ORGANI DI GIUSTIZIA
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
R.G. N. 3 E 4 - 2026
La Corte Federale d’Appello – I Sezione – composta da:
Prof. Avv. Gianclaudio Festa – Presidente ed estensore
Avv. Duccio Panti – Componente effettivo
Avv. Massimiliano De Palma - Componente effettivo e relatore
con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario –
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nei procedimenti di reclamo iscritti ai numeri 3/2026 R.G. e 4/2026 R.G., proposti rispettivamente da:
- Scinto Luca, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Danilo Cecconi, in virtù di mandato in atti;
- Citracca Angelo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Laura Guardamagna e Marco Danilo Cecconi, in virtù di mandato in atti;
avverso la decisione del Tribunale Federale – Sezione I, resa con Comunicato n. 06 del 05 giugno 2026 (notificata in pari data e le cui motivazioni sono state depositate in data 15 giugno 2026 nell'ambito del procedimento disciplinare n. 3/2026 R.G. Trib.), con la quale veniva irrogata a carico di ciascuno dei reclamanti la sanzione disciplinare dell'inibizione per anni 5 (cinque), con decorrenza dal 05 giugno 2026 al 05 giugno 2031, oltre all'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
visti i reclami e i relativi allegati; sentiti i difensori delle parti e il Procuratore Federale;
ha assunto, con parere unanime dei componenti del Collegio, la seguente decisione:
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di deferimento notificato in data 7 aprile 2026, la Procura Federale della FCI, su impulso e segnalazione della Procura Generale dello Sport e della Procura NADO del 24 settembre 2025, traeva a giudizio disciplinare dinanzi al Tribunale Federale il sig. Scinto Luca e il sig. Citracca Angelo rispettivamente Direttore Sportivo e Team Manager della società ciclistica “Vini Zabu Brado KTM”.
Il deferimento poggiava su elementi indiziari tratti dal procedimento penale n. 1318/2021 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale Penale di Pistoia, e dalle risultanze dell'informativa del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Firenze del 19 settembre 2023. Ai deferiti venivano contestate violazioni dei doveri generali sanciti dall’art. 4 dello Statuto Federale, dagli artt. 1, 6 e 7 del Codice Etico Federale, nonché dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale (RGF), in relazione a condotte gravemente lesive dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale.
In particolare, l'atto d'accusa descriveva una prassi coercitiva ed estorsiva (comunemente denominata "paga per correre") attuata, secondo l'assunto accusatorio, in concorso tra i deferiti a danno di giovani atleti tesserati, costretti a versare somme di denaro o a rinunciare a parte dei propri compensi contrattuali pur di poter gareggiare o ottenere il rinnovo del tesseramento. Nello specifico, venivano formulati i seguenti addebiti di natura materiale, mutuati dai corrispondenti capi d'imputazione penale:
- Capo 1: aver costretto l'atleta Luca Wackermann a restituire somme di denaro ricevute a titolo di stipendio e ad anticipare una caparra di € 10.000,00 sotto la minaccia di esclusione dall’attività agonistica (condotta ascritta dal 19 ottobre 2019 all'ottobre 2020);
- Capo 3: aver costretto il corridore James Mitri al pagamento ingiustificato di € 1.000,00 a titolo di rimborso alloggio (condotta ascritta nel settembre 2020);
- Capo 4: aver formulato richieste estorsive per € 6.843,04 nei confronti di Ilaria Ingrao, convivente del corridore Wackermann (condotta ascritta nel dicembre 2020).
Un ulteriore addebito (Capo 7, relativo a tentata estorsione ai danni di Matteo e Tommaso De Bonis sino al marzo 2021) veniva ascritto al solo Citracca.
Il Tribunale Federale – Sezione I, con la decisione impugnata del 5 giugno 2026, respingeva le eccezioni preliminari sollevate dalle difese degli incolpati, incluse quelle di prescrizione dell'azione disciplinare e di decadenza dei termini per l'esercizio dell'azione stessa.
Nel merito, il Tribunale accertava la responsabilità dei deferiti basandosi sul compendio probatorio
composto dall'informativa dei N.A.S., dalla relazione del Curatore fallimentare della società Yellow Fluo Pro Cycling S.r.l., dalle dichiarazioni rese dalle persone offese. Per l'effetto, irrogava a carico di Scinto e Citracca le massime sanzioni dell'inibizione per anni 5 e dell'ammenda di € 5.000,00 ciascuno.
