti di tale natura conseguibili direttamente dalla mera aggiudicazione, pur illegittima, di una gara pubblica.

     

    In ragione di tutte le argomentazioni che precedono, la Corte ritiene di confermare la decisione di condanna dei reclamanti, in ragione della estrema gravità dei comportamenti tenuti e testé descritti; tuttavia, ritiene al contempo equo – in virtù della assenza di violazione dell’art. 3 del Regolamento di Giustizia Federale – rideterminare la sanzione, riducendola dalla massima sanzione della radiazione, alla sanzione della inibizione per il Sig. Faggin e della sospensione per la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, entrambe per la durata di n. 3 anni, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado.

     

    P.Q.M.

     

    La Corte Federale d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo del Sig. Michele Faggin e della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., ridetermina la sanzione inflitta in 3 anni di inibizione per il Sig. Faggin e in 3 anni di sospensione per la Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., con fine di entrambe le sanzioni al 5.11.2022.

    Dispone, altresì, incamerarsi la tassa di accesso alla giustizia.

     

     

    Relatore estensore                                                                      

    Avv. Alberto Gava   

    Il Presidente

    Avv. Antonio Villani 

     


    ([1]) L’atto di deferimento formula le seguenti testuali contestazioni: 

    a) violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana perché, Michele Faggin, nella sua qualità di presidente pro-tempore e legale rappresentanti della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., nell’ambito del subprocedimento attivato dall’amministrazione del Comune di Padova in seguito all’aggiudicazione della procedura di affidamento della gestione del Velodromo Monti, indetta con avviso pubblico prot. n. 306359 del 9.08.2018, forniva al proprio legale perché lo depositasse all’amministrazione procedente un verbale di assemblea ordinaria, apparentemente svoltasi in data 5.10.2018, presieduta dal Signor Galiazzo Gianfranco, Vice Presidente del Consiglio Direttivo, in cui veniva deliberata la nomina a Presidente del Signor Michele Faggin, nonché “confermata” la composizione dell’intero consiglio direttivo, con elenco dei seguenti nominativi: Presidente Sig. Michele Faggin, Vice Presidente Sig. Franco Galiazzo, Consiglieri Sig. Stefano Carletto, Sig. Ferruccio Piccolo, Sig. Giuliano Lion, Sig. Ernani Buratto, Sig. Ernani Buratto, Sig. Giovanni Destro, Sig. Flavio Vettore, Sig. Mauro Mazzetto; verbale di assemblea recante la seguente intestazione “… A.S.D. << Scuola di Ciclismo Leandro Faggin >> Via 58° Fanteria n. 10 35123 – Padova (PD) CF: 92121020280 – PIVA: 03375740283 …”. Tale verbale, è risultato materialmente e ideologicamente difforme da quello riscontrabile attraverso il sistema informatico della Federazione Ciclistica Italiana ove la A.S.D. Scuola di Ciclismo Leandro Faggin, codice società n. 03D2092, id. 180827 e legale rappresentante Michele Faggin, risultava avere prodotto per la iscrizione dei dati inerenti la composizione del Consiglio Direttivo, un verbale di assemblea ordinaria datato 05.10.2018, che , a differenza di quello depositato nel subprocedimento di verifica e controllo attivato dall’amministrazione del Comune di Padova, reca la seguente intestazione “… Ass. Sportiva Dilettantistica Leandro Faggin, Via 58 Fanteria, nr 10 – Padova (PD) PIVA: - 03375740283 – CF – 9212102280 … “ e, ferma l’indicazione dello stesso orario dell’assemblea e la presenza dei medesimi soggetti di cui al verbale prodotto all’amministrazione procedente, riporta quale composizione del Consiglio Direttivo la seguente: “ Presidente – Sig. Michele Faggin; Vicepresidente – Sig. Franco Galiazzo; Consigliere Sig. Franco Carletto, Consigliere – Sig. Ferruccio Piccolo; Consigliere – Sig. Giuliano Lion …”;

    b) violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, nonché dell’art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, perché, Michele Faggin, nella sua qualità di Presidente pro – tempore e legale rappresentante della Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D., nell’ambito del subprocedimento attivato dall’amministrazione del Comune di Padova in seguito all’aggiudicazione della procedura di affidamento della gestione del Velodromo Monti, indetta con avviso pubblico prot. N. 306359 del 09.08.2018, forniva al proprio legale perché lo depositasse all’amministrazione procedente un elenco di tesserati non conforme a quello risultante dall’elenco presente, per la stagione sportiva 2018, nel sistema informatico della Federazione Ciclistica Italiana.

    Fatti avvenuti in Padova, in epoca anteriore e prossima al 11.03.2019, nonché il 11.03.2019 data della trasimissione a mezzo pec della documentazione sopra descritta all’amministrazione interessata del Comune di Padova e specificamente orientati a consentire alla Scuola di Ciclismo Leandro Faggin A.S.D di acquisire illegittimamente i profitti potenzialmente derivanti dall’affidamento della gestione del Velodromo Monti.”.


    Pubblicato il 30.12.2019

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