Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sig.ri:
– Avv. Salvatore Minardi, Presidente
– Avv. Alessia Beghini, giudice rel.
– Avv. Patrich Rabaini, Giudice
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 03/2023 R.G. Trib. a carico di
- Lopalco Massimiliano nato a Francavilla Fontana il 24 settembre 1973 residente Via San Francesco d’Assisi, 67 72021 Francavilla Fontana – Brindisi (BR), difeso Avv. Massimo Romata del Foro di Francavilla Fontana (BR), chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari seguito della gara ciclistica denominata “VI Trofeo Madonna della Fontana granfondo team Fuorisoglia”:
- “Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione al punto n. 1.2.060 del § 7 del Regolamento Ciclistico dell’Unione Ciclistica Internazionale dello Sport Ciclistico che prevede che l’”organizzatore deve apprestare un servizio di sicurezza adeguato ed organizzare un’efficace collaborazione con i servizi preposti all’ordine pubblico” e al punto 1.2.061 “senza pregiodizio delle disposizioni legali ed amministrative applicabili e dell’obbligo di prudenza di ognuno, l’organizzatore deve sorvegliare affinchè non si verifichino sul percorso o sul luogo delle competizioni delle situazioni che presentino particolari rischi per la sicurezza delle persone (corridori, accompagnatori, ufficiali, spettatori)” e al punto 1.2.062 “senza pregiudizio delle disposizioni che impongono un circuito interamente chiuso, tutto il traffico deve essere fermato sul percorso al passaggio della prova”, sebbene fosse prescritto con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n. 29 all’art. 7 bis e con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 335 del 07.09.2022 che autorizzata l’associazione sportiva denominata ASD Team Fuorisoglia allo svolgimento della gara ciclistica denominata “VI Trofeo Madonna della Fontana granfondo team Fuorisoglia”, nonché l’Ordinanza Prefettizia n. 867/2022 area III Pat. del 07.09.2022 per tutto il percorso della competizione ciclistica denominata “VI Trofeo Madonna della Fontana granfondo team Fuorisoglia”. In violazione degli obblighi su citati non impiegava o faceva impiegare transenne od altre barriera mobile e/o specifica segnaletica per il presidio dell’intersezione posta tra la SP80 e la SP74 ed impiegava un solo volontario dell’associazione TARAS Assistenza e Soccorso Organizzazione di Volontariato, così cooperando alla causazione della morte del Sig. Ferilli Massimo, partecipante alla gara ciclistica amatoriale, regolarmente autorizzata, denominata “VI Trofeo Madonna della Fontana granfondo team Fuorisoglia” organizzata dall’ASD Team Fuorisoglia avente sede in Francavilla Fontana (BR) Via Francesco d’Assisi 291, Presidente Sig. Lopalco Massimiliano
- ASD Team Fuorisoglia ai sensi dell’art. 1 comma 8 del regolamento di Giustizia della FCI la responsabilità diretta della società quale conseguenza per le condotte ascrittte al responsabile ed organizzatore della manifestazione in oggetto, anche in
qualità del Presidente Sig. Lopalco Massimiliano
- Ziri Michele. nato a Barletta il 21 gennaio 1969 presidente della società Velosprint Barletta AS Dilettantistica, nella sua qualità di Direttore di Corsa della gara ciclistica amatoriale, regolarmente autorizzata denominata “VI Trofeo Madonna della Fontana granfondo team Fuorisoglia” difeso Avv. Massimiliano De Palma del Foro di Bitonto (BA), per la “Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione all’art. 74 del Regolamento Tecnico approvato il 20.02.2022 dalla FCI che prescrive che il direttore di corsa debba verificare l’applicazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di gara e che è attribuita al direttore di corsa la responsabilità dell’osservanza delle nome contenute nel dispositivo di autorizzazione, in particolare l’art. 18 del manuale di sintesi del Regolamento Tecnico per la sicurezza. Infatti in violazione degli obblighi citati non verificava la rispondenza alle autorizzazioni delle misure adottate atte a prevenire i rischi per l’incolumità dei partecipanti alla competizione e l’adeguatezza delle misure adottate con particolare riguardo al mancato impiego di una transenna e ad altra barriera mobile e/o specifica segnaletica per il presidio dell’intersezione posta fra la SP80 e la SP74 così cooperando alla causazione della morte del Sig. Ferilli Massimo, partecipante alla gara ciclistica amatoriale, regolarmente autorizzata, denominata “VI Trofeo Madonna della Fontana” organizzata dall’ASD Team Fuorisoglia.
- AS Dilettantistica Velosprint Barletta ai sensi dell’art. 1 comma 8 del regolamento di Giustizia della FCI la responsabilità diretta della società quale conseguenza per le condotte ascrittte al Sig. Ziri Michele.
