Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:
β Avv. Salvatore Minardi Presidente;
β Avv. Patrich Rabaini giudice rel.
β Avv. Alessia Beghini
con lβassistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) e la presenza dei componenti supplenti, Avv. Stefano Gianfaldoni e Avv. Oronzo Simeone.
Nel procedimento iscritto al NΒ° 4/2021 R.G. Trib. a carico di Francini Angelo, nato a Craveggia il 26/01/1951, residente a Bergamo in Via Zuccala Locatelli n. 62, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
βViolazione dellβart. 1, commi I, II e III, lett. a), b), c) e d), in relazione allβart. 51, commi I, II, III, lett. a) del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, per avere il Sig. Angelo Francini, tesserato della Federazione Ciclistica Italiana e socio della ASd β Unione Ciclo Alpina Biellese e della Associazione Sportiva Dilettantistica Soprazocco Progetto Ciclismo, in spregio dei doveri di lealtΓ e correttezza morale che debbono improntare il comportamento dei tesserati, nonchΓ© dello specifico divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di soggetti o di organi operanti allβinterno della Federazione Ciclistica Italiana, a seguito della trattazione in udienza il 28.05.2021 dinanzi la Corte di Appello Federale del reclamo da lui proposto (unitamente al Sig. Filippo Borrione) avverso il comunicato n. 08 β 04/2021 del 28 aprile 2021, con il quale il Tribunale Federale della FCI β II Sezione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il risultato delle elezioni del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, pubblicava il successivo 29.05.2021, sul proprio profilo facebook un post intitolato βLa falsa giustizia FCIβ, dal contenuto gravemente lesivo del prestigio e della credibilitΓ sia degli Organi di Giustizia Federale, sia della Federazione stessa (in persona dellβex Presidente, Dott. Renato Di Rocco, nonchΓ© dellβattuale Presidente Federale, Dott. Cordiano Dagnoni) affermando testualmente:
βLa falsa giustizia FCI.
Gestita in maggioranza da persone che farebbero meglio a dedicarsi al giardinaggio. Ma le prese in giro non sono piΓΉ tollerabili: tanto piΓΉ che quasi tutti questi giudici non sono in possesso dellβunico titolo che gli consente (statuto FCI e Norme Uci) di poter giudicare i tesserati FCI. Motivo per il quale agirΓ² per danni nei loro confronti nella giustizia ordinaria come previsto dal Codice Civile. Le sentenze si rispettano: faremo quello che si dovrΓ fare per ribaltare questa ridicola e vergognosa decisione assunta ieri ove hanno deciso che le regole taroccate a partire dal 2011 che hanno permesso lβelezione illegittima negli ultimi due mandati di Di Rocco e quelle recenti che hanno portato allβaltrettanta illegittima elezione di Dagnoni, non meritano alcuna valutazione o applicazione partendo dallo scarso interesse dei ricorrenti. Un elettore ed un candidato hanno per questi signori scarso interesse ad agire: una imbecillata. Facevano prima a portarsi le urne giΓ piene β¦ Il mancato rispetto delle regole imposte da una decisione di due travet insignificanti che non avevano alcun titolo per modificare le stesse introducendone arbitrariamente una nuova, nulla conta: degna di una federazione dello stato delle banane. Come nulla conta che a livello interno la FCI abbia letteralmente emanato carte false alterando il sistema elettorale delle votazioni in tutti i comitati regionali (leggasi arbitraria modifica del numero delle deleghe, contraria ai principi Coni ed alla legge 8/2018). Io dalla FCI non mi dimetto sicuro, ma contro di loro farΓ² di tutto, poichΓ© gli deve essere applicata la sanzione definitiva di carte false alterando il sistema elettorale delle votazioni in tutti i comitati regionali (leggasi arbitraria modifica del numero delle deleghe, contraria ai principi Coni ed alla legge 8/2018). Io dalla FCI non mi dimetto sicuro, ma contro di loro farΓ² di tutto, poichΓ© gli deve essere applicata la sanzione definitiva di inibizione a far parte in futuro della FCI: Corte Federale, Tribunale Federale, Comm. Garanzia, Procura Federale, Commissione Elettorale. Non si molla di un millimetro. Prossimo giro al Collegio di Garanzia del Coniβ.
