1^ sezione – Pronuncia 01/2021

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi il 5 febbraio 2021 alle ore 11.00 mediante piattaforma Microsoft Team, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Elisabetta Antonini, nonchΓ© il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI);

    Il Presidente prende atto della dichiarazione di identitΓ  delle parti presenti.

    Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.

    Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.

    Il Presidente avverte che la registrazione della riunione Γ¨ vietata.

    Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce

    Β 

    N. 01/2021 FABIO OLIVERI, ANDREA VIOLA, ASD BICISTORE CYCLING – DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 07/2020

    a) Β Sig. Fabio OLIVERI per violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e dell’art. 1.1.3 delle Norme attuative SAN, per non aver sottoscritto la dichiarazione etica relativa all’inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 per motivi legati al doping, operando l’indebita cancellazione della predetta dichiarazione prestampata dul modulo di tesseramento per l’anno 2020 ed allegando documenti inidonei a sostituire la dichiarazione stessa.

    b) – Sig. Andrea VIOLA,Β  Presidente della societΓ  Bicistore Cycling Team ASD, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e dell’art. 1.1.3 delle Norme attuative SAN per non aver fatto sottoscrivere al sig. Fabio Oliveri la dichiarazione etica relativa all’inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 per motivi legati al doping e aver ugualmente richiesto il suo tesseramento.

    c) societΓ  ASD Bicistore Cycling Β a titolo di responsabilitΓ  diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 1 comma 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per le condotte rispettivamente ascritte al suo Presidente Andrea Viola ed al suo tesserato Fabio Oliveri.

    Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 

    NOMINATA relatrice l’Avv. Elisabetta Antonini che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Fabio Oliveri, Andrea Viola e Asd Bicistore Cycling, cosΓ¬ come formalizzato all’esito dell’attivitΓ  d’indagine espletata;

    PRESENTEΒ per l’U.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Dott.ssa Serenella Rossano;

    PRESENTI Avv. Maria Laura Guardamagna, Dott.ssa Cecilia Calsolario e Avv. Roberta Odarda, per il sign. Fabio Oliveri, Andrea Viola anche quale legale rappresenante della societΓ  Asd Bicistore Cycling

    PRESENTE personalmente il deferito Fabio Oliveri.

    Per la Procura Federale la Dott.ssa Rossano ripercorre l’atto di deferimento e insiste sulla irregolaritΓ  dei comportamenti addebitati ai deferiti di cui chiede pertanto affermarsi la responsabilitΓ  disciplinare e conseguentemente la responsabilitΓ  oggettiva della SocietΓ . riservandosi all’esito delle difese le richieste di sanzioni da parte della Procura.

    L’Avv. Guardamagna si riporta alla memoria difensiva depositata a mezzo mail e ne illustra i passaggi argomentativi a sostegno dell’assenza di responsabilitΓ  disciplinare dei propri assistiti per il comportamento da loro tenuto nella procedura di tesseramento, privo diΒ  una intenzionalitΓ  volta ad eluderne la normativa federale. La difesa insiste quindi Β per un proscioglimento o, in subordine, per la sanzione della ammonizione ai deferiti Β Fabio Oliveri e Andrea Viola e dell’ammenda minima per l’Asd Bicistore Cycling tenuto conto della tenuitΓ  del fatto.

    La Procura Federale, dopo aver replicato agli argomenti difensivi, conclude con le seguenti richieste di sanzioni: per il sign. Fabio Oliveri mesi 6 (sei) di squalifica, per il Presidente Andrea Viola mesi 6 (sei) di inibizione e per laΒ  societΓ  ASD Bicistore Cycling € 800,00 di ammenda.

    Β 

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    Alla luce di quanto sopra riportato ripercorre i fatti come rappresentati ed accertati e Β argomenta in merito.

    Il procedimento ha avuto inizio da una segnalazione della Segreteria FCI in data 10 settembre Β 2020 relativa al mancato rispetto della normativa sulΒ  requisito etico da parte dell’atleta Fabio Oliveri da cui Γ¨ conseguita l’apertura di un procedimento disciplinare, oltre alla sospensione degli effetti della tessera federale disposta con Delibera Presidenziale n. 70 del 09/09/2020.

