1^ sezione – Procedimento RG 2/2021 sig. Salvatore Bianco

    La Corte Federale d’Appello, I Sezione, composta da:

                Avv. Carlo Carpanelli, Presidente ed estensore

                Avv. Alessandro Magni, Membro

                Prof.Avv. Angela Busacca, Membro

                con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) -Segretario-

    ***

                Nel reclamo ex art.45 Reg.Giust.Fed. avverso la decisione del Tribunale Federale, Sez.I. resa con Comunicato num.3 del 6 aprile 2021, notificata alla parte incolpata in data 16 aprile 2021 (in definizione del procedimento disciplinare 2/2021) con cui il Tribunale comminava al tesserato Salvatore Bianco la sanzione della inibizione per giorni 45,

                proposto da Salvatore Bianco, assistito rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Fina del Foro di Lecce, giusta procura in atti,

               

                avente ad oggetto,

                in via principale la domandata declaratoria di estinzione dell’azione disciplinare,

               in via subordinata, la inammissibilità dell’atto di deferimento disciplinare, ovvero il proscioglimento per intervenuta prescrizione ovvero per insussistenza degli addebiti,

                ha assunto, con parere unanime dei componenti del Collegio, la seguente decisione:

    Fatto e svolgimento del procedimento

                Salvatore Bianco venne sottoposto, quale presidente pro-tempore del C.R. Puglia, al procedimento di indagine num.5/2013 da parte della Procura Federale, attivato per effetto della relazione del 6 dicembre 2012 del Segretario Generale della Federazione, della Relazione della Commissione Straordinaria sulle procedure di affiliazione (anni 2009-2012) e dei verbali di verifica contabile del Collegio dei Revisori dei Conti federali facenti parte integrante di detto procedimento,  nei quali si evidenziavano gli esiti della verifica contabile amministrativa posta in essere presso la Sede di Lecce del C.R. Puglia e da cui emergevano una dettagliata serie di irregolarità per gli anni 2009, 2010 e 2011 sostanziantesi in particolare nell’accertato compimento di operazioni in contrasto con la normativa fiscale pro-tempore e con il Regolamento amministrativo federale.

                Bianco è stato interrogato dal Procuratore Federale in data 10 maggio 2013.

                Sinteticamente, al Bianco, nella sua qualità apicale di cui sopra, sono state mosse le seguenti contestazioni: irregolarità nelle procedure di affiliazione delle società sportive ed irregolarità della

     

                gestione contabile amministrativa del C.R.Puglia (2009-2011) sotto forma di incassi di denaro contante non tracciati e non documentati, rimborsi spese non documentati, pagamenti irregolari; con la recidiva per pregressa infrazione inflittagli l’1 ottobre 2010 dalla C.D.F.N..

                Bianco venne quindi per questo deferito alla C.D.F.N. in data 19/2/2014.

                Il procedimento disciplinare 5/2013 risulta essere poi stato sospeso ex art.1 comma 11 del R.D.G. vigente pro tempore dalla C.D.F.N. in data 25 marzo 2014, presosi atto che il Bianco aveva omesso di tesserarsi per questa Federazione per l’anno 2014.

                Bianco risulta essersi nuovamente tesserato per questa Federazione il 9 ottobre 2020.

                La Procura Federale risulta avere aperto nuovo procedimento disciplinare (per i medesimi addebiti di cui sopra) num.9/2020, procedendo a deferire Bianco al Tribunale Federale in data 26 febbraio 2021.

                Bianco è stato quindi tratto a giudizio disciplinare a) per violazione dell’art.1 comma 1 R.G.D.F. nonché dell’art.1 commi 1 e 2 del vigente R.G.F. in relazione agli artt.3 e 4 del Reg. Organico Federale pro tempore, con la recidiva b) per violazione dell’art.1 comma 1 R.G.D.F. nonché dell’art.1 commi 1 e 2 del vigente R.G.F. in relazione all’ art.23 comma 4 dello Statuto Federale, al capo II del Regolamento Amministrativo della Federazione e alle Circolari amministrative 23 maggio 2006 e 2 novembre 2006.

