Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
– Avv. Salvatore Minardi – Presidente
– Avv. Patrich Rabaini – Giudice relatore
– Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 8/24 R.G. Trib. a carico di Rumsaite Rasa, nata a Kaunas (LTU) il 26/6/1998, Madrigali Mauro, nato a Lucca il 22/10/1963 e A.S.D. Cycling Team Zerosei codice società n. 08Z3256 – affiliata FCI in persona del suo Presidente e R.L. p.t. chiamati a rispondere rispettivamente delle violazioni disciplinari di seguito indicate:
– Rasa Rumsaite codice tessera amatori FCI – tessera n. A258882 – Cat. Elite Women Sport della Società ASD Cycling Team Zerosei (codice società n. 08Z3256)
a) “Violazione dell’art. 1, punto 1 del regolamento di Giustizia Federale e dell’art. 1.3 delle norme attuative amatoriali S.A.N. per avere l’atleta Rasa Rumsaite partecipato nelle date del 17 febbraio e del 7 aprile dell’anno 2024 con tessera EWS della FCI a gare amatoriali, nonostante la partecipazione a prove regionali, nazionali e EPS fosse preclusa a norma dell’art. 1.3 delle Norme Attuative S.A.N. essendo la stessa già tesserata in una squadra CTW per l’anni 2023”.
– Mauro Madrigali, nella propria qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. Cycling Team Zerosei
b) “Violazione dell’art. 1, punto 1 del regolamento di Giustizia Federale e dell’art. 1.3 delle norme attuative amatoriali S.A.N. per avere omesso nella qualità di Presidente proi tempore della ASD Cycling Team Zerosei società di appartenenza dell’atleta Rasa Rumsaite di vigilare e controllare che tale atleta partecipasse alle gare di cui al punto A) che precede o comunque per avere avallato la condotta attraverso la pubblicazione e diffusione anche tramite social media dell’inserimento nelle classifiche”
– A.S.D. Cycling Team Zerosei codice società n. 08Z3256 – affiliata FCI in persona del suo Presidente e R.L. p.t.
c) “Violazione degli art. 1.8 lett. b) in quanto oggettivamente responsabile del comportamento del proprio tesserato”.
All’udienza Collegiale del 20 novembre 2024, ritualmente convocata, sono presenti:
– per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– i deferiti Rasa Rumsaite e Mauro Madrigali, entrambi difesi in proprio;
IN FATTO
Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli procede all’illustrazione dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.
In esito al suo intervento, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, il Procuratore Federale chiede che il Tribunale Voglia applicare all’atleta Rasa Rumsaite la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), per il Sig. Madrigali Mauro la sanzione della censura con ammenda di € 500,00 e per la ASD Zerosei la sanzione della censura con ammenda di € 500,00.
Il Sig. Madrigali Mauro evidenzia come sia lui che l’atleta abbiano sempre agito in perfetta buona fede senza alcun intento di non rispettare le disposizioni federali e i regolamenti non nascondendo, tuttavia, di non conoscere la specifica normativa oggetto di specifica contestazione. Precisa, poi, di aver provveduto personalmente all’iscrizione dell’atleta Rasa Rumsaite alle due manifestazioni sportive oggetto del deferimento e come l’iscrizione alla gara di Lucca gli fosse stata suggerita dal Presidente provinciale FCI il quale, a fine gara, aveva premiato l’atleta Rasa Rumsaite classificatasi al primo posto. Solo successivamente alle due gare oggetto di deferimento, sia lui sia l’atleta venivano a conoscenza del divieto imposto dalla normativa federale e, più precisamente, della disposizione di cui all’art. 1.3 delle norme attuative amatoriali S.A.N.. Da quel momento la Sig.na Rasa Rumsaite non ha più partecipato ad alcuna gara nel pieno rispetto dei regolamenti federali.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
QUANTO AL MERITO DELLA VICENDA
La vicenda portata al giudizio del Tribunale trae origine dalla partecipazione dell’atleta Rasa Rumsaite a due Granfondo rispettivamente in data 18 febbraio 2024 e 7 aprile 2024. A tali manifestazioni, tuttavia, l’atleta non avrebbe potuto partecipare in quanto nell’anno precedente (il 2023 ndr) la stessa era stata tesserata tra le atlete professioniste. La sua partecipazione alle citate gare è avvenuta in violazione della specifica previsione dell’art. 1.3 delle norme di attuazione amatoriali S.A.N. che non consentono alle ex professioniste di partecipare a gare amatoriali per i due anni successivi all’ultimo tesseramento tra i professionisti.