    Β Per verificare la sussistenza degli addebiti mossi con l’atto di deferimento vanno ricostruiti gli antefatti e i passaggi delle vicende processuali che hanno interessato il sign. Oliveri: il deferito in data 2 aprile 2019 ha subito dal TNA II Sezione una sanzione a due anni di squalifica (come rideterminata a seguito di derubricazione dell’addebito in doping colposo) per essere risultato positivo ad una sostanza vietata in occasione di un controllo antidoping al termine della gara β€œLanghe Roero Bra Bra” disputata il 28 aprile 2018; successivamente si Γ¨ rivolto al TAS di Losanna (TAS 2019/A/6295) con richiesta di annullamento della decisione di condanna appellata o in subordine di riduzione della squalifica irrogata invocando, fra l’altro, il principio di proporzionalitΓ  della sanzione anche tenendo conto del divieto di tesseramento Master per i soggetti sottoposti a sanzioni superiori a sei mesi per motivi legati al doping stabilito da norme regolamentari interne della FCI.

    Nel pronunciarsi in ordine all’asserita non proporzionalitΓ  della sanzione, l’Arbitro Unico, pur senza ritenere rilevante per la risoluzione della controversia l’art. 1.1.3 Norme attuative Settore Amatoriale Nazionale della FCI relativo al β€œrequisito etico” concordemente con la Procura nazionale antidoping intervenuta nel procedimento arbitrale,Β  vi si Γ¨ soffermato per inciso ipotizzandone l’invaliditΓ Β  e l’inapplicabilitΓ  in quanto potrebbe essere interpretato come una sanzione aggiuntiva a quelle previste dal Codice WADA e contrastante con lo stesso.Β  Dopo questa digressione il TAS ha comunque concluso, sulla base delle uniche disposizioni considerate applicabili alla fattispecie al suo esame ovvero le Norme sportive antidoping, per l’infondatezza non solo della richiesta assolutoria ma anche della richiesta di modifica o diminuzione della sanzione, confermandoΒ  la pronuncia impugnata salvo l’accoglimento parziale dell’appello del sign. Oliveri limitatamente alla retrodatazione della decorrenza del periodo di squalifica (Lodo arbitrale emanato il 10 febbraio 2020).

    Scontati i due anni di squalifica il sig. Oliveri il 22 giugno 2020, nonostante si trovasse dunque Β nella condizione personale ormai irrevocabile di soggetto sanzionato dalla giustizia sportiva per un periodo superiore a sei mesi per fatti di doping che gliene avrebbero precluso la possibilitΓ , avviavaΒ  la procedura di tesseramento a seguito della quale veniva tesserato alla FCI in qualitΓ  di Master dalla societΓ  Bicistore Cycling ASD.

    Per ottenere la tessera il deferito, intendendo far valere a proprio vantaggio le affermazioni dell’Arbitro Unico in merito alla validitΓ  del requisito etico ultronee rispetto all’oggetto della controveria portata all’attenzione del TASΒ  (e comunque prive di carattere vincolante erga omnes per la natura giuridica propria di un lodo arbitrale), sottoscriveva la dichiarazione di non essere a conoscenza di elementi ostativi al rilascio della tessera, cancellava (arbitrariamente) la parte Β dell’appositaΒ  modulistica relativa all’autocertificazione etica e allegava il suddetto lodo del TAS emanato il 10 febbraio 2020 insieme al decreto di archiviazione del procedimento penale aperto a suo carico per lo stesso episodio di assunzione di sostanza dopante sanzionato in sede di giustizia sportiva.

