1^ sezione – Procedimento Rg 4/21 Sig. Angelo Francini

    Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    – Avv. Salvatore Minardi Presidente;

    – Avv. Patrich Rabaini giudice rel.

    – Avv. Alessia Beghini

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) e la presenza dei componenti supplenti, Avv. Stefano Gianfaldoni e Avv. Oronzo Simeone.

    Nel procedimento iscritto al N° 4/2021 R.G. Trib. a carico di Francini Angelo, nato a Craveggia il 26/01/1951, residente a Bergamo in Via Zuccala Locatelli n. 62, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:

    “Violazione dell’art. 1, commi I, II e III, lett. a), b), c) e d), in relazione all’art. 51, commi I, II, III, lett. a) del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, per avere il Sig. Angelo Francini, tesserato della Federazione Ciclistica Italiana e socio della ASd – Unione Ciclo Alpina Biellese e della Associazione Sportiva Dilettantistica Soprazocco Progetto Ciclismo, in spregio dei doveri di lealtà e correttezza morale che debbono improntare il comportamento dei tesserati, nonché dello specifico divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di soggetti o di organi operanti all’interno della Federazione Ciclistica Italiana, a seguito della trattazione in udienza il 28.05.2021 dinanzi la Corte di Appello Federale del reclamo da lui proposto (unitamente al Sig. Filippo Borrione) avverso il comunicato n. 08 – 04/2021 del 28 aprile 2021, con il quale il Tribunale Federale della FCI – II Sezione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il risultato delle elezioni del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, pubblicava il successivo 29.05.2021, sul proprio profilo facebook un post intitolato “La falsa giustizia FCI”, dal contenuto gravemente lesivo del prestigio e della credibilità sia degli Organi di Giustizia Federale, sia della Federazione stessa (in persona dell’ex Presidente, Dott. Renato Di Rocco, nonché dell’attuale Presidente Federale, Dott. Cordiano Dagnoni) affermando testualmente:

    “La falsa giustizia FCI.

    Gestita in maggioranza da persone che farebbero meglio a dedicarsi al giardinaggio. Ma le prese in giro non sono più tollerabili: tanto più che quasi tutti questi giudici non sono in possesso dell’unico titolo che gli consente (statuto FCI e Norme Uci) di poter giudicare i tesserati FCI. Motivo per il quale agirò per danni nei loro confronti nella giustizia ordinaria come previsto dal Codice Civile. Le sentenze si rispettano: faremo quello che si dovrà fare per ribaltare questa ridicola e vergognosa decisione assunta ieri ove hanno deciso che le regole taroccate a partire dal 2011 che hanno permesso l’elezione illegittima negli ultimi due mandati di Di Rocco e quelle recenti che hanno portato all’altrettanta illegittima elezione di Dagnoni, non meritano alcuna valutazione o applicazione partendo dallo scarso interesse dei ricorrenti. Un elettore ed un candidato hanno per questi signori scarso interesse ad agire: una imbecillata. Facevano prima a portarsi le urne già piene … Il mancato rispetto delle regole imposte da una decisione di due travet insignificanti che non avevano alcun titolo per modificare le stesse introducendone arbitrariamente una nuova, nulla conta: degna di una federazione dello stato delle banane. Come nulla conta che a livello interno la FCI abbia letteralmente emanato carte false alterando il sistema elettorale delle votazioni in tutti i comitati regionali (leggasi arbitraria modifica del numero delle deleghe, contraria ai principi Coni ed alla legge 8/2018). Io dalla FCI non mi dimetto sicuro, ma contro di loro farò di tutto, poiché gli deve essere applicata la sanzione definitiva di carte false alterando il sistema elettorale delle votazioni in tutti i comitati regionali (leggasi arbitraria modifica del numero delle deleghe, contraria ai principi Coni ed alla legge 8/2018). Io dalla FCI non mi dimetto sicuro, ma contro di loro farò di tutto, poiché gli deve essere applicata la sanzione definitiva di inibizione a far parte in futuro della FCI: Corte Federale, Tribunale Federale, Comm. Garanzia, Procura Federale, Commissione Elettorale. Non si molla di un millimetro. Prossimo giro al Collegio di Garanzia del Coni”.

