Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 18 settembre 2020 mediante piattaforma Microsoft Team, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI);
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.
Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso la seguente pronuncia
N. 04/2020 procedimento di deferimento nei confronti del sig. PAOLO NOVAGLIO – GIOVANNI PASSARELLLI – FRANCESCO GIORDANO – ITALIA SORT TEAM ASD PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 02/2020
- al Sig. Paolo Novaglio, Presidente della società ASD Italia Sport Team, Responsabile organizzativo del corso ASA tenutosi a Rocca Imperiale in data 16.11.2019: “violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Fedeerazione Ciclistica italiana, per aveere organizzato il predetto corso con modaIità inapppropriate e gravemente carenti, in spregio dei doveri di lealtà e correttezza anche moraIe cui sono tenuti tutti i tesserati e ciò con particolare riguardo alla verifica deIl’accuatezza completezza dei dati forniti dagli iscritti al corso, al mancato impedimento a soggetti non iscritti, sui cui requisiti non era stata fatta alcuna preventiva verifica, di avere accesso al corso nonché alla mancata predisposizione della documentazione atta a controllare gli accessi al corso da parte degli iscritti e di soggetti, invece, non iscritti”
- al Sig. Gianni Passarelli, Responsabile organizzativo del corso ASA tenutosi a Rocca Imperiale in data 16.11.2019: “violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica italiana, per aver – nel ruolo di docente al predetto corso – omesso ogni attività di verifica delle presenze in aula all’inizio della lezione, nelle pause e prima della distribuzione dei questionari d’esame, così consentendo a soggetti non iscritti di avere accesso al corso stesso nonché, nell’ulteriore qualità di membro della Commissione d’esame, omesso di vigilare sulle modalità di svolgimento della prova d’esame finale, consentendo così la predisposizione di questionari, da parte di soggetti non identifìcati, a nome di corsisti non presenti e la consegna di questionari in soprannumero rispetto agli effettivi presenti”.
- al Sig. Francesco Giordano, Responsabile della gestione del corso ASA tenutosi a Rocca Imperiale in data 16.11.2019: “violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica italiana, per aver – nel ruolo di Responsabile della gestione del predetto corso – omesso ogni attività di verifica degli accessi da parte degli iscritti e delle presenze in aula, così consentendo a soggetti non iscritti di avere accesso al corso stesso, nonché, nell’ulteriore qualità di membro della Commissione d’esame, omesso di vigilare sull’effettiva presenza in aula degli iscritti al momento delle distribuzione dei questionari d’esame e sulle modalità di svolgimento della prova d’esame finale, consentendo così la predisposizione di questionari, da parte di soggetti non identifìcati, a nome di corsisti non presenti e la consegna di questionari in soprannumero rispetto agli effettivi presenti”
NOMINATO relatore l’Avv. Massimo Rosso che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati sigg.ri Paolo Novaglio, Giovanni Passarelli, Francesco Giordano e per la società Italia Sport Team ASD, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;
PRESENTE per l’U.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Dott. Serenella Rossano;
PRESENTI i deferiti sigg.ri Francesco Giordano, Paolo Novaglio in proprio ed in qualità di Presidente della società Italia Sport Team ASD nonché Giovanni Passarelli assistito dall’avv. Massimiliano Lo Duca, ritualmente convocati;
Per la Procura Federale la Dott.ssa Serenella Rossano ripercorre l’atto di deferimento e chiede la condanna per i Sigg.ri Paolo Novaglio, Giovanni Passarelli, Francesco Giordano a quattro mesi di inibizione ciascuno ed € 500,00 di ammenda per la società Italia Sport Team ASD,
L’Avv. Lo Duca per il deferito Passarelli chiede l’assoluzione per non avere commesso il fatto in subordine il minimo della pena con l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 53 n. 1 del Regolamento di Giustizia Federale.
Il deferito Paolo Novaglio chiede di essere mandato assolto in subordine il minimo della pena.
Il deferito Francesco Giordano chiede di essere mandato assolto in subordine il minimo della pena.
Il Tribunale Federale I Sezione,
Alla luce di quanto sopra riportato assume la seguente decisione.
Nel merito pare incontrovertibile e pacifica la responsabilità dei sigg.ri Paolo Novaglio, Giovanni Passarelli, Francesco Giordano e per la società Italia Sport Team ASD stante che i medesimi hanno fatto pervenire memoria con la quale hanno ammesso i fatti così come contestati non negando gli addebiti oggi oggetto di giudizio.