    Β Nel fare ciΓ² il sig. Oliveri aggirava la procedura in vigore nella FCI, violando prescrizioni appartenenti al sistema regolamentare federale che per il tesseramento nella categoria Master esigono appunto, con l’eccezione dei casi di sottoposizione a sanzioni inferiori a sei mesi, uno status di β€œincensuratezza” per fatti di doping da attestare nel modulo di richiesta e tenendo una condotta non conforme ai principi di lealtΓ  e correttezza nei rapporti riguardanti l’attivitΓ  federale.

    Non puΓ² accogliersi la tesi difensiva che la condotta addebitata al sig. Oliveri sia stata posta in essere in buona fede sul presupposto di un pronunciamento interpretativo a suo favore del requisito etico in sede di procedimento arbitrale, dato che l’asserita convinzione di agire lecitamente con quelle improprie modalitΓ  di richiesta della tessera Γ¨ il risultato di una inferenza tratta unilateralmente dallo stesso deferito. Non sono infatti demandabili ai soggetti che intendono tesserarsi Β anomali interventi di modifica della apposita modulistica in base a letture che superino le disposizioni federali sul tesseramento per le quali, allo stato, non Γ¨ prevista alternativa alla sottoscrizione della dichiarazione etica nΓ© possibilitΓ  che questa sia eliminata o sostituita stante anche la procedura interamente informatizzata di tesseramento.

    Quanto alla posizione del sig. Andrea Viola, Presidente della societΓ  Bicistore Cycling ASD, Β valgono le stesse considerazioni in quanto, avendo quale legale rappresentante di societΓ  affiliata alla FCI la responsabilitΓ  di far sottoscrivere a ciascun associato che intenda tesserarsi come Master la dichiarazione attestante l’inesistenza di sanzioni a carico superiori a 6 mesi per motivi legati al doping, ha avallato ugualmente la richiesta dell’atleta manomessa con segni di cancellazione sulle autodichiarazioni relative al rispetto della normativa antidopingΒ  che d’altronde nella fattispecie non sarebbe stato attestabile, Β mancando cosΓ¬ di assolvere al ruolo di garante a lui attribuito nel sistema di tesseramento della Federazione (e all’obbligo di vigilare sull’idoneitΓ  dei propri associati a svolgere attivitΓ  all’interno della propria societΓ ).

    Dalle condotte illecite rispettivamente ascritte al Presidente Viola e all’associato OliveriΒ  discende la responsabilitΓ  diretta e oggettiva della societΓ  ASD Bicistore Cycling.

    Esula addentrarsi in questa sede sulla questione della invocata e supposta invaliditΓ  del requisito etico introdotto dalla FCI notoriamente in funzione antidoping, del resto giΓ  risolta in senso contrario con ampie motivazioni dalla costante giurisprudenza degli organi di giustizia federali cui comunque si rinvia (da ultimo decisione n. 5 del 31 dicembre 2020 della Corte Federale d’Appello, che ha respinto il reclamo presentato proprio dal sig. Oliveri l’11/11/2020 dopo che in primo grado il Tribunale Federale aveva giΓ  rigettato il ricorso da lui presentato contro la sospensione degli effetti della tessera federale disposta con Delibera Presidenziale n. 70 del 09/09/2020 e ratificata dal Consiglio Federale il 14/09/2020 nonchΓ© decisione n. 6 del 24 dicembre 2020 della Corte federale d’AppelloΒ  per analoga fattispecie), confermata in sede di giudizio di legittimitΓ  dal Collegio di garanzia con decisione n. 18 del 2020 e orientata a negare natura sanzionatoria alla norma in esame, ritenendola assimilabile a quelle sull’eleggibilitΓ  o la candidabilitΓ  per cariche pubbliche in cui assume rilevanza lo status di inibito per la conseguenza che ve ne viene fatta dipendere.

    In conclusione, esaminata la documentazione della Procura, valutati gli argomenti e le prove poste a sostegno delle tesi difensive,  ritenuto che si è trattato di condotte illecite non di così lieve entità da giustificare sanzioni minime ma considerando sproporzionate al loro effettivo disvalore le richieste sanzionatorie della Procura

    il Tribunale Federale I Sezione,

    P.Q.M.

    commina al Sig. Fabio Oliveri mesi 3 (tre) di squalifica; al Sig. Andrea Viola mesi 3 (tre) di inibizione; alla societΓ  ASD Bicistore Cycling € 400,00 di ammenda.

