IL Tribunale Federale 1^ Sezione in composizione Collegiale nelle persone dei sigg.ri
- Avv. Salvatore Minardi – Presidente
- Avv. Oronzo Simeone – giudice rel.
- Avv. Alessia Beghini- giudice
Con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionario F.C.I.)
Nel procedimento iscritto al n. 2/2024 R.G. Trib. a carico di Parolisi Giuseppe difeso dall’avv. Fabio Pavone del Foro di Treviso, deferito per la violazione dell’art. 1 commi 1 e 2 e dell’art. 3 comma 1 (frode sportiva) del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per aver concorso alla commissione dei seguenti reati:
- Delitti di cui agli art. 81, 110 c.p. e 8 d.lgs. 74/2000 consistiti nell’emissione ed annotazione, da parte delle società ASD Veloce Club Bregonze e ASD Cyber Team di fatture per sponsorizzazioni fittizie dal 2012 al 2016 (anche sotto il profilo della sovrafatturazione)
- Delitto di cui all’art. 110 e 493 ter c.p. in combinato con l’art. 81 c.p., consistito, in occasione del reato sub 1), nell’utilizzare, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri, parte delle somme ricevute dalla due società sopra indicate per la parziale retrocessione, agli imprenditori beneficiari delle fatture fittizie, del corrispettivo incassato tra il 2015 ed il gennaio 2017. In particolare, Parolisi, in concorso con altri, provvedeva ad effettuare n. 422 prelievi presso sportelli ATM (dal 4.12.2014 al 12.1.2017) – condotta perpetrata materialmente da Azzolin Nivo in accordo con i concorrenti – per un importo complessivo parti ad € 86.650,00 euro, tramite le carte bancomat intestate a diverse persone fisiche compiacenti.
Tali violazioni sono state commesse in qualità di coadiutore di fatto nella gestione della società ASD CYBER TEAM nelle stagioni dal 2012 al 2015, coadiutore di fatto nella gestione della società ASD VELOCE CLUB BREGANZE nelle stagioni dal 2012 al 2014 e 2017 e coadiutore nella gestione della società ASD VELOCE CLUB BREGANZE per la quale era tesserato nelle stagioni 2015 e 2016.
Il difensore del deferito avv. Fabio Pavone ha fatto pervenire al Tribunale una memoria difensiva con la quale contesta ogni addebito al sig. Parolisi Giuseppe ed eccepisce la prescrizione delle violazioni per il decorso del termine di 6 anni stabilito dal regolamento F.C.I.
In particolare, il difensore contesta che il sig. Parolisi sia mai stato tesserato per la società Cyber Team mentre afferma che lo stesso è stato tesserato per le stagioni 2015 e sino ad agosto 2016 per la società Veloce Club Breganze ma con mansioni tecniche senza mai essersi occupato di gestire l’aspetto contabile o finanziario né tantomeno di reperire e/o seguire gli sponsor della squadra. Sostiene il difensore che il sig. Parolisi nel periodo dal 2004 al 2014 e dal 2017 ad oggi è stato tesserato per la società Unione Ciclistica Giorgione di Castelfranco Veneto che è estranea ai fatti per i quali è stato posto il deferimento.
Considerato che i fatti ascritti al deferito PAROLISI GIUSEPPE sono datati in epoca dal 2012 al 2017,
Ritenuto che, in virtù del combinato disposto degli art. 63 e 64 del Regolamento di Giustizia Federale, per tutti i fatti rilevanti nel presente procedimento è decorso il termine della sesta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione e, pertanto, al 31/12/2023 si è estinto il potere di riconoscere o meno la responsabilità disciplinare.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2/2024 dispone il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Roma, 21 febbraio 2024
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Pubblicato in data 26/02/2024