Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi il 5 febbraio 2021 alle ore 11.00 mediante piattaforma Microsoft Team, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Elisabetta Antonini, nonchΓ© il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI);
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identitΓ delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dellβudienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire lβordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione Γ¨ vietata.
Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce
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N. 01/2021 FABIO OLIVERI, ANDREA VIOLA, ASD BICISTORE CYCLINGΒ β DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE β PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 07/2020
a) Β Sig. Fabio OLIVERI per violazione dellβart. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e dellβart. 1.1.3 delle Norme attuative SAN, per non aver sottoscritto la dichiarazione etica relativa allβinesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 per motivi legati al doping, operando lβindebita cancellazione della predetta dichiarazione prestampata dul modulo di tesseramento per lβanno 2020 ed allegando documenti inidonei a sostituire la dichiarazione stessa.
b) β Sig. Andrea VIOLA,Β Presidente della societΓ Bicistore Cycling Team ASD, per violazione dellβart. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e dellβart. 1.1.3 delle Norme attuative SAN per non aver fatto sottoscrivere al sig. Fabio Oliveri la dichiarazione etica relativa allβinesistenza di sanzioni della giustizia sportiva e/o ordinaria superiori a mesi 6 per motivi legati al doping e aver ugualmente richiesto il suo tesseramento.
c) societΓ ASD Bicistore Cycling Β a titolo di responsabilitΓ diretta e oggettiva ai sensi dellβart. 1 comma 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per le condotte rispettivamente ascritte al suo Presidente Andrea Viola ed al suo tesserato Fabio Oliveri.
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NOMINATA relatrice lβAvv. Elisabetta Antonini che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Fabio Oliveri, Andrea Viola e Asd Bicistore Cycling, cosΓ¬ come formalizzato allβesito dellβattivitΓ dβindagine espletata;
PRESENTEΒ per lβU.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Dott.ssa Serenella Rossano;
PRESENTI Avv. Maria Laura Guardamagna, Dott.ssa Cecilia Calsolario e Avv. Roberta Odarda, per il sign. Fabio Oliveri, Andrea Viola anche quale legale rappresenante della societΓ Asd Bicistore Cycling
PRESENTE personalmente il deferito Fabio Oliveri.
Per la Procura Federale la Dott.ssa Rossano ripercorre lβatto di deferimento e insiste sulla irregolaritΓ dei comportamenti addebitati ai deferiti di cui chiede pertanto affermarsi la responsabilitΓ disciplinare e conseguentemente la responsabilitΓ oggettiva della SocietΓ . riservandosi allβesito delle difese le richieste di sanzioni da parte della Procura.
LβAvv. Guardamagna si riporta alla memoria difensiva depositata a mezzo mail e ne illustra i passaggi argomentativi a sostegno dellβassenza di responsabilitΓ disciplinare dei propri assistiti per il comportamento da loro tenuto nella procedura di tesseramento, privo diΒ una intenzionalitΓ volta ad eluderne la normativa federale. La difesa insiste quindi Β per un proscioglimento o, in subordine, per la sanzione della ammonizione ai deferiti Β Fabio Oliveri e Andrea Viola e dellβammenda minima per lβAsd Bicistore Cycling tenuto conto della tenuitΓ del fatto.
La Procura Federale, dopo aver replicato agli argomenti difensivi, conclude con le seguenti richieste di sanzioni: per il sign. Fabio Oliveri mesi 6 (sei) di squalifica, per il Presidente Andrea Viola mesi 6 (sei) di inibizione e per laΒ societΓ ASD Bicistore Cycling β¬ 800,00 di ammenda.
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Il Tribunale Federale I Sezione,
Alla luce di quanto sopra riportato ripercorre i fatti come rappresentati ed accertati e Β argomenta in merito.
Il procedimento ha avuto inizio da una segnalazione della Segreteria FCI in data 10 settembre Β 2020 relativa al mancato rispetto della normativa sulΒ requisito etico da parte dellβatleta Fabio Oliveri da cui Γ¨ conseguita lβapertura di un procedimento disciplinare, oltre alla sospensione degli effetti della tessera federale disposta con Delibera Presidenziale n. 70 del 09/09/2020.