               

               Il Tribunale Federale, con provvedimento del 6 aprile 2021, dopo avere disposto la riunione dei due procedimenti disciplinari sopra citati, ha accolto la eccezione di prescrizione relativamente agli anni 2009-2010-2011, ha ritenuto la azione disciplinare non estinta ed ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei (residui) addebiti mossi al Bianco, applicando allo stesso la sanzione di giorni 45 di inibizione.

                Bianco ha quindi proposto (nei modi e nei termini di cui infra) reclamo a questa Corte fondato sui seguenti motivi: a) estinzione dell’azione disciplinare, b) prescrizione degli addebiti, c) infondatezza degli addebiti nel merito.

                Le parti hanno infine illustrato con memorie scritte a questa Corte, siccome invitate in sede di provvedimento di fissazione di udienza, le rispettive posizioni in merito alla ritualità ed alla tempestività del reclamo interposto.

    Sulla tempestività del reclamo

                Il reclamo risulta consegnato a due caselle PEC alle ore 21,06 del 5 maggio 2021.

                Il primo inoltro risulta spedito all’indirizzo federciclismo@k-postacertificata.it .

                Il secondo inoltro risulta spedito all’indirizzo cortesportiva@k-postacertificata.it .

                          

                Il reclamo, ad avviso di questa Corte, è da intendersi complessivamente pervenuto tempestivamente alla Federazione, negli articolati limiti di quanto illustreremo infra, fermo restando il principio di cui all’art.45 R.G.F. che, qui lo si ribadisce, deve essere praticato dalle parti tutte del processo con massima diligenza (cosa nella fattispecie non accaduta) alla luce dei principii generali del processo sportivo, in specie dell’art.2 C.G.S. CONI. Il conteggio dei termini illustrato dal reclamante appare corretto.

    Sulle modalità di deposito del reclamo

                Il reclamo risulta essere stato indirizzato a mezzo PEC a due indirizzi PEC (quello istituzionale della Federazione federciclismo@k-postacertificata.it e quello istituzionale di altro organo di Giustizia federale: cortesportiva@k-postacertificata.it) diversi da quello proprio di questo Giudice che corrisponde a: corteappello@k-postacertificata.it.

                La scelta della Federazione di dotare i propri Uffici di distinti indirizzi mail e PEC è chiaramente significativa dell’intenzione di gestire e trattare in modo ordinato la corrispondenza e-mail in entrata ed in uscita, evitando sovrapposizioni.

                E’quindi evidente l’errore del soggetto mittente che da una parte, impropriamente, ha scelto di utilizzare l’indirizzo PEC della Federazione federciclismo@k-postacertificata.it e dall’altra ha pure inviato il suo reclamo ad altro -incompetente- Organo di Giustizia con ciò non rispettando la chiara norma federale.

                          

                A tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo è infatti richiesto un grado di diligenza in rebus suis adeguato al contesto, trattandosi -come è noto- di un ordinamento su base volontaristica, governato da principii di lealtà, correttezza e probità, dove mutua collaborazione e lealtà devono interessare sempre ed in ogni passaggio tutti i protagonisti, quale che sia il loro ruolo.

                Ciò detto, è comunque possibile ritenere che, aderendosi non tanto alla giurisprudenza amministrativa invocata del reclamante, quanto al principio esposto tra l’altro da Cassazione Civile 26430/19, ritenuto essere il reclamo comunque pervenuto sia alla PEC della Federazione (in modo tempestivo) sia  -per passaggio di cortesia interno, chiara espressione dei principi collaborativi di cui sopra- alla Segreteria di questo Giudice (sia pure con un percorso aggravato) lo scopo sia stato -pur faticosamente-  raggiunto.

                Tanto che la Segreteria di questo Giudice, una volta ricevuti gli atti, così depositati, ha trasmesso senza ritardo gli stessi a questa Corte, che ha provveduto a fissare l’udienza.

                Senza dimenticare, infine, che la seconda parte del comma dell’art.2 del CGS CONI stabilisce che “i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”; trattasi di norma di chiusura, applicabile alla fattispecie, che esprime e caratterizza la peculiarità del processo sportivo.

    Sulla azione disciplinare

                          

                Il giudizio disciplinare (da considerarsi -per le ragioni di cui sopra- come sostanzialmente unico) è estinto; l’estinzione del giudizio disciplinare estingue l’azione e tutti gli atti del procedimento diventano inefficaci.

                Risulta dato acquisito e non contestato che a carico del Bianco sia stato attivato il procedimento disciplinare 5/2013.

                Detto procedimento sfociò nel deferimento del Bianco al Tribunale Federale datato 19 febbraio 2014.

                Il C.D.F.N. adìto, con decisione interlocutoria del giorno 25 marzo 2014, preso atto che Bianco omise di tesserarsi per questa Federazione per l’anno 2014, dichiarò la sospensione di quel procedimento disciplinare 5/2013, interrompendo i relativi termini prescrizionali.

                Al 25 marzo 2014 risultavano quindi decorsi 34 giorni dal dies a quo dell’esercizio dell’azione disciplinare, identificantesi nella data del deferimento.

                Bianco decise quindi di tesserarsi nuovamente a questa Federazione il giorno 9 ottobre 2020; in quel momento il procedimento disciplinare 5/2013 pendeva, in regime di sospensione, avanti il Tribunale Federale con 34 giorni (dei 90 previsti per la decisione di primo grado) già decorsi.

                Dal 10 ottobre 2020 Bianco è quindi ritornato ad essere assoggettato alla giurisdizione federale ex art.64/3 R.G.F..

                Bianco risulta essere poi stato successivamente deferito in data 2 febbraio 2021 (procedimento 9/2020 reg.indagini Procura Federale), per i medesimi fatti oggetto del procedimento 5/2013 (pendente e sospeso).

               

                E’opportuno evidenziarsi l’incontestata identità degli addebiti mossi a Bianco nei due procedimenti (impropriamente) pendenti a suo carico, siccome fondata sulle medesime identiche fonti di prova.

                La pendenza (qui addirittura contemporanea, dato che il procedimento 5/2013 risultava in regime di sospensione e non archiviato come affermato dal reclamante) di due procedimenti disciplinari a carico dello stesso soggetto per gli stessi fatti non è rispettosa del sistema regolamentare e dei principii generali in tema di illecito disciplinare ed è quindi illegittima.

                E’ infatti di tutta evidenza la operatività nella fattispecie del principio di consunzione del potere disciplinare secondo il quale una volta esercitato validamente (nel procedimento 5/2013 reg.indagini Procura Federale sospeso e mai definitosi) da parte della P.F. il potere disciplinare nei confronti del tesserato, in relazione a determinati fatti costituenti dedotte infrazioni disciplinari, alla stessa è inibita la facoltà di esercitare una seconda volta (procedimento 9/2020), per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato.

                Tale principio processualcivilistico bene si sposa con i principii generali del processo sportivo.

                Lo stesso provvedimento di riunione dei due procedimenti disciplinari in questione riprova, ad avviso di questa Corte, la non correttezza della decisione adottata dal Tribunale Federale, non potendosi in buona sostanza riunire due procedimenti che -ontologicamente- non possono legittimamente coesistere.

                Quanto alla natura del termine per la pronuncia della decisione di primo grado (di cui agli artt.46 R.G.F. e 38 C.G.S. CONI) e quindi sostanzialmente del termine di estinzione del giudizio

     

                disciplinare (decorrente dalla data dell’esercizio dell’azione e che si identifica con la data dell’atto di deferimento) questa Corte ritiene di aderire al consolidato orientamento che qualifica tale termine come perentorio.

                Ciò dal momento che tale assunto pare far meglio proprie tutte le ragioni ispiratrici dei principii del processo sportivo principalmente in punto certezza e in punto ragionevole durata dei tempi di definizione del procedimento disciplinare.

                Per concludere, la decisione di primo grado del 6 aprile 2021 risulta essere sopraggiunta oltre il novantesimo giorno dall’inizio dell’azione disciplinare esercitata il 19 febbraio 2014 e riattivata (dopo la sospensione protrattasi dal 25 marzo 2014 al 9 ottobre 2020) il 10 ottobre 2020.

                Per effetto di ciò, l’esame del merito è impedito e ogni altra domanda, eccezione o doglianza interamente assorbita; la dichiarazione di estinzione travolge il giudizio nella sua interezza (CGS IV sez., decisione 10/2018): “Tale effetto riguarda, quindi, sia il primo che il secondo grado di giudizio non determinandosi alcuna reviviscenza degli effetti della sentenza di primo grado”.

                Da ultimo ritiene il Collegio, rimarcando una volta ancora la peculiare natura e lo spirito proprio dell’ordinamento e del processo sportivo, di non potere esimersi, con dispiacere, dallo stigmatizzare talune espressioni allusive, sconvenienti al contesto giustiziale, provenienti dal reclamante, che hanno valicato i diritti di critica e di difesa, che risultano essere stati pienamente riconosciuti e praticati nel procedimento.

    PQM

                          

                la Corte Federale d’Appello, I Sezione, all’esito della Camera di Consiglio a mezzo piattaforma Microsoft Teams successiva all’udienza celebrata con lo stesso mezzo del 19 maggio 2021 ad ore 14,15, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

                “Dichiara la estinzione del giudizio disciplinare a carico di Bianco Salvatore. Dispone la restituzione della tassa d’accesso. Motivazione entro 10 giorni.”

     

                Roma, 24 maggio 2021

     

    Avv.Carlo Carpanelli

    Prof.Avv.Angela Busacca

    Avv.Alessandro Magni

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 2 bis del 2021

    24 Maggio, 2021

    1^ sezione - Procedimento RG 2/2021 sig. Salvatore Bianco

    Comunicato N. 2 bis del 24/05/21

    La Corte Federale d’Appello, I Sezione, composta da:

                Avv. Carlo Carpanelli, Presidente ed estensore

                Avv. Alessandro Magni, Membro

                Prof.Avv. Angela Busacca, Membro

                con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) -Segretario-

    ***

                Nel reclamo ex art.45 Reg.Giust.Fed. avverso la decisione del Tribunale Federale, Sez.I. resa con Comunicato num.3 del 6 aprile 2021, notificata alla parte incolpata in data 16 aprile 2021 (in definizione del procedimento disciplinare 2/2021) con cui il Tribunale comminava al tesserato Salvatore Bianco la sanzione della inibizione per giorni 45,

                proposto da Salvatore Bianco, assistito rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Fina del Foro di Lecce, giusta procura in atti,

               

                avente ad oggetto,

                in via principale la domandata declaratoria di estinzione dell’azione disciplinare,

               in via subordinata, la inammissibilità dell’atto di deferimento disciplinare, ovvero il proscioglimento per intervenuta prescrizione ovvero per insussistenza degli addebiti,

                ha assunto, con parere unanime dei componenti del Collegio, la seguente decisione:

    Fatto e svolgimento del procedimento

                Salvatore Bianco venne sottoposto, quale presidente pro-tempore del C.R. Puglia, al procedimento di indagine num.5/2013 da parte della Procura Federale, attivato per effetto della relazione del 6 dicembre 2012 del Segretario Generale della Federazione, della Relazione della Commissione Straordinaria sulle procedure di affiliazione (anni 2009-2012) e dei verbali di verifica contabile del Collegio dei Revisori dei Conti federali facenti parte integrante di detto procedimento,  nei quali si evidenziavano gli esiti della verifica contabile amministrativa posta in essere presso la Sede di Lecce del C.R. Puglia e da cui emergevano una dettagliata serie di irregolarità per gli anni 2009, 2010 e 2011 sostanziantesi in particolare nell’accertato compimento di operazioni in contrasto con la normativa fiscale pro-tempore e con il Regolamento amministrativo federale.

                Bianco è stato interrogato dal Procuratore Federale in data 10 maggio 2013.

                Sinteticamente, al Bianco, nella sua qualità apicale di cui sopra, sono state mosse le seguenti contestazioni: irregolarità nelle procedure di affiliazione delle società sportive ed irregolarità della

     

                gestione contabile amministrativa del C.R.Puglia (2009-2011) sotto forma di incassi di denaro contante non tracciati e non documentati, rimborsi spese non documentati, pagamenti irregolari; con la recidiva per pregressa infrazione inflittagli l’1 ottobre 2010 dalla C.D.F.N..

                Bianco venne quindi per questo deferito alla C.D.F.N. in data 19/2/2014.

                Il procedimento disciplinare 5/2013 risulta essere poi stato sospeso ex art.1 comma 11 del R.D.G. vigente pro tempore dalla C.D.F.N. in data 25 marzo 2014, presosi atto che il Bianco aveva omesso di tesserarsi per questa Federazione per l’anno 2014.

                Bianco risulta essersi nuovamente tesserato per questa Federazione il 9 ottobre 2020.

                La Procura Federale risulta avere aperto nuovo procedimento disciplinare (per i medesimi addebiti di cui sopra) num.9/2020, procedendo a deferire Bianco al Tribunale Federale in data 26 febbraio 2021.

                Bianco è stato quindi tratto a giudizio disciplinare a) per violazione dell’art.1 comma 1 R.G.D.F. nonché dell’art.1 commi 1 e 2 del vigente R.G.F. in relazione agli artt.3 e 4 del Reg. Organico Federale pro tempore, con la recidiva b) per violazione dell’art.1 comma 1 R.G.D.F. nonché dell’art.1 commi 1 e 2 del vigente R.G.F. in relazione all’ art.23 comma 4 dello Statuto Federale, al capo II del Regolamento Amministrativo della Federazione e alle Circolari amministrative 23 maggio 2006 e 2 novembre 2006.

               

               Il Tribunale Federale, con provvedimento del 6 aprile 2021, dopo avere disposto la riunione dei due procedimenti disciplinari sopra citati, ha accolto la eccezione di prescrizione relativamente agli anni 2009-2010-2011, ha ritenuto la azione disciplinare non estinta ed ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei (residui) addebiti mossi al Bianco, applicando allo stesso la sanzione di giorni 45 di inibizione.

                Bianco ha quindi proposto (nei modi e nei termini di cui infra) reclamo a questa Corte fondato sui seguenti motivi: a) estinzione dell’azione disciplinare, b) prescrizione degli addebiti, c) infondatezza degli addebiti nel merito.

                Le parti hanno infine illustrato con memorie scritte a questa Corte, siccome invitate in sede di provvedimento di fissazione di udienza, le rispettive posizioni in merito alla ritualità ed alla tempestività del reclamo interposto.

    Sulla tempestività del reclamo

                Il reclamo risulta consegnato a due caselle PEC alle ore 21,06 del 5 maggio 2021.

                Il primo inoltro risulta spedito all’indirizzo federciclismo@k-postacertificata.it .

                Il secondo inoltro risulta spedito all’indirizzo cortesportiva@k-postacertificata.it .

                          

                Il reclamo, ad avviso di questa Corte, è da intendersi complessivamente pervenuto tempestivamente alla Federazione, negli articolati limiti di quanto illustreremo infra, fermo restando il principio di cui all’art.45 R.G.F. che, qui lo si ribadisce, deve essere praticato dalle parti tutte del processo con massima diligenza (cosa nella fattispecie non accaduta) alla luce dei principii generali del processo sportivo, in specie dell’art.2 C.G.S. CONI. Il conteggio dei termini illustrato dal reclamante appare corretto.

    Sulle modalità di deposito del reclamo

                Il reclamo risulta essere stato indirizzato a mezzo PEC a due indirizzi PEC (quello istituzionale della Federazione federciclismo@k-postacertificata.it e quello istituzionale di altro organo di Giustizia federale: cortesportiva@k-postacertificata.it) diversi da quello proprio di questo Giudice che corrisponde a: corteappello@k-postacertificata.it.

                La scelta della Federazione di dotare i propri Uffici di distinti indirizzi mail e PEC è chiaramente significativa dell’intenzione di gestire e trattare in modo ordinato la corrispondenza e-mail in entrata ed in uscita, evitando sovrapposizioni.

                E’quindi evidente l’errore del soggetto mittente che da una parte, impropriamente, ha scelto di utilizzare l’indirizzo PEC della Federazione federciclismo@k-postacertificata.it e dall’altra ha pure inviato il suo reclamo ad altro -incompetente- Organo di Giustizia con ciò non rispettando la chiara norma federale.

                          

                A tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo è infatti richiesto un grado di diligenza in rebus suis adeguato al contesto, trattandosi -come è noto- di un ordinamento su base volontaristica, governato da principii di lealtà, correttezza e probità, dove mutua collaborazione e lealtà devono interessare sempre ed in ogni passaggio tutti i protagonisti, quale che sia il loro ruolo.

                Ciò detto, è comunque possibile ritenere che, aderendosi non tanto alla giurisprudenza amministrativa invocata del reclamante, quanto al principio esposto tra l’altro da Cassazione Civile 26430/19, ritenuto essere il reclamo comunque pervenuto sia alla PEC della Federazione (in modo tempestivo) sia  -per passaggio di cortesia interno, chiara espressione dei principi collaborativi di cui sopra- alla Segreteria di questo Giudice (sia pure con un percorso aggravato) lo scopo sia stato -pur faticosamente-  raggiunto.

                Tanto che la Segreteria di questo Giudice, una volta ricevuti gli atti, così depositati, ha trasmesso senza ritardo gli stessi a questa Corte, che ha provveduto a fissare l’udienza.

                Senza dimenticare, infine, che la seconda parte del comma dell’art.2 del CGS CONI stabilisce che “i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”; trattasi di norma di chiusura, applicabile alla fattispecie, che esprime e caratterizza la peculiarità del processo sportivo.

    Sulla azione disciplinare

                          

                Il giudizio disciplinare (da considerarsi -per le ragioni di cui sopra- come sostanzialmente unico) è estinto; l’estinzione del giudizio disciplinare estingue l’azione e tutti gli atti del procedimento diventano inefficaci.

                Risulta dato acquisito e non contestato che a carico del Bianco sia stato attivato il procedimento disciplinare 5/2013.

                Detto procedimento sfociò nel deferimento del Bianco al Tribunale Federale datato 19 febbraio 2014.

                Il C.D.F.N. adìto, con decisione interlocutoria del giorno 25 marzo 2014, preso atto che Bianco omise di tesserarsi per questa Federazione per l’anno 2014, dichiarò la sospensione di quel procedimento disciplinare 5/2013, interrompendo i relativi termini prescrizionali.

                Al 25 marzo 2014 risultavano quindi decorsi 34 giorni dal dies a quo dell’esercizio dell’azione disciplinare, identificantesi nella data del deferimento.

                Bianco decise quindi di tesserarsi nuovamente a questa Federazione il giorno 9 ottobre 2020; in quel momento il procedimento disciplinare 5/2013 pendeva, in regime di sospensione, avanti il Tribunale Federale con 34 giorni (dei 90 previsti per la decisione di primo grado) già decorsi.

                Dal 10 ottobre 2020 Bianco è quindi ritornato ad essere assoggettato alla giurisdizione federale ex art.64/3 R.G.F..

                Bianco risulta essere poi stato successivamente deferito in data 2 febbraio 2021 (procedimento 9/2020 reg.indagini Procura Federale), per i medesimi fatti oggetto del procedimento 5/2013 (pendente e sospeso).

               

                E’opportuno evidenziarsi l’incontestata identità degli addebiti mossi a Bianco nei due procedimenti (impropriamente) pendenti a suo carico, siccome fondata sulle medesime identiche fonti di prova.

                La pendenza (qui addirittura contemporanea, dato che il procedimento 5/2013 risultava in regime di sospensione e non archiviato come affermato dal reclamante) di due procedimenti disciplinari a carico dello stesso soggetto per gli stessi fatti non è rispettosa del sistema regolamentare e dei principii generali in tema di illecito disciplinare ed è quindi illegittima.

                E’ infatti di tutta evidenza la operatività nella fattispecie del principio di consunzione del potere disciplinare secondo il quale una volta esercitato validamente (nel procedimento 5/2013 reg.indagini Procura Federale sospeso e mai definitosi) da parte della P.F. il potere disciplinare nei confronti del tesserato, in relazione a determinati fatti costituenti dedotte infrazioni disciplinari, alla stessa è inibita la facoltà di esercitare una seconda volta (procedimento 9/2020), per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato.

                Tale principio processualcivilistico bene si sposa con i principii generali del processo sportivo.

                Lo stesso provvedimento di riunione dei due procedimenti disciplinari in questione riprova, ad avviso di questa Corte, la non correttezza della decisione adottata dal Tribunale Federale, non potendosi in buona sostanza riunire due procedimenti che -ontologicamente- non possono legittimamente coesistere.

                Quanto alla natura del termine per la pronuncia della decisione di primo grado (di cui agli artt.46 R.G.F. e 38 C.G.S. CONI) e quindi sostanzialmente del termine di estinzione del giudizio

     

                disciplinare (decorrente dalla data dell’esercizio dell’azione e che si identifica con la data dell’atto di deferimento) questa Corte ritiene di aderire al consolidato orientamento che qualifica tale termine come perentorio.

                Ciò dal momento che tale assunto pare far meglio proprie tutte le ragioni ispiratrici dei principii del processo sportivo principalmente in punto certezza e in punto ragionevole durata dei tempi di definizione del procedimento disciplinare.

                Per concludere, la decisione di primo grado del 6 aprile 2021 risulta essere sopraggiunta oltre il novantesimo giorno dall’inizio dell’azione disciplinare esercitata il 19 febbraio 2014 e riattivata (dopo la sospensione protrattasi dal 25 marzo 2014 al 9 ottobre 2020) il 10 ottobre 2020.

                Per effetto di ciò, l’esame del merito è impedito e ogni altra domanda, eccezione o doglianza interamente assorbita; la dichiarazione di estinzione travolge il giudizio nella sua interezza (CGS IV sez., decisione 10/2018): “Tale effetto riguarda, quindi, sia il primo che il secondo grado di giudizio non determinandosi alcuna reviviscenza degli effetti della sentenza di primo grado”.

                Da ultimo ritiene il Collegio, rimarcando una volta ancora la peculiare natura e lo spirito proprio dell’ordinamento e del processo sportivo, di non potere esimersi, con dispiacere, dallo stigmatizzare talune espressioni allusive, sconvenienti al contesto giustiziale, provenienti dal reclamante, che hanno valicato i diritti di critica e di difesa, che risultano essere stati pienamente riconosciuti e praticati nel procedimento.

    PQM

                          

                la Corte Federale d’Appello, I Sezione, all’esito della Camera di Consiglio a mezzo piattaforma Microsoft Teams successiva all’udienza celebrata con lo stesso mezzo del 19 maggio 2021 ad ore 14,15, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

                “Dichiara la estinzione del giudizio disciplinare a carico di Bianco Salvatore. Dispone la restituzione della tassa d’accesso. Motivazione entro 10 giorni.”

     

                Roma, 24 maggio 2021

     

    Avv.Carlo Carpanelli

    Prof.Avv.Angela Busacca

    Avv.Alessandro Magni

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