    Affermazioni rese da soggetto che riveste la qualità di socio in due diverse società affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana; contenenti l’attribuzione di fatti determinati, sia nei confronti di tutti gli organi di giustizia federale, sia nei confronti dei vertici della Federazione; contenenti inoltre riferimenti volti a condizionare l’operato degli Organi di Giustizia Federale mediante la prospettazione di azioni per danni presso la giustizia ordinaria. Con la recidiva specifica e reiterata di cui all’art. 51, commi I, II, III lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale. In Bergamo, il 29.05.2021”.

    All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 5 novembre 2021 alle ore 10.00 mediante piattaforma Microsoft Teams, sono presenti:

    – per l’Uffico della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);

    – il deferito Sig. Francini Angelo difeso in proprio, che si collega alle ore 10.40.

    Il Presidente, dopo aver atteso il Sig. Francini, prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.

    Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.

    Su invito del Presidente, le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.

    Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.

    IN FATTO

    Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.

    Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi preliminarmente chiede che il Tribunale proceda alla correzone dell’errore materiale contenuto nell’atto di deferimento laddove al punto sub 11) deve leggersi “2012” in luogo di “2021”. Procede poi all’illustrazone dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.

    Più in particolare, il Procuratore Federale si sofferma sull’analisi degli elementi in forza dei quali ritenere provata la responsabilità del deferito Sig. Francini Angelo. Illustra la sussistenza, in capo al deferito, della recidiva specifica come risulta dalle decisioni rese nell’anno 2012 dalla Commissione Disciplinare Federale Nazionale di cui ai punti sub 11) e 12) dell’atto di deferimento.

    Il Presidente dà la parola al deferito.

    Il Sig. Francini Angelo personalmente evidenzia come, a suo avviso, non vi sia alcuna offesa nel post oggetto del giudizio, trattandosi di sue opinioni. Contesta la legittimazione dei giudici componenti il Tribunale Federale poiché privi del requisito necessario per poter giudicare, ossia il possesso della tessera federale. Chiede, inoltre, che il Tribunale sospenda la decisione in attesa della pronuncia del Collegio di Granzia del CONI relativamente alle decisioni assunte dal Tribunale Federale II Sezione e dalla Corte d’Appello Federale di cui ai punti sub 8) e 9) dell’atto di deferimento.

    Il Procuratore Federale conclude chiedendo che sia irrogata al deferito la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 6 cosi determinata: pena base mesi 4 di inibizione, aumentata per la recidiva specifica di mesi 2 di inibizione.

    Il deferito conclude chiedendo di essere mandato assolto.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.

    Preliminarmente, vanno decise le istanze (i) di correzione di errore materiale avanzata dal Procuratore Federale Aggiunto e (ii) di sospensione del presente giudizo in attesa della decisione da parte del Collegio di Garanzia del CONI avanzata dal Sig. Francini.

    Quanto all’istanza avanzata dall’U.P.F., il Tribunale ritiene fondata la richiesta di correzione di errore materiale giacchè appare evidente che l’errata indicazione dell’anno cui si riferisce il procedimento del C.D.F.N. sia un mero “refuso”. In tal senso, è solo il caso di evidenziare che è agli atti di questo Tribunale la decisione sub 11) del C.D.F.N. n°3 dell’ 8 giugno 2012, che incontrovertibilmente prova il mero errore materiale contenuto nell’atto di deferimento.

    Quanto all’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione del Collegio di Garanzia del CONI avanzata dal Sig. Francini, il Tribunale osserva che non vi è alcuna pregiudizialità tra l’odierno giudizio e quello pendente avanti al CONI. Va precisato, sul punto, che i due distinti procedimenti hanno un oggetto differente e la decisione dell’uno non inficia la decisione dell’altro, del ché non appare giustificata alcuna sospensione.   

    Va poi esaminata, sia pur incidenter tantum, l’ulteriore eccezione sollevata in udienza dal Sig. Francini, relativa alla legittimazione dei componenti del Collegio che compongono l’odierno organo giudicante. Sostiene il Francini, infatti, che i guidici del Tribunale Federale I Sezione – così come altri Organi Federali – non siano legittimati a giudicare il prevenuto giacchè privi della tessera di apparteneza alla Federazione.

