1^ sezione – Pronunce 16/18 e 17/18

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 11 gennaio 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord – Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonché il segretario Claudia Giusti (funzionaria FCI),

    il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia

    N. 16/18 E 17/18 CARLO ROSCINI – GIANCARLO MONTEDORI – DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10/18

    PRESENTE: per la Procura Federale l’avv. Nicola Capozzoli, Dott.ssa Serenella Rossano, nonché il segretario Alessandro Bezzi (funzionario FCI)

    PRESENTI: l’avv. Vincenzo Maccarone, difensore del sig. Carlo Roscini e l’avv. Emilio Mattei difensore del Sig. Montedori Giancarlo

    In punto contesta:

    al Sig.  Carlo Roscini:

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per aver chiesto ed ottenuto, negli anni 2014-2017 compresi  il rimborso:
    1. delle spese relative a viaggi compiuti con mezzo privato e di vitto senza la preventiva autorizzazione delle missioni effettuate ed in alcuni casi per importo superiore al limite fissato dalla Federazione. Inoltre, le spese per il vitto non sono supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni avvenute anche con notevole frequenza;
    2. delle spese per contravvenzioni al Codice della Strada dell’anno 2014, commesse alla guida di mezzo privato;
    3. delle spese per omaggi e regalie (libri, fiori e piante, regali di nozze, alimenti, dolciumi e vini etc.) senza preventiva autorizzazione e senza alcuna indicazione dei destinatari e delle motivazioni degli omaggi e delle regalie;
    4. delle spese per carburante per l’uso di automezzo della Federazione non supportate dal Libretto di marcia debitamente compilato, né da documentazione atta a giustificare le trasferte;

     

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per avere rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, negli anni 2014-2017 compresi,  le spese di viaggio con auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica, nonché per avere al medesimo Montedori rimborsato spese per rifornimento di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte in assenza di preventiva autorizzazione;

     

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per aver chiesto ed ottenuto, nell’anno 2013 – come da separato e allegato elenco dettagliato da intendersi quivi integralmente trascritto e parte integrante del presente atto (all. n. 1) – il rimborso:
    1. delle spese relative a non meglio identificate “trasferte” compiute con mezzo privato senza la preventiva autorizzazione delle missioni effettuate (complessivi € 2.267,80);
    2. delle spese per vitto (pasticcerie, panifici, ristoranti, bar), in alcuni casi per importo superiore al limite fissato dalla Federazione, non supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni avvenute anche con notevole frequenza (complessivi € 6.788,82);
    3. delle spese per contravvenzioni al Codice della Strada dell’anno 2013 compiute alla guida di automezzo privato (complessivi € 316,52);
    4. delle spese per omaggi e regalie (libri, fiori e piante, regali di nozze, vini) senza preventiva autorizzazione e senza alcuna indicazione dei destinatari e delle motivazioni degli omaggi e delle regalie (complessivi € 3.822,48);

     

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per avere rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, nell’anno 2013  – come da separato e allegato elenco dettagliato da intendersi quivi integralmente trascritto e parte integrante del presente atto (all. n. 2) –spese di viaggio con auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica per complessivi € 6.216,00;

    al Sig. Giancarlo Montedori:

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per avere chiesto ed ottenuto, negli anni 2014-2017 compresi il rimborso delle spese di viaggio per utilizzo della propria autovettura in assenza di preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica, nonché per avere richiesto ed ottenuto il rimborso di spese per rifornimento di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte senza preventiva autorizzazione;

     

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per avere chiesto ed ottenuto, nell’ann0 2013 il rimborso delle spese di viaggio per utilizzo della propria autovettura in assenza di preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica per complessivi € 6.216,00.

    Il relatore l’Avv. Massimo Rosso espone il contenuto delle memorie depositate dalla Procura Federale e dalla difesa dei tesserati Roscini Carlo e Montedori Giancarlo.