Β Per verificare la sussistenza degli addebiti mossi con lβatto di deferimento vanno ricostruiti gli antefatti e i passaggi delle vicende processuali che hanno interessato il sign. Oliveri: il deferito in data 2 aprile 2019 ha subito dal TNA II Sezione una sanzione a due anni di squalifica (come rideterminata a seguito di derubricazione dellβaddebito in doping colposo) per essere risultato positivo ad una sostanza vietata in occasione di un controllo antidoping al termine della gara βLanghe Roero Bra Braβ disputata il 28 aprile 2018; successivamente si Γ¨ rivolto al TAS di Losanna (TAS 2019/A/6295) con richiesta di annullamento della decisione di condanna appellata o in subordine di riduzione della squalifica irrogata invocando, fra lβaltro, il principio di proporzionalitΓ della sanzione anche tenendo conto del divieto di tesseramento Master per i soggetti sottoposti a sanzioni superiori a sei mesi per motivi legati al doping stabilito da norme regolamentari interne della FCI.
Nel pronunciarsi in ordine allβasserita non proporzionalitΓ della sanzione, lβArbitro Unico, pur senza ritenere rilevante per la risoluzione della controversia lβart. 1.1.3 Norme attuative Settore Amatoriale Nazionale della FCI relativo al βrequisito eticoβ concordemente con la Procura nazionale antidoping intervenuta nel procedimento arbitrale,Β vi si Γ¨ soffermato per inciso ipotizzandone lβinvaliditΓ Β e lβinapplicabilitΓ in quanto potrebbe essere interpretato come una sanzione aggiuntiva a quelle previste dal Codice WADA e contrastante con lo stesso.Β Dopo questa digressione il TAS ha comunque concluso, sulla base delle uniche disposizioni considerate applicabili alla fattispecie al suo esame ovvero le Norme sportive antidoping, per lβinfondatezza non solo della richiesta assolutoria ma anche della richiesta di modifica o diminuzione della sanzione, confermandoΒ la pronuncia impugnata salvo lβaccoglimento parziale dellβappello del sign. Oliveri limitatamente alla retrodatazione della decorrenza del periodo di squalifica (Lodo arbitrale emanato il 10 febbraio 2020).
Scontati i due anni di squalifica il sig. Oliveri il 22 giugno 2020, nonostante si trovasse dunque Β nella condizione personale ormai irrevocabile di soggetto sanzionato dalla giustizia sportiva per un periodo superiore a sei mesi per fatti di doping che gliene avrebbero precluso la possibilitΓ , avviavaΒ la procedura di tesseramento a seguito della quale veniva tesserato alla FCI in qualitΓ di Master dalla societΓ Bicistore Cycling ASD.
Per ottenere la tessera il deferito, intendendo far valere a proprio vantaggio le affermazioni dellβArbitro Unico in merito alla validitΓ del requisito etico ultronee rispetto allβoggetto della controveria portata allβattenzione del TASΒ (e comunque prive di carattere vincolante erga omnes per la natura giuridica propria di un lodo arbitrale), sottoscriveva la dichiarazione di non essere a conoscenza di elementi ostativi al rilascio della tessera, cancellava (arbitrariamente) la parte Β dellβappositaΒ modulistica relativa allβautocertificazione etica e allegava il suddetto lodo del TAS emanato il 10 febbraio 2020 insieme al decreto di archiviazione del procedimento penale aperto a suo carico per lo stesso episodio di assunzione di sostanza dopante sanzionato in sede di giustizia sportiva.
Β Nel fare ciΓ² il sig. Oliveri aggirava la procedura in vigore nella FCI, violando prescrizioni appartenenti al sistema regolamentare federale che per il tesseramento nella categoria Master esigono appunto, con lβeccezione dei casi di sottoposizione a sanzioni inferiori a sei mesi, uno status di βincensuratezzaβ per fatti di doping da attestare nel modulo di richiesta e tenendo una condotta non conforme ai principi di lealtΓ e correttezza nei rapporti riguardanti lβattivitΓ federale.
