Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sig.ri:
– Avv. Salvatore Minardi, Presidente
– Avv. Alessia Beghini, giudice rel.
– Avv. Oronzo Simeone, Giudice
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 5/2024 R.G. Trib. a carico di
Giovanni Pederzolli tessera Fci n, A255267 chiamato a rispondere per la violazione:
- dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., perché si rendeva autore, tramite la pubblicazione di plurimi post sui social network Facebook di una vasta campagna denigratoria nei confronti sia del Comitato Regionale Piemonte della FCI, in persona del Presidente p.t. Avv. Massimo Rosso che della FCI esperimento valutazioni ed esternazioni non solo critiche sull’operato degli organi della FCI ma soprattutto aventi natura marcatamente offensiva nei confronti di questi ultimi, campagna denigratoria tra l’altro rafforzato dalla condivisione e dai commenti del Sig. Franco Dealessi. In particolare, il Pederzolli prendendo spunto dalla notizia della proposizione di una denuncia-querela da parte del Presidente del CR Piemonte nei confronti di altri soggetti, ivi compreso il Dealessi, pubblicava i post del 22 settembre 2023, del 25 settembre 2023, de 29 settembre 2023, del 04 ottobre 2023, del 13 ottobre 2023 e del 14 ottobre 2023.
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All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, il 30 aprile 2024 alle ore 11.00, sono presenti:
• per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Giovanni Petrella nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
• è presente il deferito Sig. PEDERZOLLI Giovanni in proprio e quale Presidente della ASD Veloeventi il quale ha fatto pervenire una memoria scritta inviata il 23 febbraio 2024 mediante invio alla casella PEC della Procura Federale.
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti.
IN FATTO
La Procura Federale si riporta all’atto di deferimento, illustra ampiamente le conclusioni istruttorie a seguito delle analisi puntuali dei fatti. Evidenzia i reiterati riferimenti allegorici tramite social al solo scopo di denigrare il comportamento e l’amministrazione da parte del Comitato Federale piemontese, del Presidente e dei suoi collaboratori.
Il Procuratore Federale Avv. Petrella insiste richiamando le argomentazioni e chiede l’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e di € 2.000,00 di ammenda e per la società ASD Veloeventi € 500,00 di ammenda.
Il tesserato PEDERZOLLI a propria difesa ritiene di non aver mai attaccato personalmente il Presidente Avv. Massimo Rosso ma di aver lamentato l’inadeguatezza delle istituzioni federali a risolvere i problemi concreti di atleti e società. In particolare, precisa ulteriormente gli antefatti che hanno dato origine ai post in quanto particolarmente gravi e reiterati. Lamenta altresì l’assoluta mancanza di collaborazione con le società che operano sul territorio da parte delle istituzioni federali regionali e provinciali, con particolare riferimento ad Alessandria.
Su specifica richiesta del Tribunale il Pederzolli conferma quanto riportato nei vari post personalmente scritti o condivisi. Per le ragioni ed argomentazioni esposte chiede di essere mandato assolto in quanto tutta l’attività e tutti i post pubblicati avevano come intento quello di salvaguardare e far crescere il ciclismo piemontese.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente pronuncia.
Innanzitutto, il Tribunale prende atto della conferma di quanto scritto, pubblicato e condiviso sul social network Facebook, nell’odierna udienza dal deferito.
La pubblicazione plurima di post, commenti, condivisioni di messaggi con espressi riferimenti allegorici, denigratori e sarcastici, a opinione di questo Tribunale, vanno ben oltre il diritto di critica che viene anch’esso riportato. Le espressioni lesive del regolamento ed in particolare dell’art. 1 sono state ribadite dallo stesso Pederzolli sebbene abbia sottolineato, ma solo labialmente, la volontà di non denigrare il Presidente Regionale Federale. Sebbene il Pederzoli abbia espressamente e ampiamente ripercorso gli antefatti che hanno determinato la redazione dei commenti oggetto dell’odierno giudizio, senza peraltro oggettivi riscontri dei palesi inadempimenti segnalati, lo stesso utilizza valutazioni e considerazioni che vanno ben oltre il legittimo diritto di critica. Inoltre, la costante e reiterata pubblicazione e/o condivisione di post sempre ricchi di premesse o considerazioni allegoriche e a tratti ridicolizzanti, completano il quadro persecutorio ed artatamente denigratorio nei confronti delle istituzioni federali.
Per quanto riguarda la sanzione il Tribunale non può non condividere la proposta della Procura Federale e in considerazione di una graduazione della sanzione, valuta positivamente la presenza in giudizio e la collaborazione con gli organi di giustizia e ritiene di limitare la sanzione pecuniaria come in dispositivo.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio commina al tesserato Giovanni PEDERZOLLI la sanzione di mesi 3 (tre) dell’inibizione con decorrenza dal 30 aprile 2024 e sino al 30 luglio 2024 oltre ad € 500,00 di ammenda. Commina alla società ASD Veloeventi la sanzione di un’ammenda di € 500,00.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
data di pubblicazione: 30/04/2024