    Il rappresentante dell’U.P.F. ripercorre in modo analitico la memoria del 04.01.2019 depositata ed insiste per le richieste sanzionatorie nei seguenti termini:

    per il sig. Roscini Carlo pena base di mesi 4 (quattro) di inibizione, aumentata di mesi 2 (due) per ogni anno in contestazione per una pena finale di anni 1 (uno) di inibizione; 

    per il sig. Montedori Giancarlo di mesi 2 (due) mesi  di inibizione.

    I difensori dei deferiti intervengono ed espongono la ricostruzione dei fatti; il difensore del Montedori specifica che lo stesso riceveva anticipatamente una somma di denaro che spiegava successivamente in base alle pezze giustificative delle spese sostenute; il difensore del Roscini  ribadisce che lo stesso ha sempre utilizzato il medesimo modus operandi durante tutto il periodo di presidenza del comitato umbro, senza contestazione alcuna da parte dei revisori e/o degli organi federali.

    I difensori dei deferiti ripercorrono le memorie depositate, sostenendo l’assoluta estraneità ai fatti contestati.

    La difesa Roscini sostiene che vi sia stata una corretta gestione nella rendicontazione delle spese e del bilancio stante l’approvazione degli organi preposti alla verifica.

    La difesa Montedori ribadisce che lo stesso non ha mai ricoperto funzioni gestionali e che nei suoi 24 anni di permanenza come Tecnico Regionale ha sempre rendicontato nel medesimo modo, oggi oggetto di contestazione; conferma, inoltre, che tutti i rendiconti presentati sono stati regolarmente approvati a seguito di una propria richiesta di rimborso o di anticipazione spese.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    RITIENE

    che il comportamento dei tesserati viola pacificamente gli artt. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della FCI, l’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della FCI, l’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della FCI in quanto dalla copiosa documentazione raccolta dalla PF in relazione alla ricostruzione delle spese sostenute è emerso chiaramente una gestione amministrativa che, formalmente, appare corretta e priva di spese non giustificate, ma sostanzialmente non è riconducibile agli scopi e alle finalità propri del Comitato Regionale e della FCI.

    La PF ha dimostrato che i rimborsi delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana, ottenuti negli anni 2014-2017, compreso il rimborso relativo alle spese per i viaggi compiuti con mezzo privato ed al vitto, in alcuni casi ha superato il limite fissato dalla Federazione era privo di autorizzazione preventiva o è rimasto senza ratifica; inoltre, le spese per il vitto non sono supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni come dovrebbe correttamente evincersi da ogni rimborso al fine di fugare qualsiasi dubbio di fedele ricostruzione, a maggior ragione nel caso de quo per la notevole frequenza e costanza dei rimborsi richiesti ed autorizzati invero le richieste non risultano mai compilate per come richiederebbe il modulo, per ogni singola missione e per ogni singola voce (data, Km percorsi, itinerario e motivo della missione) bensì cumulativamente, per lo più con cadenza mensile, ed in ogni caso in un determinato lasso di tempo non contemplato dalla modulistica. Tale grave irregolarità non permette ad alcun organo di controllo di avere contezza del corretto procedimento di rimborso delle spese sostenute. 

    Ancor meno, le spese per il pagamento delle contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada,  non possono rientrare in attività rimborsabili da parte del Comitato Regionale e/o della FCI stante la responsabilità personale dell’autore delle contravvenzioni anche se in missione per conto della Federazione.

    Le spese relative ad omaggi e regalie (libri, fiori e piante, regali di nozze, alimenti, dolciumi e vini etc.) non possono ancor di più essere oggetto di rimborso da parte della FCI che ha altri scopi ed altre finalità anzi, il Presidente del Comitato Regionale o altro Alto dirigente della Federazione deve essere organo di garanzia ad evitare illegittime erogazioni discrezionali di somme di denaro o di regalie  in favore di soggetti che, seppur meritevoli, non possono in alcun modo beneficiare di tali favori.

    La PF è riuscita a dimostrare che il Sig. Roscini ha rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, negli anni 2014-2017, le spese di viaggio sostenute con l’auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica; tale assunto è stato ammesso in udienza dal medesimo deferito. Inoltre il Roscini ha rimborsato al Montedori le spese per rifornimento di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte, anch’esse in assenza di preventiva autorizzazione.