    Vittoria – Roma, 05 febbraio 2021

    Β 

    Il PresidenteΒ Β 

    Avv. Salvatore Minardi

    Β 

    Β 

    Data di pubblicazione: 15/02/2021

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    N.Β° 2 del 2021

    5 Febbraio, 2021

    1^ sezione - Pronuncia 01/2021

    Comunicato N. 2 del 05/02/21

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi il 5 febbraio 2021 alle ore 11.00 mediante piattaforma Microsoft Team, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Elisabetta Antonini, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI);

    Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.

    Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.

    Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.

    Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.

    Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce

     

    N. 01/2021 FABIO OLIVERI, ANDREA VIOLA, ASD BICISTORE CYCLING – DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 07/2020

    a)  Sig. Fabio OLIVERI per violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e dell’art. 1.1.3 delle Norme attuative SAN, per non aver sottoscritto la dichiarazione etica relativa all’inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 per motivi legati al doping, operando l’indebita cancellazione della predetta dichiarazione prestampata dul modulo di tesseramento per l’anno 2020 ed allegando documenti inidonei a sostituire la dichiarazione stessa.

    b) - Sig. Andrea VIOLA,  Presidente della società Bicistore Cycling Team ASD, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e dell’art. 1.1.3 delle Norme attuative SAN per non aver fatto sottoscrivere al sig. Fabio Oliveri la dichiarazione etica relativa all’inesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 per motivi legati al doping e aver ugualmente richiesto il suo tesseramento.

    c) società ASD Bicistore Cycling  a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 1 comma 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per le condotte rispettivamente ascritte al suo Presidente Andrea Viola ed al suo tesserato Fabio Oliveri.

                                                                                                                                                      

    NOMINATA relatrice l’Avv. Elisabetta Antonini che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Fabio Oliveri, Andrea Viola e Asd Bicistore Cycling, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;

    PRESENTE per l’U.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Dott.ssa Serenella Rossano;

    PRESENTI Avv. Maria Laura Guardamagna, Dott.ssa Cecilia Calsolario e Avv. Roberta Odarda, per il sign. Fabio Oliveri, Andrea Viola anche quale legale rappresenante della società Asd Bicistore Cycling

    PRESENTE personalmente il deferito Fabio Oliveri.

    Per la Procura Federale la Dott.ssa Rossano ripercorre l’atto di deferimento e insiste sulla irregolarità dei comportamenti addebitati ai deferiti di cui chiede pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare e conseguentemente la responsabilità oggettiva della Società. riservandosi all’esito delle difese le richieste di sanzioni da parte della Procura.

    L’Avv. Guardamagna si riporta alla memoria difensiva depositata a mezzo mail e ne illustra i passaggi argomentativi a sostegno dell’assenza di responsabilità disciplinare dei propri assistiti per il comportamento da loro tenuto nella procedura di tesseramento, privo di  una intenzionalità volta ad eluderne la normativa federale. La difesa insiste quindi  per un proscioglimento o, in subordine, per la sanzione della ammonizione ai deferiti  Fabio Oliveri e Andrea Viola e dell’ammenda minima per l’Asd Bicistore Cycling tenuto conto della tenuità del fatto.

    La Procura Federale, dopo aver replicato agli argomenti difensivi, conclude con le seguenti richieste di sanzioni: per il sign. Fabio Oliveri mesi 6 (sei) di squalifica, per il Presidente Andrea Viola mesi 6 (sei) di inibizione e per la  società ASD Bicistore Cycling € 800,00 di ammenda.

     

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    Alla luce di quanto sopra riportato ripercorre i fatti come rappresentati ed accertati e  argomenta in merito.

