Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sig.ri:
– Avv. Salvatore Minardi, Presidente
– Avv. Patrich Rabaini, giudice rel.
– Avv. Alessia Beghini, Giudice
con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).
Nel procedimento iscritto al N° 3/2022 R.G. Trib. a carico di Francini Angelo, nato a Craveggia il 26/01/1951, …omissis…, difeso in proprio, chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari:
All’udienza Collegiale, ritualmente convocata, del 12 maggio 2022 alle ore 15.30, cui il procedimento è pervenuto a seguito di rinvio disposto dal Tribunale all’udienza del 20 aprile 2022, mediante piattaforma Microsoft Teams, sono presenti:
– per l’Uffico della Procura Federale, il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);
– non è presente il deferito Sig. Francini Angelo difeso in proprio, il quale ha fatto pervenire una memoria scritta in data 12 maggio 2022 alle ore 12.41 mediante invio alla casella PEC del Tribunale preannunciando, tra l’altro, la propria volontà di non presenziare all’udienza.
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti nonché della dichiarazione pervenuta dal deferito di non voler presenziare all’udienza.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.
IN FATTO
Il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.
Per l’U.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli procede all’illustrazione dell’atto di deferimento esponendo le motivazioni poste a base dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.
Più in particolare, il Procuratore Federale si sofferma sull’analisi degli elementi in forza dei quali ritenere provata la responsabilità del deferito Sig. Francini Angelo. Illustra la sussistenza, in capo al deferito, della contestata recidiva e conclude chiedendo che sia irrogata al Francini la sanzione dell’inibizione temporanea per anni 1 (uno) e € 1.000,00 (mille) di ammenda, evidenziando che la richiesta di pena può essere contenuta nei termini sopra esposti in ragione del fatto che la violazione contestata al deferito (partecipazione ad un corso di aggiornamento) non sia connotata da particolare gravità.
Terminata l’udienza, il Tribunale si ritira in Camera di consiglio.
Il Tribunale Federale I Sezione
Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la seguente pronuncia.
Preliminarmente, vanno decise le eccezioni sollevate all’udienza del 20 aprile 2022 dal deferito Sig. Angelo Francini (i) di illegittimità del giudizio istruito nei suoi confronti da parte della Procura Federale in quanto il Consiglio Federale aveva pubblicato il bando per la disponibilità a ricoprire i ruoli dei procuratori federali, (ii) di mancato tesseramento di tutti i componenti del Tribunale Federale e, infine, (iii) di mancata comunicazione a sé della composizione del Collegio giudicante.
Quanto alla prima questione sollevata dal Francini, il Tribunale osserva come l’eccezione sia destituita di qualsivoglia fondamento oltreché priva di un pur minimo pregio giuridico, giacchè è noto che le funzioni del Procuratore Federale siano allo stesso attribuite in regime di prorogatio, sino al rinnovo delle cariche stesse. Ne consegue, dunque, che l’eccezione debba essere rigettata senza necessità di ulteriore approfondimento.
Quanto alla seconda questione, peraltro già affrontata da questo Tribunale nel procedimento n°5 del 5/11/2021 sempre a carico del Francini, il Collegio ritiene nuovamente di osservare come tale questione sia già stata esaminata e decisa anche dal Collegio di Garanzia del CONI nella decisione n°44 /2020. La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, infatti, non ha mancato di sottolineare come la costanza del tesseramento presso la FCI ovvero il trascorso tesseramento non siano requisiti per l’elezione agli organi di giustizia Federale. Ne consegue che l’eccezione deve ritenersi priva di rilievo e, dunque, debba essere rigettata.
Quanto, infine, alla terza eccezione sollevata dal deferito, si impongono talune considerazioni che prendono spunto dalle osservazioni svolte dallo stesso Francini all’udienza del 20 aprile 2022.
A parere del deferito, infatti, la mancata comunicazione della composizione del Collegio si tradurrebbe in una illegittima compressione del suo diritto di procedere alla ricusazione dei componenti del Collegio stesso.
Sul punto, è solo il caso di osservare come non vi sia alcun obbligo di comunicare al deferito la composizione del Collegio Giudicante. L’art. 37 del Regolamento di Giustizia Federale, infatti, nell’indicare le modalità di fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento non prevede alcuna comunicazione al deferito circa la composizione del Collegio giudicante. Del resto la composizione del Collegio è quella pubblicata sul sito della Federazione nella sezione “Organi di Giustizia” e, in quanto tale, conoscibile a chiunque. Ciò nondimeno, il Tribunale riteneva comunque di concedere al Sig. Francini il termine per procedere alla ricusazione del Collegio; termine che lo stesso Francini lasciava spirare senza proporre alcuna ricusazione.
Quanto al merito della vicenda
Esaminati gli atti acquisiti al fascicolo e sentite le argomentazioni della Procura Federale, il Tribunale Federale I Sezione ritiene raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la colpevolezza del deferito.
L’attività di indagine svolta dall’U.P.F., che non ha trovato alcuna smentita in atti, appare idonea a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti del deferito Sig. Francini Angelo.
La vicenda che ci occupa trae origine dalla partecipazione del Francini ad un corso di aggiornamento per Direttori di Organizzazione tenutosi il 11/12/2021 in pendenza dell’inibizione comminatagli da questo Tribunale.
Infatti, con il comunicato n°5 del 5/11/2021 il Tribunale Federale I Sezione irrogava al deferito la sanzione dell’inibizione per mesi sei a decorrere dal 5/11/2021 e sino al 5/4/2022; del che la partecipazione al corso di aggiornamento tenutosi il 11/12/2021 integra pacificamente la violazione disciplinare contestata dal Procuratore Federale. Essendogli inibita la partecipazione ad attività della Federazione, il Francini non poteva prendere parte all’anzidetto corso in quanto afferente proprio ad attività Federali. Sotto il profilo probatorio, è solo il caso di evidenziare come la partecipazione al corso da parte del Sig. Francini risulti documentata dall’apposizione della sua sottoscrizione sul foglio presenze acqusite agli atti del presente procedimento.