    Sul punto, il Tribunale osserva come tale eccezione sia già stata valutata e decisa dal Collegio di Garanzia del CONI nella decisione n°44 /2020. La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, infatti, non ha mancato di sottolineare come la costanza del tesseramento presso il FCI ovvero il trascorso tesseramento non siano requisiti per l’elezione agli organi di giustizia Federale. Ne consegue che l’eccezione deve ritenersi priva di rilievo.

    Entrambe le eccezioni proposte dal Sig. Francini Angelo, dunque, vanno rigettate per i motivi sopra esposti.

    Quanto al merito della vicenda

    Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento e sentite le argomentazioni del Sig. Francini e della Procura, il Tribunale Federale I Sezione ritiene raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole debbio, circa la colpevolezza del deferito.

    L’attività di indagine svolta dall’U.P.F., che non ha trovato smentita in atti, appare sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del deferito Sig. Francini Angelo.

    La vicenda che ci occupa trae origine dalle recenti elezioni del Presidente Federale FCI che si sono svolte a Roma il 21 febbraio 2021, in esito alle quali è risultato eletto l’attuale Presidente Federale Dott. Cordiano Dagnoni. All’indomani dell’elezione, il deferito Francini Angelo e il Sig. Borrione Filippo proponevano ricorso avanti al Tribunale Federale II Sezione, per sentir dichiarare la nullità delle procedure di elezione. Il Tribunale Federale II Sezione dichiarava inammissibile il ricorso.

    Avverso tale decisione, il Francini e il Borrione proponevano reclamo avanti alla Corte d’Appello Federale, che rigettava il ridetto reclamo.

    Infine, avverso alla decisione della Corte d’Appello Federale i Sigg.ri Francioni e Borrione proponevano ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

    In data 29 maggio 2021, all’indomani della comunicazione del dispositivo della decisione assunta dalla Corte d’Appello Federale, il Francini pubblicava un post sul proprio profilo facebook che lo stesso autore intitolava “La falsa giustizia FCI”. Con il citato post, il deferito manifestava il proprio dissenso circa le modalità di elezione tanto dell’attuale Presidente, quanto del suo predecessore; ciò faceva con modalità e toni che sono oggi oggetto del presente giudizio.

    In proposito, se è vero che esprimere il proprio dissenso o le proprie opinioni, sia un’innegabile diritto di tutti, è altrettanto vero che le espressioni utilizzate per esprimere il proprio pensiero non debbono risultare lesive dell’altrui reputazione.

    Più precisamente, il Regolamento di Gustizia FCI vieta che l’espressione del proprio pensiero sia in contrasto con lo specifico divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro tanto di soggetti, quanto di organi operanti all’interno della Federazione Ciclistica Italiana. La norma, dunque, non richiede un particolare grado di offensività dei giudizi e dei rilievi espressi, essendo sufficiente che tali opinioni siano lesive della reputazione e del decoro di soggetti o organi FCI.   

    In tal senso, assume rilevo l’esame del contenuto del post pubblicato dal Francini, tanto nel suo tenore letterale, quanto – e soprattutto – nel suo significato complessivo. Ritiene il Tribunale che l’offensività del post possa e debba evincersi da una valutazione complessiva dello scritto dalla quale sia desumibile l’intento dell’autore. Infatti, oltre alla  oggettiva offensività dei termini nel loro significato letterale, quali “imbecillità”, “illegittima elezione”, “degna di una federazione dello stato delle banane”, “arbitaria modifica”, il complessivo giudizio che il Francini vuole dare è inquivocabilmente in termini non solo negativi, ma soprattutto denigratori dell’intero sistema su cui si fonda la FCI. L’indubbia volontà denigratoria del Francini, infatti, è rivolta non solo agli Organi di Giustizia che a suo avviso sono “illegittimi”, ma si estende sino a connotare di illegalità le elezioni dei vertici della Federazione, menzionando proprio la recente elezione del Presidente Dagnoni e del suo predecessore Di Rocco. Ciò che non consente di avere dubbi circa la volontà offensiva del Francini, è la circostanza secondo la quale il deferito procrastina la sua condotta offensiva nonostante due decisioni degli organi di giustizia sportiva dallo stesso aditi abbiamo smentito le sue tesi di brogli elettorali. Per questa ragione il complessivo esame del contenuto del post pubblicato profila una precisa volontà di gettare discredito sul prestigio e sulla credibilità da parte del Francini.