Affermazioni rese da soggetto che riveste la qualitΓ di socio in due diverse societΓ affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana; contenenti lβattribuzione di fatti determinati, sia nei confronti di tutti gli organi di giustizia federale, sia nei confronti dei vertici della Federazione; contenenti inoltre riferimenti volti a condizionare lβoperato degli Organi di Giustizia Federale mediante la prospettazione di azioni per danni presso la giustizia ordinaria. Con la recidiva specifica e reiterata di cui allβart. 51, commi I, II, III lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale. In Bergamo, il 29.05.2021β.
Allβudienza Collegiale, ritualmente convocata, del 5 novembre 2021 alle ore 10.00 mediante piattaforma Microsoft Teams, sono presenti:
β per lβUffico della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonchΓ© il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
β il deferito Sig. Francini Angelo difeso in proprio, che si collega alle ore 10.40.
Il Presidente, dopo aver atteso il Sig. Francini, prende atto della dichiarazione di identitΓ delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dellβudienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire lβordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione Γ¨ vietata.
IN FATTO
Il Presidente dΓ la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
Per lβU.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi preliminarmente chiede che il Tribunale proceda alla correzone dellβerrore materiale contenuto nellβatto di deferimento laddove al punto sub 11) deve leggersi β2012β in luogo di β2021β. Procede poi allβillustrazone dellβatto di deferimento precisando le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando lβesito degli atti di indagine.
PiΓΉ in particolare, il Procuratore Federale si sofferma sullβanalisi degli elementi in forza dei quali ritenere provata la responsabilitΓ del deferito Sig. Francini Angelo. Illustra la sussistenza, in capo al deferito, della recidiva specifica come risulta dalle decisioni rese nellβanno 2012 dalla Commissione Disciplinare Federale Nazionale di cui ai punti sub 11) e 12) dellβatto di deferimento.
Il Presidente dΓ la parola al deferito.
Il Sig. Francini Angelo personalmente evidenzia come, a suo avviso, non vi sia alcuna offesa nel post oggetto del giudizio, trattandosi di sue opinioni. Contesta la legittimazione dei giudici componenti il Tribunale Federale poichΓ© privi del requisito necessario per poter giudicare, ossia il possesso della tessera federale. Chiede, inoltre, che il Tribunale sospenda la decisione in attesa della pronuncia del Collegio di Granzia del CONI relativamente alle decisioni assunte dal Tribunale Federale II Sezione e dalla Corte dβAppello Federale di cui ai punti sub 8) e 9) dellβatto di deferimento.
Il Procuratore Federale conclude chiedendo che sia irrogata al deferito la sanzione dellβinibizione temporanea per mesi 6 cosi determinata: pena base mesi 4 di inibizione, aumentata per la recidiva specifica di mesi 2 di inibizione.
Il deferito conclude chiedendo di essere mandato assolto.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
Preliminarmente, vanno decise le istanze (i) di correzione di errore materiale avanzata dal Procuratore Federale Aggiunto e (ii) di sospensione del presente giudizo in attesa della decisione da parte del Collegio di Garanzia del CONI avanzata dal Sig. Francini.
Quanto allβistanza avanzata dallβU.P.F., il Tribunale ritiene fondata la richiesta di correzione di errore materiale giacchΓ¨ appare evidente che lβerrata indicazione dellβanno cui si riferisce il procedimento del C.D.F.N. sia un mero βrefusoβ. In tal senso, Γ¨ solo il caso di evidenziare che Γ¨ agli atti di questo Tribunale la decisione sub 11) del C.D.F.N. nΒ°3 dellβ 8 giugno 2012, che incontrovertibilmente prova il mero errore materiale contenuto nellβatto di deferimento.
Quanto allβistanza di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione del Collegio di Garanzia del CONI avanzata dal Sig. Francini, il Tribunale osserva che non vi Γ¨ alcuna pregiudizialitΓ tra lβodierno giudizio e quello pendente avanti al CONI. Va precisato, sul punto, che i due distinti procedimenti hanno un oggetto differente e la decisione dellβuno non inficia la decisione dellβaltro, del chΓ© non appare giustificata alcuna sospensione.Β Β
Va poi esaminata, sia pur incidenter tantum, lβulteriore eccezione sollevata in udienza dal Sig. Francini, relativa alla legittimazione dei componenti del Collegio che compongono lβodierno organo giudicante. Sostiene il Francini, infatti, che i guidici del Tribunale Federale I Sezione β cosΓ¬ come altri Organi Federali β non siano legittimati a giudicare il prevenuto giacchΓ¨ privi della tessera di apparteneza alla Federazione.