Avverso tale decisione proponevano tempestivi e separati reclami dinanzi a questa Corte Federale d'Appello sia il sig. Scinto Luca (R.G. 3/2026) sia il sig. Citracca Angelo (R.G. 4/2026).
Il reclamante Scinto, per il tramite del proprio difensore, deduceva:
- Erronea qualificazione delle condotte e intervenuta prescrizione: violazione dell'art. 64 RGF, per non aver il Tribunale rilevato il decorso del termine quadriennale di prescrizione previsto dalla lett. d) per i casi residuali, applicando illegittimamente il termine di sei anni di cui alla lett. b) per le violazioni gestionali, sulla base di elementi estranei all'incolpazione;
- Nullità dell'atto di deferimento: assoluta indeterminatezza e genericità dell'addebito sotto il profilo soggettivo, stante l'omessa descrizione del concreto apporto causale di Scinto rispetto alle condotte ascritte a Citracca;
- Mancata sospensione del procedimento: violazione delle garanzie difensive per non aver disposto la sospensione del rito sportivo in pendenza del processo penale, in assenza di un'autonoma e genuina attività istruttoria da parte della Procura Federale;
- Violazione del principio di corrispondenza tra deferimento e decisione: per aver fondato la condanna su vicende amministrative, fiscali, di doping e di mobbing estranee al perimetro del thema decidendum fissato nell'atto di deferimento;
- Carenza di motivazione ed erronea valutazione delle prove: omesso esame delle dichiarazioni dei testi escussi (Frassi, Pacini, Marchetti-Gerber), i quali avevano concordemente evidenziato l'estraneità di Scinto alle questioni di natura strettamente economico-finanziaria;
- Incongruenza del trattamento sanzionatorio: totale difetto di individualizzazione e proporzionalità della sanzione.
Il reclamante Citracca, a mezzo dei propri difensori, articolava analoghi motivi di gravame, lamentando l'omessa declaratoria di prescrizione dell'azione ex art. 64 RGF, la decadenza dall'azione disciplinare ex art. 13 RGF, la nullità del deferimento per acritico rinvio per relationem a oltre 3.000 pagine di atti penali non indicizzate, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per mutamento radicale del fatto, nonché l'eccessività della sanzione irrogata in violazione dei principi di adeguatezza e gradualità.
All'udienza del 4 settembre 2026, la Corte Federale d'Appello – I Sezione –, sentiti i difensori dei reclamanti che insistevano per l'accoglimento dei rispettivi gravami, e la Procura Federale, che ne chiedeva il rigetto con conferma della decisione impugnata, su espressa istanza del Procuratore Federale provvedeva alla riunione dei ricorsi e dava lettura del dispositivo di accoglimento dei reclami, con riserva di deposito delle motivazioni nei successivi dieci giorni.
Motivi della Decisione
I reclami proposti dai sigg.ri Scinto e Citracca sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni preliminari e assorbenti di seguito illustrate.
- Sulla riunione dei procedimenti
In via preliminare, questa Corte, in accoglimento dell’istanza formulata dal Procuratore Federale all’udienza del 04.09.2026, dispone l'unificazione dei procedimenti iscritti ai numeri 3/2026 R.G. e 4/2026 R.G. ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Regolamento di Giustizia Federale (RGF).
I reclami in oggetto sono infatti rivolti avverso la medesima decisione del Tribunale Federale (Comunicato n. 06 del 5 giugno 2026) ed originano dal medesimo atto di deferimento, presentando una totale sovrapposizione in punto di fatto e di diritto, tale da rendere opportuna e necessaria una trattazione e decisione congiunta.
- Sulla prescrizione dell'azione disciplinare
Il nucleo centrale delle doglianze difensive attiene all'eccepita estinzione dei giudizi disciplinari per intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio della Federazione. L'eccezione è fondata e assume carattere integralmente assorbente rispetto ad ogni altro motivo di merito e di rito sollevato dai reclamanti.
La disciplina della prescrizione nell’ordinamento della Federazione Ciclistica Italiana è racchiusa nell’art. 64 del RGF, il quale prevede termini differenziati in ragione della tipologia e della natura dell'infrazione contestata. Per quanto qui rileva, l'articolo distingue:
- alla b), le "violazioni in materia gestionale ed economica", per le quali l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei stagioni sportive;
- alla d), una clausola residuale valevole per "tutti gli altri casi", in cui il termine di prescrizione è fissato in quattro stagioni sportive.
Il Tribunale Federale ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata dai difensori ritenendo applicabile al caso di specie il termine più lungo di sei stagioni sportive di cui alla lett. b).