    Il Francini, dunque, nel proprio post è andato ben oltre il legittimo diritto di critica o di espressione del pensiero mediante l’esternazione delle proprie opinioni, attribuendo infondatamente agli organi della Federazione e a quelli di giustizia sportiva fatti illeciti e disnorevoli. Anche la scelta della modalità di diffusione mediante pubblicazione sui social è univocamente sintomatica di una precisa volontà di trasmettere quanto più diffusamente tali contenuti denigratori.   

    Va da sé, infatti, che la pubblicazione del post attraverso un social network abbia il precipuo scopo di diffondere quanto più possibile il contenuto offensivo del post, con l’evidente fine di ultimo di raggiungere il maggior numero di persone.

    La comunicazione di contenuti lesivi dell’onore e del decoro attraverso la bacheca facebook, visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo, costituisce illecito giacché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. La ratio di tale assunto risiede nella considerazione che la pubblicazione di contenuti attraverso i social rappresenta una forma di comunicazione con più persone. Infatti in tale caso la condotta offensiva e lesiva risulta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito e sicuramente considerevole di persone, a prescindere dal fatto che tra queste vi sia o meno il destinatario delle espressioni offensive.

    Nemmeno sotto il profilo dell’attribuzione del post offensivo al Francini possono esservi dubbi giacchè lo stesso non ha negato di esserne l’autore. Ad ogni buon conto, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio, sia ben possibile giungere ad un giudizio positivo di attribuibilità del post su base indiziaria. Infatti, è sufficiente che si riscontri una pluralità ed una precisione di dati quali il movente, l'argomento su cui avviene la pubblicazione, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato.

    Quanto al comportamento processuale tenuto dal Francini all’udienza del 5 novembre 2021, non può inferirsi un diverso giudizio da quello sopra evidenziato. Il deferito, infatti, anche nel corso dell’udienza allorché il Tribunale gli ha dato la parola per le proprie difese,  ha ribadito il proprio “schifo” per la giustizia sportiva della FCI, definendola “vergognosa”; non ha mancato di ripetere come tutto il sistema FCI sia “illegittimo”, ribadendo la bontà del proprio pensiero.

    Il trattamento sanzionatorio

    Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.

    Un primo profilo attiene al complessivo comportamento tenuto dal Francini nel procedimento che ci occupa, mentre un secondo profilo attiene alla recidiva specifica contestata al prevenuto.

    Sotto il primo pofilo, il Francini non ha manifestato alcuna resipiscenza circa le proprie condotte offensive e lesive, realizzate tanto nei riguardi di singoli soggetti appartenenti alla FCI, quanto nei confronti degli organi Federali. Anzi, ha manifestato la propria convinzione di essere nel giusto attraverso il comportamento processuale dianzi descritto.

    Quanto al secondo profilo, giova ricordare che Francini Angelo è già stato destinatario di due provvedimenti di squalifica nell’anno 2012. Più precisamente, con il comunicato del C.D.F.N. n. 3 dell’8 giugno 2012 gli è stata inflitta la squalifica di mesi 3 e con il comunicato del C.D.F.N. n.5 del 6 settembre 2012 gli è stata inflitta la squalifica di mesi 6, sempre per fatti relativi a comportamenti lesivi dell’altrui onore e decoro.

    Il Francini ha, dunque, manifestato una radicata insofferenza al rispetto del Regolamento di Giustizia, venendo meno a quel dovere di lealtà e correttezza, anche morale, imposto dal Regolamento di Giustizia della F.C.I., che deve improntare l’agire di ciascun componente della Federazione Ciclistica Italiana.

    Di tali elemnti il Tribunale non può non tenere conto in termini di graduazione della pena.

    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale Federale I Sezione ritiene equa e conforme alla violazione contestata, la sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque) cosi determinata: pena base mesi 4 (quattro) di inibizione aumentata per la recidiva specifica ex art. 51 comma 3 lett. a) mesi 1 (uno) di inibizione.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    P.Q.M.

    commina al tesserato Francini Angelo la sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque), dal 05/11/2021 al 05/04/2022.

     

    Il Presidente  

    Avv. Salvatore Minardi

     

    Data di pubblicazione: 08/11/2021

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 5 del 2021

    5 Novembre, 2021

    1^ sezione - Procedimento Rg 4/21 Sig. Angelo Francini

    Comunicato N. 5 del 05/11/21

    Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

    - Avv. Salvatore Minardi Presidente;

    - Avv. Patrich Rabaini giudice rel.