     

    La difesa del Roscini, sulla gravità del fatto relativo alle regalie e al pagamento della sanzione del codice della strada si è limitata a minimizzare l’entità delle azioni illegittime poste in essere, pur riconoscendo anomalie in questi comportamenti. In ogni caso la stessa difesa è riuscita a dimostrare che il modus operandi nella compilazione dei rimborsi era consolidato negli anni; in ogni caso, a parere di questo Tribunale, l’atteggiamento consolidato e palesemente irregolare, non può andare esente da censura stante l’atto di incolpazione al di là del tempus di contestazione dei fatti.

     

    La difesa del Montedori pur ribadendo che il proprio assistito non aveva mansioni gestorie ma meramente operative, non è riuscita a dimostrare che il rimborso forfettario delle spese di viaggio non era riferibile ad alcuna missione specifica e tantomeno per quanto riguarda rifornimenti di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte, seppur credibile, senza preventiva autorizzazione e/o riconducibilità oggettiva delle spese ai terzi allo stesso indicati come fruitori del rifornimento. La copiosa documentazione prodotta dalla difesa dimostra che le anticipazioni ricevute fossero funzionali all’attività del Comitato Regionale nonché alle missione dallo stesso disposte, tale prova inoltre non poteva esser demandata a testi perché avrebbe dovuto esser provata per tabulas con dettagli specifici sulla missione compiuta.

    In punto pena, pare congrua la richiesta formulata dalla PF per entrambi i deferiti.

    P.Q.M.

     Il Tribunale Federale I Sezione,

    commina al tesserato  Roscini Carlo la  sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici) con scadenza il 10 gennaio 2020;

    commina al tesserato Montedori Giancarlo la  sanzione della inibizione di mesi 2 (due) con scadenza il 10 marzo 2019.

    Il Presidente  

    Avv. Salvatore Minardi

     

    data di pubblicazione: 11 gennaio 2019

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    N.ยฐ 1 del 2019

    11 Gennaio, 2019

    1^ sezione - Pronunce 16/18 e 17/18

    Comunicato N. 1 del 11/01/19

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 11 gennaio 2019 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord - Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonché il segretario Claudia Giusti (funzionaria FCI),

    il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia

    N. 16/18 E 17/18 CARLO ROSCINI – GIANCARLO MONTEDORI - DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 10/18

    PRESENTE: per la Procura Federale l’avv. Nicola Capozzoli, Dott.ssa Serenella Rossano, nonché il segretario Alessandro Bezzi (funzionario FCI)

    PRESENTI: l’avv. Vincenzo Maccarone, difensore del sig. Carlo Roscini e l’avv. Emilio Mattei difensore del Sig. Montedori Giancarlo

    In punto contesta:

    al Sig.  Carlo Roscini:

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per aver chiesto ed ottenuto, negli anni 2014-2017 compresi  il rimborso:
    1. delle spese relative a viaggi compiuti con mezzo privato e di vitto senza la preventiva autorizzazione delle missioni effettuate ed in alcuni casi per importo superiore al limite fissato dalla Federazione. Inoltre, le spese per il vitto non sono supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni avvenute anche con notevole frequenza;
    2. delle spese per contravvenzioni al Codice della Strada dell’anno 2014, commesse alla guida di mezzo privato;
    3. delle spese per omaggi e regalie (libri, fiori e piante, regali di nozze, alimenti, dolciumi e vini etc.) senza preventiva autorizzazione e senza alcuna indicazione dei destinatari e delle motivazioni degli omaggi e delle regalie;
    4. delle spese per carburante per l’uso di automezzo della Federazione non supportate dal Libretto di marcia debitamente compilato, né da documentazione atta a giustificare le trasferte;

     

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per avere rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, negli anni 2014-2017 compresi,  le spese di viaggio con auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica, nonché per avere al medesimo Montedori rimborsato spese per rifornimento di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte in assenza di preventiva autorizzazione;

     