    Il procedimento ha avuto inizio da una segnalazione della Segreteria FCI in data 10 settembre  2020 relativa al mancato rispetto della normativa sul  requisito etico da parte dell’atleta Fabio Oliveri da cui è conseguita l’apertura di un procedimento disciplinare, oltre alla sospensione degli effetti della tessera federale disposta con Delibera Presidenziale n. 70 del 09/09/2020.

     Per verificare la sussistenza degli addebiti mossi con l’atto di deferimento vanno ricostruiti gli antefatti e i passaggi delle vicende processuali che hanno interessato il sign. Oliveri: il deferito in data 2 aprile 2019 ha subito dal TNA II Sezione una sanzione a due anni di squalifica (come rideterminata a seguito di derubricazione dell’addebito in doping colposo) per essere risultato positivo ad una sostanza vietata in occasione di un controllo antidoping al termine della gara “Langhe Roero Bra Bra” disputata il 28 aprile 2018; successivamente si è rivolto al TAS di Losanna (TAS 2019/A/6295) con richiesta di annullamento della decisione di condanna appellata o in subordine di riduzione della squalifica irrogata invocando, fra l’altro, il principio di proporzionalità della sanzione anche tenendo conto del divieto di tesseramento Master per i soggetti sottoposti a sanzioni superiori a sei mesi per motivi legati al doping stabilito da norme regolamentari interne della FCI.

    Nel pronunciarsi in ordine all’asserita non proporzionalità della sanzione, l’Arbitro Unico, pur senza ritenere rilevante per la risoluzione della controversia l’art. 1.1.3 Norme attuative Settore Amatoriale Nazionale della FCI relativo al “requisito etico” concordemente con la Procura nazionale antidoping intervenuta nel procedimento arbitrale,  vi si è soffermato per inciso ipotizzandone l’invalidità  e l’inapplicabilità in quanto potrebbe essere interpretato come una sanzione aggiuntiva a quelle previste dal Codice WADA e contrastante con lo stesso.  Dopo questa digressione il TAS ha comunque concluso, sulla base delle uniche disposizioni considerate applicabili alla fattispecie al suo esame ovvero le Norme sportive antidoping, per l’infondatezza non solo della richiesta assolutoria ma anche della richiesta di modifica o diminuzione della sanzione, confermando  la pronuncia impugnata salvo l’accoglimento parziale dell’appello del sign. Oliveri limitatamente alla retrodatazione della decorrenza del periodo di squalifica (Lodo arbitrale emanato il 10 febbraio 2020).

    Scontati i due anni di squalifica il sig. Oliveri il 22 giugno 2020, nonostante si trovasse dunque  nella condizione personale ormai irrevocabile di soggetto sanzionato dalla giustizia sportiva per un periodo superiore a sei mesi per fatti di doping che gliene avrebbero precluso la possibilità, avviava  la procedura di tesseramento a seguito della quale veniva tesserato alla FCI in qualità di Master dalla società Bicistore Cycling ASD.

    Per ottenere la tessera il deferito, intendendo far valere a proprio vantaggio le affermazioni dell’Arbitro Unico in merito alla validità del requisito etico ultronee rispetto all’oggetto della controveria portata all’attenzione del TAS  (e comunque prive di carattere vincolante erga omnes per la natura giuridica propria di un lodo arbitrale), sottoscriveva la dichiarazione di non essere a conoscenza di elementi ostativi al rilascio della tessera, cancellava (arbitrariamente) la parte  dell’apposita  modulistica relativa all’autocertificazione etica e allegava il suddetto lodo del TAS emanato il 10 febbraio 2020 insieme al decreto di archiviazione del procedimento penale aperto a suo carico per lo stesso episodio di assunzione di sostanza dopante sanzionato in sede di giustizia sportiva.

     Nel fare ciò il sig. Oliveri aggirava la procedura in vigore nella FCI, violando prescrizioni appartenenti al sistema regolamentare federale che per il tesseramento nella categoria Master esigono appunto, con l’eccezione dei casi di sottoposizione a sanzioni inferiori a sei mesi, uno status di “incensuratezza” per fatti di doping da attestare nel modulo di richiesta e tenendo una condotta non conforme ai principi di lealtà e correttezza nei rapporti riguardanti l’attività federale.