    - Avv. Alessia Beghini

    con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) e la presenza dei componenti supplenti, Avv. Stefano Gianfaldoni e Avv. Oronzo Simeone.

    Nel procedimento iscritto al N° 4/2021 R.G. Trib. a carico di Francini Angelo, nato a Craveggia il 26/01/1951, residente a Bergamo in Via Zuccala Locatelli n. 62, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:

    “Violazione dell’art. 1, commi I, II e III, lett. a), b), c) e d), in relazione all’art. 51, commi I, II, III, lett. a) del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, per avere il Sig. Angelo Francini, tesserato della Federazione Ciclistica Italiana e socio della ASd – Unione Ciclo Alpina Biellese e della Associazione Sportiva Dilettantistica Soprazocco Progetto Ciclismo, in spregio dei doveri di lealtà e correttezza morale che debbono improntare il comportamento dei tesserati, nonché dello specifico divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di soggetti o di organi operanti all’interno della Federazione Ciclistica Italiana, a seguito della trattazione in udienza il 28.05.2021 dinanzi la Corte di Appello Federale del reclamo da lui proposto (unitamente al Sig. Filippo Borrione) avverso il comunicato n. 08 – 04/2021 del 28 aprile 2021, con il quale il Tribunale Federale della FCI – II Sezione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il risultato delle elezioni del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, pubblicava il successivo 29.05.2021, sul proprio profilo facebook un post intitolato “La falsa giustizia FCI”, dal contenuto gravemente lesivo del prestigio e della credibilità sia degli Organi di Giustizia Federale, sia della Federazione stessa (in persona dell’ex Presidente, Dott. Renato Di Rocco, nonché dell’attuale Presidente Federale, Dott. Cordiano Dagnoni) affermando testualmente:

    “La falsa giustizia FCI.

    Gestita in maggioranza da persone che farebbero meglio a dedicarsi al giardinaggio. Ma le prese in giro non sono più tollerabili: tanto più che quasi tutti questi giudici non sono in possesso dell’unico titolo che gli consente (statuto FCI e Norme Uci) di poter giudicare i tesserati FCI. Motivo per il quale agirò per danni nei loro confronti nella giustizia ordinaria come previsto dal Codice Civile. Le sentenze si rispettano: faremo quello che si dovrà fare per ribaltare questa ridicola e vergognosa decisione assunta ieri ove hanno deciso che le regole taroccate a partire dal 2011 che hanno permesso l’elezione illegittima negli ultimi due mandati di Di Rocco e quelle recenti che hanno portato all’altrettanta illegittima elezione di Dagnoni, non meritano alcuna valutazione o applicazione partendo dallo scarso interesse dei ricorrenti. Un elettore ed un candidato hanno per questi signori scarso interesse ad agire: una imbecillata. Facevano prima a portarsi le urne già piene … Il mancato rispetto delle regole imposte da una decisione di due travet insignificanti che non avevano alcun titolo per modificare le stesse introducendone arbitrariamente una nuova, nulla conta: degna di una federazione dello stato delle banane. Come nulla conta che a livello interno la FCI abbia letteralmente emanato carte false alterando il sistema elettorale delle votazioni in tutti i comitati regionali (leggasi arbitraria modifica del numero delle deleghe, contraria ai principi Coni ed alla legge 8/2018). Io dalla FCI non mi dimetto sicuro, ma contro di loro farò di tutto, poiché gli deve essere applicata la sanzione definitiva di carte false alterando il sistema elettorale delle votazioni in tutti i comitati regionali (leggasi arbitraria modifica del numero delle deleghe, contraria ai principi Coni ed alla legge 8/2018). Io dalla FCI non mi dimetto sicuro, ma contro di loro farò di tutto, poiché gli deve essere applicata la sanzione definitiva di inibizione a far parte in futuro della FCI: Corte Federale, Tribunale Federale, Comm. Garanzia, Procura Federale, Commissione Elettorale. Non si molla di un millimetro. Prossimo giro al Collegio di Garanzia del Coni”.