Appurata la partecipazione al corso nel periodo di inibizione inflitto da questo Tribunale, la violazione può ritenersi integrata sia sotto il profilo oggettivo, che sotto il profilo soggettivo.
Dal canto suo, il deferito ha preferito non presenziare all’udienza di discussione e, dunque, di abdicare al proprio diritto di fornire spiegazioni, giustificazioni o chiarimenti circa il comportamento disciplinarmente rilevante dallo stesso tenuto e documentato dagli atti acquisiti al procedimento che ci occupa.
Il trattamento sanzionatorio
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.
Un primo profilo attiene al complessivo comportamento tenuto dal Francini nel procedimento che ci occupa, mentre un secondo profilo attiene alla recidiva specifica contestata al prevenuto.
Sotto il primo pofilo, il Francini non ha manifestato alcun ravvedimento; e ciò non solo con riguardo alla condotta contestata nell’odierno procedimento, ma vieppiù nel suo comportamento complessivo nei riguardi della Giustizia Sportiva e dei suoi Organi che ancora oggi il Francini definisce illegittimi. Il discredito che il deferito riserva al Collegio – e invero anche agli altri organi di Giustizia – è chiaramente ravvisabile nella memoria che lo stesso ha inviato al Collegio il giorno 12 maggio 2022 ove, tra l’altro, il Francini si fa lecito di intimare al Collegio di non procedere oltre con il giudizio, riservandosi in caso contrario di denunciare il Collegio alla Procura della Repubblica. Al di là di eventuali aspetti di rilievo disciplinare che saranno oggetto di valutazione da parte della Procura Federale, si evidenzia come lo stesso Francini pervicacemente non voglia riconoscere alla Giustizia sportiva il ruolo che le è attribuito statutariamente.
E così, nel quadro complessivo dell’atteggiamento processuale tenuto dal Francini, non possono non tenersi in debito conto le eccezioni meramente strumentali, defatigatorie ed ultronee formulate dallo stesso Francini. Esse comprovano il dispregio per la Giustizia Sportiva, per le sue decisioni e, di conseguenza, la natura intenzionale della violazione commessa.
Quanto al secondo profilo, giova ricordare che Francini Angelo è già stato destinatario di due provvedimenti di squalifica nell’anno 2012 e uno nel 2021 e uno di inibizione nel 2021. Più precisamente, con il comunicato del C.D.F.N. n. 3 dell’8 giugno 2012 gli è stata inflitta la squalifica di mesi 3, con il comunicato del C.D.F.N. n.5 del 6 settembre 2012 gli è stata inflitta la squalifica di mesi 6 e, infine con il comunicato n. 5 del 5/11/2021 gli è stata inflitta l’inibizione per mesi 6, tutti per fatti relativi a comportamenti lesivi dell’altrui onore e decoro.
Il Francini ha, dunque, confermato una volta di più la sua acclarata insofferenza al rispetto del Regolamento di Giustizia, venendo meno a quel dovere di lealtà e correttezza, anche morale, imposto dal Regolamento di Giustizia della F.C.I., che deve improntare l’agire di ciascun componente della Federazione Ciclistica Italiana.
Di tali elementi il Tribunale non può non tenere conto ai fini della graduazione della pena giacché perché incidenti sull’intensità dell’elemento soggettivo.
Orbene, premesso quanto sopra è ora opportuno procedere alla determinazione della pena da infliggere in concreto tenendo conto di quanto sopra esposto.
In proposito, occorre esaminare il disposto dell’art. 51 del Regolamaento di Giustizia laddove al comma 3 sono indicate le ipotesi di recidiva che comportano un aumento di pena. Nel caso che ci occupa, il Francini risulta aver violato tanto la lettera b) quanto la lettera c) del comma 3 dell’art. 51. Il successivo comma 4, poi, precisa che qualora concorrano più ipotesi tra quelle indicate, l’aumento della sanzione non può essere inferiore alla metà. In considearzione di quanto sopra, la pena per la violazione contestata al Francini risulta essere compresa tra 6 mesi a 2 anni di inibizione oltre all’ammenda da € 400,00 a € 10.000,00, entrambe le pene già aumentate per la recidiva.
Ai fini della determinazione della pena, tuttavia, va tenuta nella giusta considerazione anche la circostanza che il Francini, pur violando il Regolamento di Giustizia in spregio ad una decisione del Tribunale, di fatto ha partecipato ad un corso di aggiornamento cosicché la violazione – pur grave – assume una valenza meno riprovevole che il Tribunale intende tenere nella giusta considerazione, con ciò condividendo le argomentazioni del Procuratore Federale.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale Federale I Sezione ritiene equa e conforme alla violazione contestata, la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) ed € 1.000,00 di ammenda cosi determinata: pena base mesi 8 (otto) di inibizione ed € 500,00 di ammenda aumentata per la recidiva reiterata ex art. 51 comma 3 lett. b) e c) mesi 4 (quattro) di inibizione ed € 500,00 di ammenda.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3/2022 commina al tesserato Francini Angelo nato a Craveggia il 26/01/1951,…omissis…, la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) con decorrenza dal 12 maggio 2022 e sino al 12 maggio 2023 oltre ad € 1.000,00 di ammenda.
Dispone la trasmissione della memoria pervenuta il 12 maggio 2022 a firma del Sig. Angelo Francini, alla Procura Federale per l’individuazione di eventuali profili disciplinari.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 20/05/2022