A mente della motivazione di primo grado, le condotte finalizzate alla percezione indebita di somme di denaro dai corridori (il "paga per correre") e le correlate condotte estorsive avrebbero inciso direttamente sulla gestione economico-finanziaria delle società di appartenenza, alterandone i flussi di cassa e la regolarità contabile.
Tale impostazione ermeneutica non può essere condivisa da questa Corte, in quanto poggia su un'errata sussunzione giuridica dei fatti e su un'indebita estensione analogica di una norma eccezionale e derogatoria quale quella che prevede termini prescrizionali più lunghi.
Sotto un primo profilo, occorre rilevare che la nozione di "violazioni in materia gestionale ed economica" deve essere interpretata in senso stretto e rigoroso. Rientrano in tale categoria le violazioni delle regole federali volte a garantire la trasparenza, la solvibilità, la veridicità dei bilanci e la sostenibilità economico-finanziaria delle società affiliate nei confronti degli organi di controllo federali. Si tratta di illeciti di natura prettamente amministrativa, contabile o documentale commessi dall'ente o dai suoi amministratori nell'esercizio delle funzioni societarie formali.
Al contrario, gli addebiti mossi ai Sigg. Scinto e Citracca nell'atto di deferimento – e mutuati verbatim dalle corrispondenti imputazioni di rilievo penale ex artt. 56 e 629 c.p. – descrivono condotte di costrizione, minaccia e indebita pressione esercitate nei confronti di singoli atleti (Wackermann, Mitri, Ingrao) per scopi di personale o illecito arricchimento. Tali condotte, pur riverberandosi indirettamente sulla sfera patrimoniale dei soggetti coinvolti o su flussi finanziari opachi, costituiscono ontologicamente illeciti contro la persona e contro la libertà di autodeterminazione dei tesserati. Esse integrano una gravissima e palese violazione dei doveri generali di lealtà, probità, correttezza e salvaguardia della dignità degli atleti (art. 4 Statuto Federale e art. 1 RGF), ma non possono essere qualificate come illeciti gestionali o economici in senso tecnico-regolamentare.
Sotto un secondo profilo, l'estensione del termine prescrizionale a sei anni operata dal Tribunale di primo grado si pone in contrasto insanabile con il principio di corrispondenza tra contestazione e decisione; così TAR Lazio - Sentenza n. 3661/2010: “nel procedimento sanzionatorio amministrativo, il principio di correlazione tra contestazione e ordinanza-ingiunzione, a garanzia del diritto di difesa, è rispettato qualora il fatto materiale oggetto dell'illecito, identificato nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti, sia stato puntualmente contestato all'interessato; pertanto, non sussiste violazione qualora l'amministrazione, pur mantenendo l'identità del fatto materiale addebitato, proceda in sede decisoria a una diversa valutazione, ricostruzione o definizione giuridica rispetto a quella inizialmente prospettata nel verbale di accertamento, purché ciò non alteri il nucleo dei fatti contestati né determini una menomazione del contraddittorio o della facoltà di difesa del soggetto incolpato”.
Dall'esame dell'atto di deferimento del 7 aprile 2026 emerge chiaramente che l'addebito disciplinare era circoscritto ai quattro specifici episodi di presunta estorsione sopra richiamati. L'atto non conteneva alcuna contestazione formale concernente violazioni amministrative, irregolarità contabili, falsità di bilancio o illeciti societari in senso stretto.
L’Autorità disciplinare non può irrogare una sanzione (o applicare un regime prescrizionale sfavorevole) valorizzando una fattispecie che sia "diversa" da quella specificamente attribuita al trasgressore in sede di contestazione, poiché in tal modo viene leso in maniera insanabile il nucleo essenziale del diritto di difesa.
Il Tribunale Federale, introducendo nel proprio ragionamento elementi estranei al perimetro del deferimento (quali il dissesto fallimentare della Yellow Fluo o i rilievi tributari), ha operato una "mutazione del fatto" che ha illegittimamente dilatato il termine di prescrizione a danno degli incolpati.
Esclusa la natura "gestionale ed economica" dei fatti contestati, ne consegue che la fattispecie disciplinare ricade pienamente nell'alveo della previsione di cui all'art. 64, lett. d), RGF, soggetta alla prescrizione di quattro stagioni sportive.
Definito il quadro normativo, occorre procedere al computo dei termini per verificare la tempestività dell'azione disciplinare:
- Le condotte addebitate ai capi 1, 3 e 4 (riferite a Wackermann, Mitri e Ingrao) risultano interamente consumate tra l'ottobre e il dicembre dell'anno 2020.