    Affermazioni rese da soggetto che riveste la qualità di socio in due diverse società affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana; contenenti l’attribuzione di fatti determinati, sia nei confronti di tutti gli organi di giustizia federale, sia nei confronti dei vertici della Federazione; contenenti inoltre riferimenti volti a condizionare l’operato degli Organi di Giustizia Federale mediante la prospettazione di azioni per danni presso la giustizia ordinaria. Con la recidiva specifica e reiterata di cui all’art. 51, commi I, II, III lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale. In Bergamo, il 29.05.2021”.

    All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 5 novembre 2021 alle ore 10.00 mediante piattaforma Microsoft Teams, sono presenti:

    - per l’Uffico della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);

    - il deferito Sig. Francini Angelo difeso in proprio, che si collega alle ore 10.40.

    Il Presidente, dopo aver atteso il Sig. Francini, prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.

    Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.

    Su invito del Presidente, le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.

    Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.

    IN FATTO

    Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.

    Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi preliminarmente chiede che il Tribunale proceda alla correzone dell’errore materiale contenuto nell’atto di deferimento laddove al punto sub 11) deve leggersi “2012” in luogo di “2021”. Procede poi all’illustrazone dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.

    Più in particolare, il Procuratore Federale si sofferma sull’analisi degli elementi in forza dei quali ritenere provata la responsabilità del deferito Sig. Francini Angelo. Illustra la sussistenza, in capo al deferito, della recidiva specifica come risulta dalle decisioni rese nell’anno 2012 dalla Commissione Disciplinare Federale Nazionale di cui ai punti sub 11) e 12) dell’atto di deferimento.

    Il Presidente dà la parola al deferito.

    Il Sig. Francini Angelo personalmente evidenzia come, a suo avviso, non vi sia alcuna offesa nel post oggetto del giudizio, trattandosi di sue opinioni. Contesta la legittimazione dei giudici componenti il Tribunale Federale poiché privi del requisito necessario per poter giudicare, ossia il possesso della tessera federale. Chiede, inoltre, che il Tribunale sospenda la decisione in attesa della pronuncia del Collegio di Granzia del CONI relativamente alle decisioni assunte dal Tribunale Federale II Sezione e dalla Corte d’Appello Federale di cui ai punti sub 8) e 9) dell’atto di deferimento.

    Il Procuratore Federale conclude chiedendo che sia irrogata al deferito la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 6 cosi determinata: pena base mesi 4 di inibizione, aumentata per la recidiva specifica di mesi 2 di inibizione.

    Il deferito conclude chiedendo di essere mandato assolto.

    Il Tribunale Federale I Sezione

    Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.

    Preliminarmente, vanno decise le istanze (i) di correzione di errore materiale avanzata dal Procuratore Federale Aggiunto e (ii) di sospensione del presente giudizo in attesa della decisione da parte del Collegio di Garanzia del CONI avanzata dal Sig. Francini.

    Quanto all’istanza avanzata dall’U.P.F., il Tribunale ritiene fondata la richiesta di correzione di errore materiale giacchè appare evidente che l’errata indicazione dell’anno cui si riferisce il procedimento del C.D.F.N. sia un mero “refuso”. In tal senso, è solo il caso di evidenziare che è agli atti di questo Tribunale la decisione sub 11) del C.D.F.N. n°3 dell’ 8 giugno 2012, che incontrovertibilmente prova il mero errore materiale contenuto nell’atto di deferimento.

    Quanto all’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione del Collegio di Garanzia del CONI avanzata dal Sig. Francini, il Tribunale osserva che non vi è alcuna pregiudizialità tra l’odierno giudizio e quello pendente avanti al CONI. Va precisato, sul punto, che i due distinti procedimenti hanno un oggetto differente e la decisione dell’uno non inficia la decisione dell’altro, del ché non appare giustificata alcuna sospensione.   

    Va poi esaminata, sia pur incidenter tantum, l’ulteriore eccezione sollevata in udienza dal Sig. Francini, relativa alla legittimazione dei componenti del Collegio che compongono l’odierno organo giudicante. Sostiene il Francini, infatti, che i guidici del Tribunale Federale I Sezione - così come altri Organi Federali – non siano legittimati a giudicare il prevenuto giacchè privi della tessera di apparteneza alla Federazione.