Sul punto, il Tribunale osserva come tale eccezione sia giΓ stata valutata e decisa dal Collegio di Garanzia del CONI nella decisione nΒ°44 /2020. La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, infatti, non ha mancato di sottolineare come la costanza del tesseramento presso il FCI ovvero il trascorso tesseramento non siano requisiti per lβelezione agli organi di giustizia Federale. Ne consegue che lβeccezione deve ritenersi priva di rilievo.
Entrambe le eccezioni proposte dal Sig. Francini Angelo, dunque, vanno rigettate per i motivi sopra esposti.
Quanto al merito della vicenda
Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento e sentite le argomentazioni del Sig. Francini e della Procura, il Tribunale Federale I Sezione ritiene raggiunta la prova, al di lΓ di ogni ragionevole debbio, circa la colpevolezza del deferito.
LβattivitΓ di indagine svolta dallβU.P.F., che non ha trovato smentita in atti, appare sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del deferito Sig. Francini Angelo.
La vicenda che ci occupa trae origine dalle recenti elezioni del Presidente Federale FCI che si sono svolte a Roma il 21 febbraio 2021, in esito alle quali Γ¨ risultato eletto lβattuale Presidente Federale Dott. Cordiano Dagnoni. Allβindomani dellβelezione, il deferito Francini Angelo e il Sig. Borrione Filippo proponevano ricorso avanti al Tribunale Federale II Sezione, per sentir dichiarare la nullitΓ delle procedure di elezione. Il Tribunale Federale II Sezione dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso tale decisione, il Francini e il Borrione proponevano reclamo avanti alla Corte dβAppello Federale, che rigettava il ridetto reclamo.
Infine, avverso alla decisione della Corte dβAppello Federale i Sigg.ri Francioni e Borrione proponevano ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.
In data 29 maggio 2021, allβindomani della comunicazione del dispositivo della decisione assunta dalla Corte dβAppello Federale, il Francini pubblicava un post sul proprio profilo facebook che lo stesso autore intitolava βLa falsa giustizia FCIβ. Con il citato post, il deferito manifestava il proprio dissenso circa le modalitΓ di elezione tanto dellβattuale Presidente, quanto del suo predecessore; ciΓ² faceva con modalitΓ e toni che sono oggi oggetto del presente giudizio.
In proposito, se Γ¨ vero che esprimere il proprio dissenso o le proprie opinioni, sia unβinnegabile diritto di tutti, Γ¨ altrettanto vero che le espressioni utilizzate per esprimere il proprio pensiero non debbono risultare lesive dellβaltrui reputazione.
PiΓΉ precisamente, il Regolamento di Gustizia FCI vieta che lβespressione del proprio pensiero sia in contrasto con lo specifico divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro tanto di soggetti, quanto di organi operanti allβinterno della Federazione Ciclistica Italiana. La norma, dunque, non richiede un particolare grado di offensivitΓ dei giudizi e dei rilievi espressi, essendo sufficiente che tali opinioni siano lesive della reputazione e del decoro di soggetti o organi FCI. Β Β
In tal senso, assume rilevo lβesame del contenuto del post pubblicato dal Francini, tanto nel suo tenore letterale, quanto β e soprattutto β nel suo significato complessivo. Ritiene il Tribunale che lβoffensivitΓ del post possa e debba evincersi da una valutazione complessiva dello scritto dalla quale sia desumibile lβintento dellβautore. Infatti, oltre alla Β oggettiva offensivitΓ dei termini nel loro significato letterale, quali βimbecillitΓ β, βillegittima elezioneβ, βdegna di una federazione dello stato delle bananeβ, βarbitaria modificaβ, il complessivo giudizio che il Francini vuole dare Γ¨ inquivocabilmente in termini non solo negativi, ma soprattutto denigratori dellβintero sistema su cui si fonda la FCI. Lβindubbia volontΓ denigratoria del Francini, infatti, Γ¨ rivolta non solo agli Organi di Giustizia che a suo avviso sono βillegittimiβ, ma si estende sino a connotare di illegalitΓ le elezioni dei vertici della Federazione, menzionando proprio la recente elezione del Presidente Dagnoni e del suo predecessore Di Rocco. CiΓ² che non consente di avere dubbi circa la volontΓ offensiva del Francini, Γ¨ la circostanza secondo la quale il deferito procrastina la sua condotta offensiva nonostante due decisioni degli organi di giustizia sportiva dallo stesso aditi abbiamo smentito le sue tesi di brogli elettorali. Per questa ragione il complessivo esame del contenuto del post pubblicato profila una precisa volontΓ di gettare discredito sul prestigio e sulla credibilitΓ da parte del Francini.