Non puΓ² accogliersi la tesi difensiva che la condotta addebitata al sig. Oliveri sia stata posta in essere in buona fede sul presupposto di un pronunciamento interpretativo a suo favore del requisito etico in sede di procedimento arbitrale, dato che lβasserita convinzione di agire lecitamente con quelle improprie modalitΓ di richiesta della tessera Γ¨ il risultato di una inferenza tratta unilateralmente dallo stesso deferito. Non sono infatti demandabili ai soggetti che intendono tesserarsi Β anomali interventi di modifica della apposita modulistica in base a letture che superino le disposizioni federali sul tesseramento per le quali, allo stato, non Γ¨ prevista alternativa alla sottoscrizione della dichiarazione etica nΓ© possibilitΓ che questa sia eliminata o sostituita stante anche la procedura interamente informatizzata di tesseramento.
Quanto alla posizione del sig. Andrea Viola, Presidente della societΓ Bicistore Cycling ASD, Β valgono le stesse considerazioni in quanto, avendo quale legale rappresentante di societΓ affiliata alla FCI la responsabilitΓ di far sottoscrivere a ciascun associato che intenda tesserarsi come Master la dichiarazione attestante lβinesistenza di sanzioni a carico superiori a 6 mesi per motivi legati al doping, ha avallato ugualmente la richiesta dellβatleta manomessa con segni di cancellazione sulle autodichiarazioni relative al rispetto della normativa antidopingΒ che dβaltronde nella fattispecie non sarebbe stato attestabile, Β mancando cosΓ¬ di assolvere al ruolo di garante a lui attribuito nel sistema di tesseramento della Federazione (e allβobbligo di vigilare sullβidoneitΓ dei propri associati a svolgere attivitΓ allβinterno della propria societΓ ).
Dalle condotte illecite rispettivamente ascritte al Presidente Viola e allβassociato OliveriΒ discende la responsabilitΓ diretta e oggettiva della societΓ ASD Bicistore Cycling.
Esula addentrarsi in questa sede sulla questione della invocata e supposta invaliditΓ del requisito etico introdotto dalla FCI notoriamente in funzione antidoping, del resto giΓ risolta in senso contrario con ampie motivazioni dalla costante giurisprudenza degli organi di giustizia federali cui comunque si rinvia (da ultimo decisione n. 5 del 31 dicembre 2020 della Corte Federale dβAppello, che ha respinto il reclamo presentato proprio dal sig. Oliveri lβ11/11/2020 dopo che in primo grado il Tribunale Federale aveva giΓ rigettato il ricorso da lui presentato contro la sospensione degli effetti della tessera federale disposta con Delibera Presidenziale n. 70 del 09/09/2020 e ratificata dal Consiglio Federale il 14/09/2020 nonchΓ© decisione n. 6 del 24 dicembre 2020 della Corte federale dβAppelloΒ per analoga fattispecie), confermata in sede di giudizio di legittimitΓ dal Collegio di garanzia con decisione n. 18 del 2020 e orientata a negare natura sanzionatoria alla norma in esame, ritenendola assimilabile a quelle sullβeleggibilitΓ o la candidabilitΓ per cariche pubbliche in cui assume rilevanza lo status di inibito per la conseguenza che ve ne viene fatta dipendere.
In conclusione, esaminata la documentazione della Procura, valutati gli argomenti e le prove poste a sostegno delle tesi difensive, ritenuto che si è trattato di condotte illecite non di così lieve entità da giustificare sanzioni minime ma considerando sproporzionate al loro effettivo disvalore le richieste sanzionatorie della Procura
il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
commina al Sig. Fabio Oliveri mesi 3 (tre) di squalifica; al Sig. Andrea Viola mesi 3 (tre) di inibizione; alla societΓ ASD Bicistore Cycling β¬ 400,00 di ammenda.
Vittoria β Roma, 05 febbraio 2021
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Il PresidenteΒ Β
Avv. Salvatore Minardi
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Data di pubblicazione: 15/02/2021