Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 08 ottobre 2020 mediante piattaforma Microsoft Team, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti, Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI);
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.
Il Presidente avverte che la registrazione della riunione è vietata.
Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce
N. 06/2020 procedimento di deferimento nei confronti delLA SIG.RA ANGELA TESSITORE PRESIDENTE DELLA FLOWER BIKE ASD, DEL SIG. VALTER ONESTI, DEL SIG. GIANCARLO MILAN PRESIDENTE DELL’ASD TEAM CICLOTECA E DELL’ASD FLOWER BIKE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 03/2020
- Sig.ra Angela Cristina Tessiore nella qualità di Presidente della ASD Flower Bike per la violazione degli art. 1.1 e 2.1 del Regolamento di Giusitzia Federale oltre che le disposizionei regolamentari FCI discilinanti l’attività degli “atleti intellectual disability”, per avere la Sig.ra Angela Cristina Tessiore nalla qualità di Presidente pro tempore della ASD Flower Bike, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza anche morale che debbano improntare la condotta dei tesserati FCI, omesso di verificare la condizione del minore Andrea Spezzano, quale soggetto portatore di disabilità (Intellettiva e Relazionale) all’atto della richiesta e del successive avvnuto rilazcio del tesseramento per la ctg. Junior Sport agonistica (non avendone il minore Andrea Spezzano I requisiti previsti per tale categoria), nonostante tale condizione di disabilità fosse ben nota alla Società per esser stato atleta già dalla stessa tesserato per le stagioni sportive 2017, 2018 e 2019 nella ct. ID1 e C21 (quale atleta disabile).
- Sig. Valter Onesti per la violazione degli art. 1.1 e 2.1 del Regolamento di Giustizia Federale, oltre che le disposizioni regolamentari FCI disciplinanti l’attività degli atleti “intellectual disability per aver il Sig. Valter Onesti omesso ogni controllo sull’iscrizione dell’alteta minorenne Andrea Spezzano alla manifestazione agonistica denominate “5^ Prova Coppa Piemonte Ciclocross” organizzata dall’Asd Team Cicloteca, svoltasi a Lanzo (TO) il 04 gennaio 2020 così consentendo al medesimo di parteciparvi benchè le norme regolamentari FCI dispongano il contrario; per avere inoltre il 04 gennaio 2020 esperssamente dichiarato in una nota ad hoc allegata agli atti di gara, di aver effettuati i relativi controlli”
- Sig. Giancarlo Milan per la violazione degli art. 1.1 e 2.1 del Regolamento di Giustizia Federale, oltre che le disposizioni regolamentari FCI disciplinanti l’attività degli atleti “intellectual disability” per aver il Sig. Giancarlo Milan nella qualità di Presidente pro tempore dell’ASD Team Cicloteca, società organizzatrice della manifestazione agonistica denominate “5^ Prova Coppa Piemonte Ciclocross”, svoltasi a Lanzo (TO) il 04 gennaio 2020, omesso qualunque verifica relativamente alla partecipazione del minore Andrea Spezzano nonché per aver di fatto ratificato le dichiarazioni rese dai delegati, quali il tesserato Valter Onesti, in occasione della sottoscrizione degli atti di gara”
- Le Società Asd Flower Bike e Asd Team Cicloteca per la responsabilità diretta/oggettiva ai sensi dell’art. 1.8 lett. b) del Regolamento di Giustizia Federale.
NOMINATA relatrice l’Avv. Alessia Beghini che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Angela Cristina Tessiore, Valter Onesti, Giancarlo Milan e delle società Asd Flower Bike e Asd Team Cicloteca, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;
PRESENTE per l’U.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Petrella assistito dal segretario Sig. Alessandro Bezzi;
PRESENTI i deferiti Angela Cristina Tessiore e l’Asd Flower Bike assistiti dall’Avv. Massimo Rolla e il deferito Giancarlo Milan e l’Asd Team Cicloteca, assistiti dall’Avv. Cinzia Martinasso che assiste anche il Sig. Valter Onesti, assente sebbene ritualmente convocato;
Per la Procura Federale l’Avv. Giovanni Pretrella ripercorre l’atto di deferimento sottolineando e chiede la condanna per i deferiti Angela Cristina Tessiore quale Presidente della Asd Flower Bike, Giancarlo Milan quale Presidente dell’Asd Team Cicloteca, il deferito Valter Onesti e l’Asd Team Cicloteca e l’Asd Flower Bike all’ammonimento.