    Non può accogliersi la tesi difensiva che la condotta addebitata al sig. Oliveri sia stata posta in essere in buona fede sul presupposto di un pronunciamento interpretativo a suo favore del requisito etico in sede di procedimento arbitrale, dato che l’asserita convinzione di agire lecitamente con quelle improprie modalità di richiesta della tessera è il risultato di una inferenza tratta unilateralmente dallo stesso deferito. Non sono infatti demandabili ai soggetti che intendono tesserarsi  anomali interventi di modifica della apposita modulistica in base a letture che superino le disposizioni federali sul tesseramento per le quali, allo stato, non è prevista alternativa alla sottoscrizione della dichiarazione etica né possibilità che questa sia eliminata o sostituita stante anche la procedura interamente informatizzata di tesseramento.

    Quanto alla posizione del sig. Andrea Viola, Presidente della società Bicistore Cycling ASD,  valgono le stesse considerazioni in quanto, avendo quale legale rappresentante di società affiliata alla FCI la responsabilità di far sottoscrivere a ciascun associato che intenda tesserarsi come Master la dichiarazione attestante l’inesistenza di sanzioni a carico superiori a 6 mesi per motivi legati al doping, ha avallato ugualmente la richiesta dell’atleta manomessa con segni di cancellazione sulle autodichiarazioni relative al rispetto della normativa antidoping  che d’altronde nella fattispecie non sarebbe stato attestabile,  mancando così di assolvere al ruolo di garante a lui attribuito nel sistema di tesseramento della Federazione (e all’obbligo di vigilare sull’idoneità dei propri associati a svolgere attività all’interno della propria società).

    Dalle condotte illecite rispettivamente ascritte al Presidente Viola e all’associato Oliveri  discende la responsabilità diretta e oggettiva della società ASD Bicistore Cycling.

    Esula addentrarsi in questa sede sulla questione della invocata e supposta invalidità del requisito etico introdotto dalla FCI notoriamente in funzione antidoping, del resto già risolta in senso contrario con ampie motivazioni dalla costante giurisprudenza degli organi di giustizia federali cui comunque si rinvia (da ultimo decisione n. 5 del 31 dicembre 2020 della Corte Federale d’Appello, che ha respinto il reclamo presentato proprio dal sig. Oliveri l’11/11/2020 dopo che in primo grado il Tribunale Federale aveva già rigettato il ricorso da lui presentato contro la sospensione degli effetti della tessera federale disposta con Delibera Presidenziale n. 70 del 09/09/2020 e ratificata dal Consiglio Federale il 14/09/2020 nonché decisione n. 6 del 24 dicembre 2020 della Corte federale d’Appello  per analoga fattispecie), confermata in sede di giudizio di legittimità dal Collegio di garanzia con decisione n. 18 del 2020 e orientata a negare natura sanzionatoria alla norma in esame, ritenendola assimilabile a quelle sull’eleggibilità o la candidabilità per cariche pubbliche in cui assume rilevanza lo status di inibito per la conseguenza che ve ne viene fatta dipendere.

    In conclusione, esaminata la documentazione della Procura, valutati gli argomenti e le prove poste a sostegno delle tesi difensive,  ritenuto che si è trattato di condotte illecite non di così lieve entità da giustificare sanzioni minime ma considerando sproporzionate al loro effettivo disvalore le richieste sanzionatorie della Procura

    il Tribunale Federale I Sezione,

    P.Q.M.

    commina al Sig. Fabio Oliveri mesi 3 (tre) di squalifica; al Sig. Andrea Viola mesi 3 (tre) di inibizione; alla società ASD Bicistore Cycling € 400,00 di ammenda.

    Vittoria - Roma, 05 febbraio 2021

     

    Il Presidente  

    Avv. Salvatore Minardi

     

     

    Data di pubblicazione: 15/02/2021

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