    Sul punto, il Tribunale osserva come tale eccezione sia già stata valutata e decisa dal Collegio di Garanzia del CONI nella decisione n°44 /2020. La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, infatti, non ha mancato di sottolineare come la costanza del tesseramento presso il FCI ovvero il trascorso tesseramento non siano requisiti per l’elezione agli organi di giustizia Federale. Ne consegue che l’eccezione deve ritenersi priva di rilievo.

    Entrambe le eccezioni proposte dal Sig. Francini Angelo, dunque, vanno rigettate per i motivi sopra esposti.

    Quanto al merito della vicenda

    Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento e sentite le argomentazioni del Sig. Francini e della Procura, il Tribunale Federale I Sezione ritiene raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole debbio, circa la colpevolezza del deferito.

    L’attività di indagine svolta dall’U.P.F., che non ha trovato smentita in atti, appare sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del deferito Sig. Francini Angelo.

    La vicenda che ci occupa trae origine dalle recenti elezioni del Presidente Federale FCI che si sono svolte a Roma il 21 febbraio 2021, in esito alle quali è risultato eletto l’attuale Presidente Federale Dott. Cordiano Dagnoni. All’indomani dell’elezione, il deferito Francini Angelo e il Sig. Borrione Filippo proponevano ricorso avanti al Tribunale Federale II Sezione, per sentir dichiarare la nullità delle procedure di elezione. Il Tribunale Federale II Sezione dichiarava inammissibile il ricorso.

    Avverso tale decisione, il Francini e il Borrione proponevano reclamo avanti alla Corte d’Appello Federale, che rigettava il ridetto reclamo.

    Infine, avverso alla decisione della Corte d’Appello Federale i Sigg.ri Francioni e Borrione proponevano ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

    In data 29 maggio 2021, all’indomani della comunicazione del dispositivo della decisione assunta dalla Corte d’Appello Federale, il Francini pubblicava un post sul proprio profilo facebook che lo stesso autore intitolava “La falsa giustizia FCI”. Con il citato post, il deferito manifestava il proprio dissenso circa le modalità di elezione tanto dell’attuale Presidente, quanto del suo predecessore; ciò faceva con modalità e toni che sono oggi oggetto del presente giudizio.

    In proposito, se è vero che esprimere il proprio dissenso o le proprie opinioni, sia un’innegabile diritto di tutti, è altrettanto vero che le espressioni utilizzate per esprimere il proprio pensiero non debbono risultare lesive dell’altrui reputazione.

    Più precisamente, il Regolamento di Gustizia FCI vieta che l’espressione del proprio pensiero sia in contrasto con lo specifico divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro tanto di soggetti, quanto di organi operanti all’interno della Federazione Ciclistica Italiana. La norma, dunque, non richiede un particolare grado di offensività dei giudizi e dei rilievi espressi, essendo sufficiente che tali opinioni siano lesive della reputazione e del decoro di soggetti o organi FCI.   

    In tal senso, assume rilevo l’esame del contenuto del post pubblicato dal Francini, tanto nel suo tenore letterale, quanto – e soprattutto – nel suo significato complessivo. Ritiene il Tribunale che l’offensività del post possa e debba evincersi da una valutazione complessiva dello scritto dalla quale sia desumibile l’intento dell’autore. Infatti, oltre alla  oggettiva offensività dei termini nel loro significato letterale, quali “imbecillità”, “illegittima elezione”, “degna di una federazione dello stato delle banane”, “arbitaria modifica”, il complessivo giudizio che il Francini vuole dare è inquivocabilmente in termini non solo negativi, ma soprattutto denigratori dell’intero sistema su cui si fonda la FCI. L’indubbia volontà denigratoria del Francini, infatti, è rivolta non solo agli Organi di Giustizia che a suo avviso sono “illegittimi”, ma si estende sino a connotare di illegalità le elezioni dei vertici della Federazione, menzionando proprio la recente elezione del Presidente Dagnoni e del suo predecessore Di Rocco. Ciò che non consente di avere dubbi circa la volontà offensiva del Francini, è la circostanza secondo la quale il deferito procrastina la sua condotta offensiva nonostante due decisioni degli organi di giustizia sportiva dallo stesso aditi abbiamo smentito le sue tesi di brogli elettorali. Per questa ragione il complessivo esame del contenuto del post pubblicato profila una precisa volontà di gettare discredito sul prestigio e sulla credibilità da parte del Francini.