L’Avv. Massimo Rolla per i deferiti Angela Cristina Tessiore e l’Asd Flower Bike si riporta alla memoria difensiva del 01 ottobre 2020 depositata in giudizio a mezzo mail, e in udienza illustra in maniere dettagliata la stessa, sottolineando l’assoluta assenza di responsabilità da parte della propria assistista e quindi della Società Sportiva di cui è procuratore insistendo sull’assoluta mancanza di dolo e di colpa nell’attività svolta dai soggetti. Il difensore ha inoltre sollevato la presenza di un vulnus nei regolamenti federali che hanno comportato l'avvio del presente procedimento.
L’Avv. Martinasso per i deferiti Valter Onesti, Giancarlo Milan e l’Asd Team Cicloteca in difesa dei propri assistiti si riporta alla memoria difensiva depositata via mail in data 06/10/2020 viene ampiamente illustrata e conclude per l’assoluta assenza di responsabilità da parte dei propri assistiti.
Il Tribunale Federale I Sezione,
Alla luce di quanto sopra riportato assume la seguente decisione.
Il procedimento ha inizio da una segnalazione posta all’attenzione della Segreteria FCI datata 23 gennaio 2020 a mezzo mail con la quale il Segretario Generali FF Paolo Pavoni comunicava il comportamento dell’ASD Flower Bike ed in particolare richiamava la comunicazione di venerdì 3 gennaio 2020, a mezzo della quale il Presidente del Comitato Regionale Piemonte Giovanni Vietri segnalava, via mail, che l’atleta Spezzano Andrea della ASD Flower Bike, tesserato per la stagione 2020 nella categoria Junior Sport, era stato tesserato nella medesima società dal 2017 al 2019 nella categoria ID (Intellectual disability). Questa categoria a seguito del protocollo di intesa tra FCI e FISDIR (Federazione che si occupa della disabilità intellettiva) non può svolgere attività di tipo agonistico, perché allo stato non sono ancora previste per tali categorie delle attività agonistiche adatte.
Nel caso specifico la società ASD Flower Bike pur essendo a conoscenza della disabilità dell’atleta Spezzano Andrea ha comunque chiesto il tesseramento del ragazzo in una categoria agonistica amatoriale nella quale era prevista la possibilità di partecipare ad una attività, non contemplata per gli atleti con disturbi dello spettro autistico. Tale scelta, a parere della Procura, avrebbe potuto mettere a repantaglio la sicurezza dell’atleta e di quella degli alri partecipanti a manifestazioni agosnistiche dedicate agli Junior Sport.
In seguito ovvero in data 10 gennaio 2020, la FCI comunicava l’annullamento della tessera dell’atleta Andrea Spezzano tesserato come Junior Sport perché proveniente, negli anni precedenti, dalla categoria ID nella quale è prevista non solo un’attività ma anche una certificazione completamente diversa.
La difesa dei deferiti mettono in risalto l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il procedimento di deferimento.
In ogni caso viene precisato dalla difesa che, dalla data del tesseramento alla missiva del 10 gennaio 2020, Andrea risultava formalmente tesserato come “junior sport”, avendone tutti i requisiti richiesti, ragion per cui partecipava alla gara FCI tipo “CX” denominata “ 5° prova coppa piemonte ciclocross, organizzata dall'a.s.d. Team Cicloteca, svoltasi a Lanzo (To), il giorno 4 gennaio 2020, classificandosi peraltro 6° nella categoria Master Fascia 2.
In ordine alla questione tesseramento dalla documentazione acquisita in atti emerge come Andrea Spezzano in data 6 settembre 2019 veniva sottoposto a visita, ed otteneva, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 l'idoneità per la pratica agonistica dello sport ciclismo per la durata di mesi 12 dalla data della visita e non l’idoneità agonistica dello sport ciclismo ai sensi del DM 04 marzo 1993 adatto agli atleti disabili.