All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 21 novembre 2023 alle ore 11.00, 19 dicembre 2023 alle ore 11.00 e 09 gennaio 2024 alle ore 15, sono presenti:
- per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli e dell’Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
- sono presenti in collegamento da remoto i deferiti Sig. LOPALCO Massimiliano in proprio e quale Presidente della ASD Team Fuorisoglia unitamente al proprio legale Avv. Massimo Romata e il Sig. ZIRI Michele in proprio e quale Presidente della AS Dilettantistica Velosprint Barletta unitamente al proprio legale Avv. Massimiliano De Palma il quale ha fatto pervenire una memoria scritta ex art. 37 del regolamento in data 14 novembre 2023 mediante invio alla casella PEC del Tribunale
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti e di quelli collegati via Teams.
IN FATTO
Il Presidente richiama la relazione svolta dal giudice relatore nella precedente audizione del 21 novembre 2023 e procede all’apertura della seduta d’udienza.
La Procura Federale si riporta all’atto di deferimento, illustra ampiamente le conclusioni istruttorie a seguito delle analisi puntuali delle varie ordinanze di ordine pubblico relative alla gara nonché riferimenti tecnici relativi ai regolamenti federali e analizza la consulenza tecnica versata nel procedimento penale pendente avanti alla Procura della Repubblica di Taranto al fine di confermare il ragionamento logico che ha indotto all’odierno deferimento.
Il Procuratore Federale Avv. Capozzoli, all’udienza del 21 novembre 2023, si oppone alle richieste prove istruttorie formulate nell’atto difensivo dell’Avv. Romata del 07/11/23 perchè inammissibili sia per la graduazione formulata nelle richieste sia per la tardività delle stesse. La difesa del deferito Lopalco, insiste richiamando le argomentazioni e le conclusioni della propria memoria difensiva in particolare precisa che il sig. Lopalco si è attenuto alle attività previste e prescritte sia dall’ordinanza prefettizia sia dal Presidente della Regione.
L’avv. De Palma, difensore del deferito Sig. Ziri, insiste nelle proprie memorie difensive e nelle conclusioni in esse contenute ed in particolare precisa l’assoluta estraneità dei fatti della società Velosprint Barletta ASD in quanto Ziri ha agito solo in qualità di direttore di gara e non nella qualità di presidente del sodalizio.
Entrambi i procuratori, In merito alle richieste istruttorie, ne chiedono l’ammissione. All’esito della Camera di Consiglio, all’udienza del 21 novembre 2023, il Tribunale federale non ammette le richieste istruttorie in quanto superflue rispetto allo stato dei luoghi e ai fatti di corsa invero ampiamente illustrati. Il Tribunale ritenuta necessario ai fini di giustizia rinvia all’udienza del 19 dicembre 2023 ore 11.00 per l’audizione del Sig. Catalano Antonio nonché del Sig. L’Assainato Spiridione.
All’udienza del 19 dicembre 2023 né il Sig. Catalano né il Sig. L’Assainato si sono presentati.
Veniva quindi rinviata l’udienza al 09 gennaio 2024 con collegamento Teams per l’audizione dei medesimi a cui veniva rinotificata la convocazione. Nemmeno questo ulteriore rinvio veniva ottemperata la richiesta di presentazione, risultando nuovamente assenti.
Nell’ultima udienza del 09 gennaio 2024, a conclusione dell’iter processuale, il procuratore aggiunto Avv. Ida Blasi concludeva chiedendo l’applicazione per i deferiti della sanzione di due anni di inibizione e per le società di 500 euro di ammenda.
I difensori dei deferiti insistevano nelle argomentazioni svolte nelle memorie versate in giudizio, contestando l’impianto accusatorio della PF e chiedevano, pertanto, che il Sig. Lopalco e il Sig. Ziri venissero mandati assolti.
Terminata l’udienza, il Tribunale si ritira in Camera di consiglio.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la seguente pronuncia.
Il presente procedimento ha ad oggetto il sinistro mortale occorso a Ferilli Massimo, mentre partecipava ad una gara amatoriale di ciclismo. Va preliminarmente evidenziato come al momento del sinistro il Ferilli si trovasse regolarmente all’interno del lasso temporale di “strada chiusa al traffico”, ossia tra “l’inizio gara ciclistica” e il “fine gara ciclistica”. In tale lasso temporale, infatti, è noto come il rispetto del codice della strada subisca talune eccezioni legate proprio allo svolgimento della competizione ciclistica.
Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, il Ferilli Massimo, in sella alla propria bicicletta da corsa percorreva la discesa della SP 74 Montemesola-Grottaglie con senso di marcia verso Grottaglie. Nel percorrere la curva a ridottissima visuale per lui sinistrorsa, andava a collidere con l’autovettura Fiat 500 targata FX551YC condotta dal Sig. L’Assainato Spiridione che si trovava sulla medesima strada. Proveniente da Grottaglie e con direzione opposta rispetta a quella del Ferilli. Nessun testimone oculare assisteva al violento scontro, né alla dinamica.