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per aver chiesto ed ottenuto, nell’anno 2013 – come da separato e allegato elenco dettagliato da intendersi quivi integralmente trascritto e parte integrante del presente atto (all. n. 1) – il rimborso:
    1. delle spese relative a non meglio identificate “trasferte” compiute con mezzo privato senza la preventiva autorizzazione delle missioni effettuate (complessivi € 2.267,80);
    2. delle spese per vitto (pasticcerie, panifici, ristoranti, bar), in alcuni casi per importo superiore al limite fissato dalla Federazione, non supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni avvenute anche con notevole frequenza (complessivi € 6.788,82);
    3. delle spese per contravvenzioni al Codice della Strada dell’anno 2013 compiute alla guida di automezzo privato (complessivi € 316,52);
    4. delle spese per omaggi e regalie (libri, fiori e piante, regali di nozze, vini) senza preventiva autorizzazione e senza alcuna indicazione dei destinatari e delle motivazioni degli omaggi e delle regalie (complessivi € 3.822,48);

     

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dell’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per avere rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, nell’anno 2013  – come da separato e allegato elenco dettagliato da intendersi quivi integralmente trascritto e parte integrante del presente atto (all. n. 2) –spese di viaggio con auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica per complessivi € 6.216,00;

    al Sig. Giancarlo Montedori:

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per avere chiesto ed ottenuto, negli anni 2014-2017 compresi il rimborso delle spese di viaggio per utilizzo della propria autovettura in assenza di preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica, nonché per avere richiesto ed ottenuto il rimborso di spese per rifornimento di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte senza preventiva autorizzazione;

     

    1. violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana per avere chiesto ed ottenuto, nell’ann0 2013 il rimborso delle spese di viaggio per utilizzo della propria autovettura in assenza di preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica per complessivi € 6.216,00.

    Il relatore l’Avv. Massimo Rosso espone il contenuto delle memorie depositate dalla Procura Federale e dalla difesa dei tesserati Roscini Carlo e Montedori Giancarlo.

    Il rappresentante dell’U.P.F. ripercorre in modo analitico la memoria del 04.01.2019 depositata ed insiste per le richieste sanzionatorie nei seguenti termini:

    per il sig. Roscini Carlo pena base di mesi 4 (quattro) di inibizione, aumentata di mesi 2 (due) per ogni anno in contestazione per una pena finale di anni 1 (uno) di inibizione; 

    per il sig. Montedori Giancarlo di mesi 2 (due) mesi  di inibizione.

    I difensori dei deferiti intervengono ed espongono la ricostruzione dei fatti; il difensore del Montedori specifica che lo stesso riceveva anticipatamente una somma di denaro che spiegava successivamente in base alle pezze giustificative delle spese sostenute; il difensore del Roscini  ribadisce che lo stesso ha sempre utilizzato il medesimo modus operandi durante tutto il periodo di presidenza del comitato umbro, senza contestazione alcuna da parte dei revisori e/o degli organi federali.

    I difensori dei deferiti ripercorrono le memorie depositate, sostenendo l’assoluta estraneità ai fatti contestati.

    La difesa Roscini sostiene che vi sia stata una corretta gestione nella rendicontazione delle spese e del bilancio stante l’approvazione degli organi preposti alla verifica.

    La difesa Montedori ribadisce che lo stesso non ha mai ricoperto funzioni gestionali e che nei suoi 24 anni di permanenza come Tecnico Regionale ha sempre rendicontato nel medesimo modo, oggi oggetto di contestazione; conferma, inoltre, che tutti i rendiconti presentati sono stati regolarmente approvati a seguito di una propria richiesta di rimborso o di anticipazione spese.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    RITIENE

    che il comportamento dei tesserati viola pacificamente gli artt. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della FCI, l’art. 54 comma 3 dello Statuto Federale della FCI, l’art. 47 comma 6 del Regolamento di Amministrazione della FCI in quanto dalla copiosa documentazione raccolta dalla PF in relazione alla ricostruzione delle spese sostenute è emerso chiaramente una gestione amministrativa che, formalmente, appare corretta e priva di spese non giustificate, ma sostanzialmente non è riconducibile agli scopi e alle finalità propri del Comitato Regionale e della FCI.

