Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 08 luglio 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord – Roma, presenti il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti Avv. Massimo Rosso e Avv. Alessia Beghini nonché il segretario Sig.ra Marzia Picchioni (funzionaria FCI),
il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce
N. 6/2019 RUOLO – ALBERTO STEFANECCHIA – UFFICIO PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 02/19.
- “… art. 1, commi I e II del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, perché Stefanecchia Alberto, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. G.S. Ciclorapida (oltre che di Presidente del Comitato Provinciale di Perugia poi commissariato), nell’ambito della organizzazione da parte della società ciclistica di una manifestazione denominata “gara amatoriale del 29 luglio 2018”, ricevuta risposta negativa circa la possibilità di approvare in un’unica manifestazione una gara amatoriale e un raduno cicloturistico, contestava tale risposta e i pareri tecnici richiesti sull’argomento al Consigliere Nazionale e al Referente del Settore Amatoriale Nazionale, utilizzando le seguenti espressioni offensive nei confronti degli organi della Federazione:
- <<buongiorno la risposta del Consigliere Crisafulli è basata su considerazioni generiche e personali, ma non pertinenti a quanto è stato scritto nell’articolo del regolamento e dimostra che l’articolo non è stato letto o compreso. L’articolo è ben definito e mi meraviglio che anche un avvocato non sia capace di comprendere ciò che è scritto in un chiaro italiano. Inoltre credo che la risposta debba venire dal responsabile del settore amatoriale e non dal consigliere delegato a tale settore.>> (mail 24.07.2018, ore 18.35.26 inviata da Stefanecchia al Comitato Regionale Umbria);
- <<buongiorno vedo con rammarico che la vostra risposta, non entrando nel merito dell’articolo di regolamento 1.2.6 dell’attività amatoriale che vi ho per due volte chiaramente commentato, anche se la sua lettura è molto semplice e chiara, continuate a dare una risposta errata ed autoritaria alla mia istanza. Vi invito per l’ultima volta a rispettare il regolamento dell’attività amatoriale e ad approvare il programma della manifestazione come caricato sul sito. La non approvazione mi costringerà ad annullare la manifestazione, con le comprensibili conseguenze dannose sotto il profilo sportivo e di immagine della società che rappresento e dell’intero movimento ciclistico regionale>> (mail 25.07.2018, ore 15.01.01 inviata da Stefanecchia al Comitato Regionale Umbria);
- <<per quanto riguarda i ritardi relativi al programma del 29 id 145132, sono conseguenza delle risposte non corrette e autoritarie alle mie istanze prima verbali e poi scritte relative alla manifestazione. Le vostre risposte sono autoritarie e sbagliate, avere solo affermato che si doveva fare diversamente da quanto da me inserito nel programma ma non avete mai nemmeno provato a confutare le mie affermazioni scritte e tantomeno a smentire un articolo di regolamento così chiaro. (…) gli inadempienti mi dispiace siete voi>> (mail 26.07.2018, ore 14.15 inviata dallo Stefanecchia al Comitato Regionale Umbria, nonché per conoscenza, tra gli altri, al Segretario Generale, alla Dott.ssa Isetti, al consigliere Crisafulli);
- <<buongiorno come già scritto nella mail appena inviata non avete confutato nessuna delle mie affermazioni, quantomeno a smentire un articolo così chiaro, “le indicazioni e le conferme di chi a ciò in Federazione è specificamente competente che sono univoche” sono errate, l’articolo è scritto in un corretto italiano ed è molto chiaro. Se la manifestazione non si svolgerà sarà solo dovuto alla vostra ostinazione nell’errare>> (mail 26.07.2018, ore 14.27.58, inoltrata dallo Stefanecchia al Comitato Regionale Umbria, nonché per conoscenza, tra gli altri, al Segretario Generale, alla Dott.ssa Isetti, al consigliere Crisafulli);
- <<buongiorno come preannunciato nella precedente mail, le conseguenze della vostra bizzarra ed autoritaria interpretazione dell’articolo 1.2.6. dell’attività amatoriale, articolo scritto in un chiaro italiano, oltre a portare alle conseguenze precedentemente descritte, ha fatto sì che gli organizzatori locali con i quali ho avuto una riunione ieri sera (quelli che finanziano la manifestazione) che in gran parte sono gli stessi della gara amatoriale id 145132, hanno deciso di annullare la manifestazione. Pertanto vi comunico che sono costretto mio malgrado ad annullare la gara per Elite e Under 23 in programma per Bevagna il 23 agosto 2018. Fa tanta tristezza dopo il grande impegno profuso per cercare di mantenere e aumentare l’attività, che arrivi qualcuno che riesce a distruggere tutto semplicemente rappresentando idee personali assolutamente avulse rispetto ai regolamenti vigenti>> (mail 27.07.2018, ore 13.05, inviata da Alberto Stefanecchia al Comitato Regionale Umbria, nonché alla Dott.ssa Isetti, al Segretario Generale FCI, all’Avv. Carlo Moriconi, con oggetto “programma gara u23”).
PRESENTE per l’U.P.F. il Procuratore Federale sostituto Avv. Giovanni Petrella
PRESENTE il deferito ritualmente convocato, assistito dall’Avv. Riccardo Vitali.
FUNGE da relatore il Presidente che espone i fatti del procedimento nei confronti del tesserato Alberto Stefanecchia;
Per la Procura Federale l’avv. Giovanni Petrella ripercorre l’atto di deferimento nei confronti di Alberto Stefanecchia e ne chiede la condanna a mesi tre di inibizione.
Il difensore del deferito dopo aver illustrato il merito della vicenda in relazione alla mancata approvazione della gara mista amatoriale e delle difficoltà economiche organizzative a scinderla in una duplice manifestazione con doppio versamento, conclude ribadendo l’assoluta mancanza di volontà da parte del suo assistito di voler offendere gli Organi e le Istituzioni Federali; la foga e l’accoramento nella vicenda ha comportato esclusivamente l’utilizzo da parte del Sig. Stefanecchia di espressioni “colorite” non riconducibili però a fattispecie sanzionabili.
Il Sig. Stefanecchia evidenzia le difficoltà di operare ed organizzare manifestazioni nel territorio e alla luce della accuse mossegli, porge le scuse nei confronti degli Organi Federali, previo riconoscimento delle condotte contestate.
L’avv. Vitali chiede che il Sig. Stefanecchia venga mandato assolto dalle accuse mossegli.
Il Tribunale Federale I Sezione,
considerato che il procedimento nella sua interezza conduce ad una sentenza di condanna così come ha concluso l’Ufficio della Procura Federale.
Invero, valutato il comportamento del deferito Alberto Stefanecchia alla luce dell’istruttoria e dell’attività dibattimentale, ritiene condivisibile le responsabilità emerse dalla ricostruzione dell’indagine, in quanto per tabulas, oltre che dall’ammissione dell’incolpato all’odierna udienza.
Precisato che le frasi contenute nelle numerose mail sono riconducibili ad una violazione dell’obbligo di probità, correttezza e lealtà proprie di chi svolge l’attività all’interno della FCI ex art. 1 RGF
In ogni caso questo Tribunale, alla luce del comportamento processuale del deferito, della fattiva collaborazione e della sua resipiscenza espressamente manifestata in udienza, ritiene congruo attestare la sanzione nei minimi edittali previsti nel caso di specie.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
- commina al tesserato Sig. Alberto Stefanecchia la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni 30 (trenta) sino al 7 agosto 2019;
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi