Il Tribunale Federale Sezione I in composizione Collegiale nella persona dei Signori:
Avv. Salvatore Minardi – Presidente
Avv. Alessia Beghini – Giudice
Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice relatore
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N. 11/2023 R.G. Trib. a carico del Signor Lorenzo Davini, nato a Seriate (BG), il 02.01.1999 ed ivi residente in Via Chiesa Vecchia n.13, tesserato UCI (ID 10016094203), quale collaboratore ed operatore tecnico della Federazione Ciclistica Italiana, rappresentato e difeso dagli Avv. Benedetto Maria Bonomo del Foro di Brescia e Avv. Arianna Licini del Foro di Brescia, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
poiché in violazione dell’art. 1, punto 1, del Regolamento di Giustizia della F.C.I., e segnatamente dell’obbligo di tutti i tesserati della Federazione di osservare le norme federali, nonché di rispettare i doveri di lealtà e correttezza anche morale, in occasione della manifestazione sportiva denominata << GP BRNO>> (Repubblica Ceca, 17-18 giugno 2023) ove si era recato nella qualità di operatore tecnico della Federazione Ciclistica Italiana al seguito della squadra nazionale del settore pista:
a) In data 17 giugno 2023, nelle prime ore del pomeriggio, inviava all’atleta belga Sig.ra Z.W., una fotografia che lo raffigurava nudo e con le sole parti genitali oscurate, preceduta e seguita da ripetuti inviti a raggiungerlo nella propria camera d’albergo: inviti che la Sig.ra Z.W. non raccoglieva, rispondendo al Davini << e allora dico no per il momento >> e a seguito dell’insistenza dello stesso che riferiva << Possiamo anche solo parlare, niente è già scritto >>, rappresentando allo stesso << Non posso mentire, quella foto mi ha buttato un po’ giù. Molto inaspettata ad essere sincera>>;
b) Successivamente, quando la Sig.ra Z.W. si recava presso la camera d’albergo del Davini, al fine di conoscere i consigli sulla postura in bicicletta che questi aveva adombrato di volerle dare, le toccava i capelli e le gambe; nel mentre la Sig.ra Z.W gli preannunciava che avrebbe lasciato la stanza essendo l’orario tardo, la afferrava e la baciava – o comunque la sfiorava con le labbra – sul collo; dopodichè, mentre la Z.W. indietreggiava per sottrarsi alle avances, finendo sul letto, il Davini si poneva sopra di lei che, infine, riusciva a divincolarsi e a fuggire dalla camera”.
All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 21.2.2024, verificata la regolarità delle convocazioni, sono presenti:
– per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Ida Blasi, nonché il Segretario, Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– il deferito Sig. Lorenzo Davini, con propri difensori di fiducia, Avv. Benedetto Maria Bonomo e Arianna Licini.
IN FATTO
Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
La Procura Federale procede all’illustrazione dell’atto di deferimento cui integralmente si riporta, precisando le motivazioni poste a base dello stesso e l’esito degli atti di indagine; conferma, dunque, le richieste sanzionatorie, sottolineando la gravità del comportamento dell’odierno deferito.
La difesa dell’incolpato ripercorre la memoria difensiva, precisando che mai alcuna offesa è stata proferita nei confronti di altri soggetti, né nei confronti della FCI; analizza poi analiticamente tutto lo scambio di messaggi intercorso tra i soggetti coinvolti, che sarebbe stato caratterizzato dall’assoluta assenza di volgarità e che giammai si sarebbe spinto ad espressioni non consone ad un corteggiamento tra due ragazzi. L’Avv. Bonomo, pertanto, insiste nell’assoluta mancanza di responsabilità disciplinare da parte del proprio assistito.
Il Procuratore federale, in replica, precisa che il quadro accusatorio rispetto alle difese offerte dal difensore e dallo stesso incolpato non muta e ribadisce piuttosto la complessiva equivocità della condotta de tesserato, ma anche la gravità e il turbamento della ragazza successivo ad una foto inviata dal Davini. La Procura Federale conclude chiedendo la condanna con comminazione della sanzione di anni 2 (due) di inibizione.
Intervenuto e sentito anche l’incolpato, la difesa conclude ritenendo sproporzionata la richiesta di sanzione della squalifica per due anni e conclude per la richiesta di archiviazione e, dunque di assoluzione dell’incolpato.
Il Tribunale Federale, I Sezione
riunito in camera di consiglio ha emesso la pronuncia che segue.
Esaminati gli atti acquisiti al presente procedimento, sentite le argomentazioni della Procura Federale nonché dei difensori del deferito in udienza, il Tribunale Federale Sezione I ritiene raggiunta la prova circa la colpevolezza del tesserato.
Dall’analisi dell’attività di indagine svolta e dall’esame del complessivo compendio probatorio acquisto al presente procedimento, ad avviso del Tribunale, sussistono sufficienti elementi volti a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del Signor Lorenzo Davini con le seguenti precisazioni.
Da un’attenta ricostruzione dei fatti avvenuti emerge che il Signor Davini ha partecipato – quale operatore tecnico, a sostegno della Nazionale Italiana – ad alcune competizioni internazionali svolte sotto l’egida della UCI, tra cui l’evento sportivo “GP BRNO” tenutosi a Praga nelle date 17-18 giugno 2023.
L’incolpato è un soggetto maggiorenne che nell’occasione avrebbe instaurato una libera interlocuzione con altro soggetto maggiorenne, con evidente libertà di autodeterminazione; di tale rapporto vi è evidenza negli atti di indagine e della difesa.
Su tali basi sarebbe stato avviato un carteggio telematico fra i due soggetti, sicuramente sviluppato con frasi indirizzate non solo ad uno “giocoso dialogo”, ma ad un corteggiamento culminato nell’invio di una foto da parte del Davini il cui contenuto esplicito e sessualmente orientato (secondo la dichiarazione dell’atleta belga), date le contrastanti risultanze acquisite, risulta, tuttavia, dubbio e non pienamente provato.
Parimenti, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’atleta belga coinvolta e di quelle ulteriori ricevute dalla Procura Federale e rilasciate da soggetti solo successivamente messi al corrente della vicenda, per quanto di rilevanza ai fini disciplinari sportivi, non vi è prova certa e diretta di quanto sarebbe effettivamente accaduto fra i due soggetti nella stanza di albergo occupata dal Davini e ciò è tanto più vero considerato che anche una complessiva ricostruzione non consente di attribuire, con ragionevole gradiente di certezza, le condotte contestate all’incolpato.
Ciononostante, ciò che emerge dalle risultanze in atti e dalle dichiarazioni rese all’udienza dallo stesso incolpato è che, durante il “GP BRNO, in data 17.06.2023, all’interno dell’hotel presso il quale alloggiavano i team nazionali impegnati nella ridetta competizione ciclistica, il Signor Davini ha avviato, tramite chat messaggistica di piattaforma social “Instagram”, una serie di convinte avances finalizzate ad un “corteggiamento” verso l’atleta Z.W., atleta componente la nazionale belga anch’essa partecipante alla competizione in parola.
Più in particolare, risulta che l’operatore tecnico incolpato, una volta accertatosi della presenza presso il medesimo albergo, abbia invitato più volte l’atleta belga a recarsi presso la di lui camera d’hotel mediante l’utilizzo di una serie di ripetute e volutamente equivoche allusioni ad ella rivolte tramite invio di espressioni ed emoticon, peraltro rivendicando e mistificando più di una volta la sua “Italianità” e l’ “Italian style”, con l’intento – non disconosciuto, ma anzi confermato dallo stesso incolpato in udienza – di fare “il piacione” ed essere così intenzionalmente diretto nell’ approccio amoroso cui era orientato.
Quanto precede non ricevendo, tuttavia, espliciti segni di ricambio e/o di approvazione dell’atleta, quanto piuttosto di oggettiva e indiscussa sorpresa, stupore e velato disagio, culminati – senza ombra di dubbio – nella risposta via chat immediatamente successiva alla ricezione della fotografia da parte della Z.W. per cui “ Non posso mentire, quella foto mi ha buttato un po’ giù” “Molto inaspettata ad essere sincera”. E ciò è tanto più vero considerata la “confessione” dell’accaduto da parte dell’atleta ai propri referenti – nei termini di assoluta gravità risultanti dalla dichiarazione acquisita in sede di indagini– che costituisce indice ulteriore circa la rilevanza di un fatto che, se davvero circoscritto ad un mero tentativo di approccio fallito, non sarebbe stato certamente meritevole di relativa segnalazione.
Ciò che il Tribunale Federale ha riscontrato, pertanto, è l’ inadeguatezza della condotta posta in essere dal proprio tesserato che, seppure investito del compito fiduciario di sostenere tecnicamente la rappresentativa nazionale in occasione di una competizione internazionale, non solo si è spinto ad utilizzare la ridetta competizione per fini non esclusivamente sportivi, ma finanche si è avvalso di un’occasione istituzionale, secondo il proprio ruolo, per tentare di ottenere una utilità personale in modo inadeguato, impattando con la propria condotta sulla reputazione, il nome, l’immagine della Federazione in ambito internazionale e sui rapporti federali a ciò connessi.
Sulla scorta di quanto sopra, ciò che risulta ravvisabile e censurabile, infatti, è il tenore non pienamente gradito del comportamento del tesserato, che ha comportato un inaccettabile fastidio e disturbo in capo alla Z.W.
A fronte dei suddetti avvenimenti, pertanto, è evidente che il comportamento tenuto dal Signor Lorenzo Davini, risulti collidere con i princìpi cardine dell’ordinamento sportivo, comprensivi anche della rettitudine e della correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali, espressi all’interno delle carte federali (cfr. Regolamento di Giustizia F.C.I art.1, comma 1) e consolidati, in conformità a quanto richiesto dal CONI, anche all’interno del regolamento per la prevenzione ed il contrasto a molestie, abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (c.d. Regolamento Safeguarding).
Fermo quanto sopra, pertanto
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1/2024 commina al tesserato Lorenzo Davini la sanzione della squalifica di mesi cinque (5) con decorrenza dal 21 febbraio 2024 al 20 luglio 2024.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Pubblicato in data: 01/03/2024