Sta di fatto, tuttavia, che l’autovettura condotta dal L’Assainato non avrebbe in alcun modo dovuto trovarsi su quella strada e men che meno con senso di marcia opposto a quello di gara.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale e dall’esame del complessivo compendio probatorio acquisito agli atti, non è stato possibile appurare il motivo per cui un’auto si trovasse sul circuito di gara e per di più in direzione opposta alla gara stessa.
I deferiti, a parere dei difensori hanno ottemperato alle prescrizioni previste per la gara, precisando che, in ogni caso l’evento così come accaduto, può sfuggire al controllo di un direttore di corsa il quale di fatto ha controllato e operato nel pieno rispetto della normativa, per garantire la massima sicurezza ai ciclisti, in particolare sottolineano di aver svolto la prodromica riunione con gli atleti delle società partecipanti e anche con i rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti al fine di garantire la sicurezza del percorso e il rispetto delle norme sulla sicurezza della gara.
Al di là dello sforzo organizzativo posto in essere dagli organizzatori e dei controlli eseguiti dal Direttore di Corsa come esplicati dai rispettivi difensori, non ci può esimere dal rilevare come la presenza dell’autoveicolo condotto dal L’Assainato – con senso di marcia contrario rispetto alla corsa – sia da qualificare come una grave responsabilità tanto degli organizzatori, quanto della Direzione di corsa.
Sotto il profilo eziologico della causazione dell’evento infausto, è evidente la presenza dell’auto sul percorso ove non doveva esserci alcun veicolo, è di per sé sufficiente a determinare il sinistro mortale.
La condotta degli organizzatori dev’essere, dunque, valutata nella complessità dei fatti oggetto di indagine. Nel caso specifico e sulla base delle argomentazioni difensive, supportate dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese nonostante l’osservanza del piano di sicurezza adottato, è oggettivo il fatto che l’auto sia sfuggita dal controllo degli organizzatori.
Risulta infatti, dalla relazione tecnica della Procura una pesante carenza sotto il profilo organizzativo poiché l’incrocio in questione non doveva esser lasciato sotto solo controllo di un’unica persona, peraltro, pare sprovvista di idonei sistemi di segnalazione (bandiera arancione) e di interdizione al traffico. A poco valgono le argomentazioni della difesa che ritengono aver agito nel pieno rispetto della sicurezza. Quello che va valutato è certamente il caso specifico e la pericolosità del circuito legata anche al presidio dello stesso. Certamente in un Giro d’Italia i controlli lungo il circuito sono costanti ed importanti, cosa che evidentemente non può replicarsi nella gara della Fontana Granfondo. Nel caso di specie sarebbe stato invece necessario adottare degli accorgimenti che ben si delineano nel decreto ministeriale 29/2002, nelle ordinanze della Regione Puglia 335/2022, della Prefettura 867/2022 e della Questura di Taranto. Mancare con adeguati fermi o presidi l’intersezione posta tra la SP80 e la SP74, ovvero i punti sensibili del percorso, o impiegare un solo volontario TARAS come è avvenuto nel caso di specie, non è tutelante per i corridori del circuito ciclistico oltre che essere una violazione delle norme. Nulla si obietta sulla documentazione amministrativa autorizzativa acquisita dalle Società e la partecipazione alle riunioni pre gara. Dai fatti però è stato confermato che l’auto che ha impattato lo sfortunato Ferilli è uscita indisturbatamente da un varco o da un incrocio e si è incamminata lungo il percorso di gara con senso contrario a quello di gara così generando un grave pericolo per l’incolumità dei corridori.
Nel confermare la ricostruzione e la responsabilità a carico dei Sig.ri Lopalco e Ziri, e conseguentemente delle società a loro collegate e rispettivamente l’ASD Team Fuorisoglia e l’AS Dilettantistica Velosprint Barletta, si ritiene di calmierare la richiesta della Procura attesa la fattiva collaborazione della difesa nel procedimento.
Le presenti motivazioni vengono depositate nel rispetto del termine regolamentare di 10 (dieci) giorni dalla data dell’udienza del 9 gennaio 2024
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3/2023 commina ai tesserati Lopalco Massimiliano e Ziri Michele la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) con decorrenza dal 09 gennaio 2024 e sino al 09 gennaio 2025;
commina alla società ASD Team Fuorisoglia l'ammenda di € 500,00;
commina alla società AS Dilettantistica Velosprint Barletta l'ammenda di € 500,00.
Roma, 16 gennaio 2024
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Pubblicato in data 16/01/2024