    La PF ha dimostrato che i rimborsi delle spese anticipate per conto e nell’interesse della Federazione Ciclistica Italiana, ottenuti negli anni 2014-2017, compreso il rimborso relativo alle spese per i viaggi compiuti con mezzo privato ed al vitto, in alcuni casi ha superato il limite fissato dalla Federazione era privo di autorizzazione preventiva o è rimasto senza ratifica; inoltre, le spese per il vitto non sono supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni come dovrebbe correttamente evincersi da ogni rimborso al fine di fugare qualsiasi dubbio di fedele ricostruzione, a maggior ragione nel caso de quo per la notevole frequenza e costanza dei rimborsi richiesti ed autorizzati invero le richieste non risultano mai compilate per come richiederebbe il modulo, per ogni singola missione e per ogni singola voce (data, Km percorsi, itinerario e motivo della missione) bensì cumulativamente, per lo più con cadenza mensile, ed in ogni caso in un determinato lasso di tempo non contemplato dalla modulistica. Tale grave irregolarità non permette ad alcun organo di controllo di avere contezza del corretto procedimento di rimborso delle spese sostenute. 

    Ancor meno, le spese per il pagamento delle contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada,  non possono rientrare in attività rimborsabili da parte del Comitato Regionale e/o della FCI stante la responsabilità personale dell’autore delle contravvenzioni anche se in missione per conto della Federazione.

    Le spese relative ad omaggi e regalie (libri, fiori e piante, regali di nozze, alimenti, dolciumi e vini etc.) non possono ancor di più essere oggetto di rimborso da parte della FCI che ha altri scopi ed altre finalità anzi, il Presidente del Comitato Regionale o altro Alto dirigente della Federazione deve essere organo di garanzia ad evitare illegittime erogazioni discrezionali di somme di denaro o di regalie  in favore di soggetti che, seppur meritevoli, non possono in alcun modo beneficiare di tali favori.

    La PF è riuscita a dimostrare che il Sig. Roscini ha rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, negli anni 2014-2017, le spese di viaggio sostenute con l’auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica; tale assunto è stato ammesso in udienza dal medesimo deferito. Inoltre il Roscini ha rimborsato al Montedori le spese per rifornimento di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte, anch’esse in assenza di preventiva autorizzazione.

     

    La difesa del Roscini, sulla gravità del fatto relativo alle regalie e al pagamento della sanzione del codice della strada si è limitata a minimizzare l’entità delle azioni illegittime poste in essere, pur riconoscendo anomalie in questi comportamenti. In ogni caso la stessa difesa è riuscita a dimostrare che il modus operandi nella compilazione dei rimborsi era consolidato negli anni; in ogni caso, a parere di questo Tribunale, l’atteggiamento consolidato e palesemente irregolare, non può andare esente da censura stante l’atto di incolpazione al di là del tempus di contestazione dei fatti.

     

    La difesa del Montedori pur ribadendo che il proprio assistito non aveva mansioni gestorie ma meramente operative, non è riuscita a dimostrare che il rimborso forfettario delle spese di viaggio non era riferibile ad alcuna missione specifica e tantomeno per quanto riguarda rifornimenti di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte, seppur credibile, senza preventiva autorizzazione e/o riconducibilità oggettiva delle spese ai terzi allo stesso indicati come fruitori del rifornimento. La copiosa documentazione prodotta dalla difesa dimostra che le anticipazioni ricevute fossero funzionali all’attività del Comitato Regionale nonché alle missione dallo stesso disposte, tale prova inoltre non poteva esser demandata a testi perché avrebbe dovuto esser provata per tabulas con dettagli specifici sulla missione compiuta.

    In punto pena, pare congrua la richiesta formulata dalla PF per entrambi i deferiti.

    P.Q.M.

     Il Tribunale Federale I Sezione,

    commina al tesserato  Roscini Carlo la  sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici) con scadenza il 10 gennaio 2020;

    commina al tesserato Montedori Giancarlo la  sanzione della inibizione di mesi 2 (due) con scadenza il 10 marzo 2019.

    Il Presidente  

    Avv. Salvatore Minardi

     

    data di pubblicazione: 11 gennaio 2019

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