- La condotta addebitata al solo Citracca al capo 7 (riferita ai De Bonis) si è esaurita nel marzo 2021.
- Ne deriva che l'ultima condotta materiale rilevante risale alla stagione sportiva 2021.
Ai sensi del citato art. 64 RGF, il termine di quattro stagioni sportive decorre dal termine della stagione in cui è stato commesso l'ultimo fatto. Di conseguenza:
- La prima stagione utile ai fini del computo è la stagione 2022;
- La seconda è la stagione 2023;
- La terza è la stagione 2024;
- La quarta è la stagione 2025.
Il termine ultimo e perentorio entro il quale la Procura Federale avrebbe dovuto avviare utilmente l'azione disciplinare è spirato, pertanto, il 31 dicembre 2025.
Nel caso che ci occupa, l'attività d'indagine della Procura Federale si è conclusa con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini solo in data 22 gennaio 2026, cui è seguita la notifica dell'intendimento di deferimento in data 3 e 4 febbraio 2026, e l'atto di deferimento formale in data 7 aprile 2026.
Tutti i summenzionati atti, idonei a interrompere la prescrizione nell'ordinamento federale, sono intervenuti in epoca successiva al 31 dicembre 2025, ossia quando il potere sanzionatorio della Federazione Ciclistica Italiana era già irrimediabilmente spirato per decorso del termine massimo stabilito dalla legge sportiva.
Né a diversa conclusione può giungersi ipotizzando un effetto sospensivo o di differimento legato alla pendenza del procedimento penale. Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte e degli organi di legittimità del CONI, il sistema della giustizia sportiva è improntato al principio di piena autonomia e separazione rispetto al procedimento penale.
L’omesso esercizio dell’azione disciplinare e la scelta della Procura Federale di attendere gli sviluppi del procedimento penale per oltre quattro anni dall'iscrizione della notitia criminis costituiscono una libera opzione strategica dell'organo inquirente che non può andare a detrimento del diritto del tesserato alla certezza dei rapporti giuridici e a un processo di ragionevole durata.
D'altronde, un adeguato soddisfacimento delle esigenze costituzionali di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio esclude che un soggetto possa essere esposto a sanzioni disciplinari a distanza di molti anni dai fatti, in assenza di espressi e tassativi istituti di sospensione del termine prescrizionale. (Corte Costituzionale Sentenza n. 260 del 29/12/2021 e Sentenza n. 41 del 13/03/2024).
L'azione disciplinare promossa nei confronti dei sigg.ri. Scinto Luca e Citracca Angelo deve, pertanto, essere dichiarata improcedibile per intervenuta prescrizione, con conseguente estinzione di entrambi i procedimenti.
I restanti motivi di gravame (attinenti alla decadenza dall'azione, alla nullità del deferimento per genericità dell'incolpazione, alla violazione delle garanzie del contraddittorio e al merito degli addebiti) rimangono assorbiti dalla pronuncia di prescrizione.
La natura preliminare ed estintiva della presente decisione impone la revoca immediata delle sanzioni pecuniarie e interdittive applicate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando sui reclami in epigrafe, avverso la decisione del Tribunale Federale di I Grado di cui al Comunicato Ufficiale n. 06 del 5 giugno 2026 così decide:
- Dispone la riunione dei procedimenti iscritti al n. 3/2026 R.G. e n. 4/2026 R.G. per connessione oggettiva e soggettiva parziale;
- Accoglie i reclami proposti e, per l'effetto, in totale riforma della decisione impugnata, dichiara l'estinzione dei procedimenti disciplinari a carico dei sigg.ri Scinto avverso la decisione del Tribunale Federale di I Grado di cui al Comunicato Ufficiale n. 06 del 5 giugno 2026 e Citracca Angelo per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 64, lett. d), del Regolamento di Giustizia Federale;
- Dispone la revoca immediata di ogni sanzione disciplinare, inibitiva e pecuniaria, irrogata a carico di entrambi i reclamanti con il provvedimento del Tribunale Federale del 5 giugno 2026.
Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla Procura Federale e alla Segreteria Organi di Giustizia della FCI per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2026.
Il Presidente Estensore
Avv. Gianclaudio Festa
Il Componente Relatore Il Componente
Avv. Massimiliano De Palma Avv. Duccio Panti
Depositata in Segreteria in data 9 settembre 2026.
Il Segretario
Avv. Marzia Picchioni