Il procedimento disciplinare n. 02/2020 trae origine dalla comunicazione del Segretario Generale della Federazione Ciclistica Italiana del 3 gennaio 2020, in cui si segnalavano che al corso del 16 novembre 2019 svolto a Rocca Imperiale (CS) – Corso di formazione A.S.A. – organizzato dall’Associazione Sportiva Italia Sport Team ASD in persona del Presidente Sig. Paolo Novaglio “riservato agli iscritti/tesserati FCI” (Responsabile organizzativo del corso il Sig. Paolo Novaglio, docenti del corso erano i Signori Giovanni Passarelli, Giudice Internazionale e Francesco Giordano, Direttore di corsa internazionale quest’ultimo rivestiva anche il ruolo di Responsabile della gestione del corso) vi erano state delle anomalie.
All’esito dell’attività di indagine risultava che
- né all’inizio del corso né durante le lezioni né prima della distribuzione dei questionari d’esame alcun soggetto Responsabile dell’organizzazione o della gestione del corso né i Docenti avessero provveduto a fare l’appello e verificare l’identità delle persone presenti nonché la corrispondenza degli stessi con l’elenco degli iscritti.
- Nessuno aveva provveduto a far firmare il registro presenze.
- Erano presenti almeno 15 persone non iscritte al corso e, quindi, non preventivamente inserite nella comunicazione inviata al Compartimento di Polizia Stradale, ammesse a partecipare alle lezioni ed alla prova d’esame
Soltanto al termine della prova d’esame, l’Ispettore di Polizia presente faceva notare che le prove raccolte erano nettamente superiori ai partecipantiche erano presenti al corso quasi il doppio degli iscritti che il numero dei questionari d’esame portati alla correzione erano in numero superiore ai soggetti presenti in aula.
Inoltre, risultava che non era stato effettuato nessun controllo al momento della riconsegna delle prove d’esame; che i docenti presenti avevano raccolto ed accettato per la correzione un numero non identificato di prove d’esame né era stato verificato chi materialmente avesse consegnato ciascuna prova di esame.
Il verbale di lezione, sottoscritto dai docenti Francesco Giordano e Gianni Passarelli, riportava delle incongruenze mentre il registro presenze riportava 33 nominativi di cui 13 cancellati.
In realtà emergeva una discrepanza tra il numero dei presenti ed il numero dei questionari consegnati per la correzione.
All’esito delle verifiche esperite e dell'esame del materiale acquisito, veniva emesso, in data 12.03.2020, avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, in ordine al quale gli interessati inviavano, nei termini di regolamento, memorie difensive nelle quali, sostanzialmente, ammettevano i fatti contestati cercando di dare una loro versione sull’accaduto (dichiaravano di essere solamente docenti del corso e di non avere alcun coinvolgimento nella organizzazione del corso stesso) e richiedevano di procedersi ad archiviazione del procedimento disciplinare.
In data 25.06.2020 l’UPF chiedeva il deferimento per i sigg.ri Paolo Novaglio, Giovanni Passarelli, Francesco Giordano e per la società Italia Sport Team ASD, per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza morale che debbono contraddistinguere il comportamento dei tesserati.
In data 15.09.2020 giungeva memoria difensiva dell’avv. Lo Duca, patrono di Giovanni Passarelli, dove veniva ribadito il fatto che il suo assistito era solamente docente del corso; la stessa difesa sollevava eccezioni di ordine formale e di rito che nel corso dell'udienza sono state valutate ma non accolte in quanto, sebbene legittime, superate dai chiarimenti offerti dalla Procura Federale.
Tutte le difese si sono basate su contestazioni generiche e non suffragate da alcun fatto oggettivo; anche se i comportamenti di tutti i deferiti, per come dagli stessi riferito e per come riscontrato dal Tribunale, non lasciano spazio ad atteggiamenti dolosi o fraudolenti, in ogni caso evidenziano una superficialità nelle attività svolte che ha certamente concretizzato errori ed omissioni censurabili dal regolamento federale.
Una gradazione della sanzione, che in ogni caso tiene conto della incensuratezza dei deferiti e della piena collaborazione nella fase antecedente al deferimento ed all'udienza odierna, è necessaria in quanto i ruoli e le responsabilità dei deferiti importano attenzioni ed obblighi di vigilanza differenti. Per tale motivo le responsabilità del Sig. Passarelli, per come illustrate dal suo difensore, risultano attenuate rispetto a quelle degli altri deferiti.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
commina ai sigg.ri Paolo Novaglio e Francesco Giordano l’inibizione di mesi tre (3) da ogni attività ed al sig. Giovanni Passarelli l’inibizione di mesi uno (1) da ogni attività;
- per la società Italia Sport Team ASD somma di € 500,00 di ammenda per responsabilità oggettiva.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
Data di pubblicazione: 18/09/2020