Sotto il profilo formale, dunque, la contestazione mossa dalla Procura Federale è corretta giacché il fatto storico e la relativa violazione di norme e regolamenti sono acclarati e, dunque, fuori discussione.
Sotto il profilo soggettivo, invece, il Tribunale ritiene di dover scindere la posizione dell’atleta Rasa Rumsaite da quella del Presidente della ASD Zerosei Sig. Madrigali Mauro.
Per quanto attiene l’atleta, ad avviso del Tribunale, non è rinvenibile alcun comportamento disciplinarmente rilevante giacché la buona fede della medesima, è ravvisabile non solo nel fatto che non sia stata lei ad effettuare le iscrizioni alle due gare, ma anche nel fatto che alla gara di Lucca fu invitata dal Presidente provinciale FCI che poi procedette anche alla sua premiazione. Tanto è sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere che la convinzione di non violare alcuna norma – sebbene erronea – fosse anche stata ingenerata proprio da organismi Federali. Il Tribunale, dunque, non ritiene che in capo alla medesima atleta sia ravvisabile alcun comportamento censurabile e, dunque, la Sig.na Rasa Rumsaite debba essere mandata assolta.
Con riguardo, invece, alla posizione processuale del Presidente della ASD Zerosei Sig. Madrigali Mauro, sottoposto a deferimento tanto personalmente, quanto nel suo ruolo di legale rappresentante della ASD, si rendono necessarie talune precisazioni.
In primo luogo, ad avviso del Tribunale è indubbia la buona fede del Madrigali nell’intera vicenda giacché, come per l’atleta, vi è un concorso di fattori esterni nella formazione del suo erroneo convincimento circa la possibilità di poter iscrivere l’atleta Rasa Rumasaite alle due manifestazioni oggetto del deferimento. Tuttavia, ad un dirigente di società è certamente richiesto un grado di diligenza nella conoscenza dei regolamenti proprio in ragione del suo ruolo – anche di garanzia – verso i propri iscritti.
Orbene, ad avviso del Tribunale se da un lato non è possibile non tenere nella giusta considerazione la buona fede, dall’altro non è parimenti possibile non considerare il ruolo del dirigente che, come detto, deve improntare il proprio agire ad una rigorosa diligenza nel rispetto delle normative che sono poste a base – anche – della sicurezza degli atleti.
Certamente meritevole deve essere considerato l’impegno del Sig. Mauro Madrigali e dei suoi collaboratori, nella gestione della società così come deve essere tenuto nella giusta considerazione l’impegno dagli stessi profuso per far crescere una realtà sportiva che in pochi anni ha raggiunto un ragguardevole numero di iscritti.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, dal Sig. Madrigali Mauro era lecito attendersi un comportamento più attento rispetto a quello in concreto riscontrato che, tuttavia, si connotato in una violazione di lieve offensività.
IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportuno una considerazione funzionale alla graduazione della pena.
In particolare, il complessivo comportamento processuale tenuto dal Madrigali che lo ha visto indubbiamente collaborativo e rispettoso della Giustizia Sportiva, non può che essere positivamente valutato assumendo rilievo nell’ambito della delicata funzione di graduazione della pena.
Ai fini dell’applicazione della sanzione occorre tenere nella giusta considerazione che (i) in parte l’errore è stato indotto da terzi, che (ii) non appena avuta piena contezza del divieto gravante sull’atleta la stessa non è più stata iscritta ad alcuna gara e (iii) la piena resipiscenza del Madrigali relativamente ai fatti oggetto di deferimento.
Il complessivo quadro probatorio acquisito, consente al Tribunale di ritenere l’accaduto un fatto del tutto episodico con tranquillizzante certezza che ciò non avrà più a ripetersi in futuro, tanto da giustificare l’applicazione della sanzione minima prevista dal regolamento di Giustizia Sportiva.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale Federale I Sezione ritiene equa e conforme alla violazione contestata al Sig. Madrigali Mauro e, conseguentemente, alla ASD Zerosei, l’applicazione della sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare l’infrazione.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 8/2024 così provvede:
– assolve la tesserata Rumsaite Rasa, nata a Kaunas (LTU) il 26/6/1998 dalla contestazione a lei mossa;
– commina a Madrigali Mauro nato a Lucca il 22/10/1963 la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare l’infrazione;
– commina alla ASD Cycling Team Zerosei la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare l’infrazione.
Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Pubblicato in data 28/11/2024