Il Francini, dunque, nel proprio post Γ¨ andato ben oltre il legittimo diritto di critica o di espressione del pensiero mediante lβesternazione delle proprie opinioni, attribuendo infondatamente agli organi della Federazione e a quelli di giustizia sportiva fatti illeciti e disnorevoli. Anche la scelta della modalitΓ di diffusione mediante pubblicazione sui social Γ¨ univocamente sintomatica di una precisa volontΓ di trasmettere quanto piΓΉ diffusamente tali contenuti denigratori. Β Β
Va da sΓ©, infatti, che la pubblicazione del post attraverso un social network abbia il precipuo scopo di diffondere quanto piΓΉ possibile il contenuto offensivo del post, con lβevidente fine di ultimo di raggiungere il maggior numero di persone.
La comunicazione di contenuti lesivi dellβonore e del decoro attraverso la bacheca facebook, visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo, costituisce illecito giacchΓ© la condotta in tal modo realizzata Γ¨ potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. La ratio di tale assunto risiede nella considerazione che la pubblicazione di contenuti attraverso i social rappresenta una forma di comunicazione con piΓΉ persone. Infatti in tale caso la condotta offensiva e lesiva risulta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito e sicuramente considerevole di persone, a prescindere dal fatto che tra queste vi sia o meno il destinatario delle espressioni offensive.
Nemmeno sotto il profilo dellβattribuzione del post offensivo al Francini possono esservi dubbi giacchΓ¨ lo stesso non ha negato di esserne lβautore. Ad ogni buon conto, la costante giurisprudenza di legittimitΓ ritiene che, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio,Β sia ben possibile giungere ad un giudizio positivo di attribuibilitΓ del post su base indiziaria. Infatti, Γ¨ sufficiente che si riscontri una pluralitΓ ed una precisione di dati quali il movente, l'argomento su cui avviene la pubblicazione, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato.
Quanto al comportamento processuale tenuto dal Francini allβudienza del 5 novembre 2021, non puΓ² inferirsi un diverso giudizio da quello sopra evidenziato. Il deferito, infatti, anche nel corso dellβudienza allorchΓ© il Tribunale gli ha dato la parola per le proprie difese,Β ha ribadito il proprio βschifoβ per la giustizia sportiva della FCI, definendola βvergognosaβ; non ha mancato di ripetere come tutto il sistema FCI sia βillegittimoβ, ribadendo la bontΓ del proprio pensiero.
Il trattamento sanzionatorio
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.
Un primo profilo attiene al complessivo comportamento tenuto dal Francini nel procedimento che ci occupa, mentre un secondo profilo attiene alla recidiva specifica contestata al prevenuto.
Sotto il primo pofilo, il Francini non ha manifestato alcuna resipiscenza circa le proprie condotte offensive e lesive, realizzate tanto nei riguardi di singoli soggetti appartenenti alla FCI, quanto nei confronti degli organi Federali. Anzi, ha manifestato la propria convinzione di essere nel giusto attraverso il comportamento processuale dianzi descritto.
Quanto al secondo profilo, giova ricordare che Francini Angelo Γ¨ giΓ stato destinatario di due provvedimenti di squalifica nellβanno 2012. PiΓΉ precisamente, con il comunicato del C.D.F.N. n. 3 dellβ8 giugno 2012 gli Γ¨ stata inflitta la squalifica di mesi 3 e con il comunicato del C.D.F.N. n.5 del 6 settembre 2012 gli Γ¨ stata inflitta la squalifica di mesi 6, sempre per fatti relativi a comportamenti lesivi dellβaltrui onore e decoro.
Il Francini ha, dunque, manifestato una radicata insofferenza al rispetto del Regolamento di Giustizia, venendo meno a quel dovere di lealtΓ e correttezza, anche morale, imposto dal Regolamento di Giustizia della F.C.I., che deve improntare lβagire di ciascun componente della Federazione Ciclistica Italiana.
Di tali elemnti il Tribunale non puΓ² non tenere conto in termini di graduazione della pena.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale Federale I Sezione ritiene equa e conforme alla violazione contestata, la sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque) cosi determinata: pena base mesi 4 (quattro) di inibizione aumentata per la recidiva specifica ex art. 51 comma 3 lett. a) mesi 1 (uno) di inibizione.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
commina al tesserato Francini Angelo la sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque), dal 05/11/2021 al 05/04/2022.
Β
Il PresidenteΒ Β
Avv. Salvatore Minardi
Β
Data di pubblicazione: 08/11/2021