    Il Francini, dunque, nel proprio post è andato ben oltre il legittimo diritto di critica o di espressione del pensiero mediante l’esternazione delle proprie opinioni, attribuendo infondatamente agli organi della Federazione e a quelli di giustizia sportiva fatti illeciti e disnorevoli. Anche la scelta della modalità di diffusione mediante pubblicazione sui social è univocamente sintomatica di una precisa volontà di trasmettere quanto più diffusamente tali contenuti denigratori.   

    Va da sé, infatti, che la pubblicazione del post attraverso un social network abbia il precipuo scopo di diffondere quanto più possibile il contenuto offensivo del post, con l’evidente fine di ultimo di raggiungere il maggior numero di persone.

    La comunicazione di contenuti lesivi dell’onore e del decoro attraverso la bacheca facebook, visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo, costituisce illecito giacché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. La ratio di tale assunto risiede nella considerazione che la pubblicazione di contenuti attraverso i social rappresenta una forma di comunicazione con più persone. Infatti in tale caso la condotta offensiva e lesiva risulta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito e sicuramente considerevole di persone, a prescindere dal fatto che tra queste vi sia o meno il destinatario delle espressioni offensive.

    Nemmeno sotto il profilo dell’attribuzione del post offensivo al Francini possono esservi dubbi giacchè lo stesso non ha negato di esserne l’autore. Ad ogni buon conto, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio, sia ben possibile giungere ad un giudizio positivo di attribuibilità del post su base indiziaria. Infatti, è sufficiente che si riscontri una pluralità ed una precisione di dati quali il movente, l'argomento su cui avviene la pubblicazione, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato.

    Quanto al comportamento processuale tenuto dal Francini all’udienza del 5 novembre 2021, non può inferirsi un diverso giudizio da quello sopra evidenziato. Il deferito, infatti, anche nel corso dell’udienza allorché il Tribunale gli ha dato la parola per le proprie difese,  ha ribadito il proprio “schifo” per la giustizia sportiva della FCI, definendola “vergognosa”; non ha mancato di ripetere come tutto il sistema FCI sia “illegittimo”, ribadendo la bontà del proprio pensiero.

    Il trattamento sanzionatorio

    Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.

    Un primo profilo attiene al complessivo comportamento tenuto dal Francini nel procedimento che ci occupa, mentre un secondo profilo attiene alla recidiva specifica contestata al prevenuto.

    Sotto il primo pofilo, il Francini non ha manifestato alcuna resipiscenza circa le proprie condotte offensive e lesive, realizzate tanto nei riguardi di singoli soggetti appartenenti alla FCI, quanto nei confronti degli organi Federali. Anzi, ha manifestato la propria convinzione di essere nel giusto attraverso il comportamento processuale dianzi descritto.

    Quanto al secondo profilo, giova ricordare che Francini Angelo è già stato destinatario di due provvedimenti di squalifica nell’anno 2012. Più precisamente, con il comunicato del C.D.F.N. n. 3 dell’8 giugno 2012 gli è stata inflitta la squalifica di mesi 3 e con il comunicato del C.D.F.N. n.5 del 6 settembre 2012 gli è stata inflitta la squalifica di mesi 6, sempre per fatti relativi a comportamenti lesivi dell’altrui onore e decoro.

    Il Francini ha, dunque, manifestato una radicata insofferenza al rispetto del Regolamento di Giustizia, venendo meno a quel dovere di lealtà e correttezza, anche morale, imposto dal Regolamento di Giustizia della F.C.I., che deve improntare l’agire di ciascun componente della Federazione Ciclistica Italiana.

    Di tali elemnti il Tribunale non può non tenere conto in termini di graduazione della pena.

    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale Federale I Sezione ritiene equa e conforme alla violazione contestata, la sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque) cosi determinata: pena base mesi 4 (quattro) di inibizione aumentata per la recidiva specifica ex art. 51 comma 3 lett. a) mesi 1 (uno) di inibizione.

    Il Tribunale Federale I Sezione,

    P.Q.M.

    commina al tesserato Francini Angelo la sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque), dal 05/11/2021 al 05/04/2022.

     

    Il Presidente  

    Avv. Salvatore Minardi

     

    Data di pubblicazione: 08/11/2021

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