Questo certificato, infatti, è stato l’elemento che ha consentito il tesseramento nella categoria di appartenenza e quindi a partecipare alle competizioni sportive territoriali, regionali e nazionali, gareggiando.
Esaminata la documentazione della Procura, valutati gli argomenti e le prove poste a sostegno della memoria difesiva, in considerazione del comportamento assunto dai deferiti coinvolti nel caso segnalato, ritenuto che si è trattato di una situazione al limite del regolamento e che di fatto non si rilevano profili di dolo o colpa nel comportamento dei tesserati e conseguentemente delle società,
il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
manda assolti i tesserati Angela Cristina Tessiore quale Presidente della Asd Flower Bike, Giancarlo Milan quale Presidente dell’Asd Team Cicloteca, Valter Onesti e le società Asd Team Cicloteca e l’Asd Flower Bike.
N. 07/2020 procedimento di deferimento nei confronti del sig. CARLO ROSCINI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 01/2020
- “violazione dell’art. 1 commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Fedeerazione Ciclistica italiana, per aveere il Sig. Carlo Roscini, in spregio dei doveri di lealtà e correttezza morale che debbono improntare il comportamento dei tesserati:
- avvicinato in data 20 dicembre 2019 il sig. Gaetano Castellani, president della A.S.D. Santa Maria degli Angeli, tentando di indurlo a non presentarsi e a non partecipare all’assemblea elettiva straordinaria del Comitato Provinciale di Perugia, indetta per il successive 21 dicembre 2019;
- stazionato la mattina del 21 dicembre 2019 nei pressi dell’ingresso della Sede Regionale del Coni, in via Martiri dei Lager in Perugia intrattenendosi con diversi tesserati in procinto di entrare per partecipare all’assemblea, al fine di scoraggiarli ed indurli ad astenersi dalla partecipazione, costringendo il Consigliere Nazionale, dott. Federico Campoli, a dover vigilare affinchè I dirigenti federali potessero immediatamen te accedere alla sede di voto senza essere intratttenuti dal Roscini;
- raggiunto, in un secondo momento, nella stessa mattinata del 21 dicembre 2019, il sesto piano dell’edificio destinato a Sede Regionale del Coni, per trattenersi in prossimità della porta di ingress alla sal in cui si svolgevano le operazioni di verifica dei poteri ai fini della successive espressione del voto, senza averne titolo essendo privo di qualunque funzione o ruolo nell’ambito delle operazioni in corso;
- rivolto alla Dott.ssa Daniela Isetti, Vice Presidente Vicario della Federazioni Ciclistica Italiana, che titenendo inopportune il suo comportamento lo aveva invitatoad allontanari aìonde non iterferire con le operazioni di voto, le seguenti espressioni “…se mi rivolge ancora la parola la denuncio alla magistrature, non alla giustizia sportive ma alla magistrature ordinaria…”
NOMINATO relatore l’Avv. Massimo Rosso che espone i fatti del procedimento nei confronti del tesserato Roscini Carlo, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata;
PRESENTE per l’U.P.F. il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Petrella assistito dal Segretario Sig. Alessandro Bezzi;
PRESENTE il deferito sig. Carlo Roscini assistito dall’avv. Vincenzo Maccarone, ritualmente convocati;
Per la Procura Federale l’avv. Giovanni Petrella, insiste per quanto articolato nell’atto di deferimento e per le incolpazioni ivi descritte. In particolare a titolo di emendatio dell’atto di deferimento predisposto chiede di valutare, in sede di eventuale irrogazione della sanzione, la condizione che il deferito è soggetto recidivo per analoghi fatti di cui già vi è stata decisione da parte degli organi di giustizia federale trattandosi, peraltro, di recidiva specifica. Insiste per l’accoglimento dell’atto di deferimento e chiede l’applicazione della sanzione dell’inibizione a mesi sei aumentata per la recidiva a mesi nove.
L’Avv. Maccarone per il Sig. Carlo Roscini, si rimette al Tribunale per la contestata recidiva formulata con l'emendatio odierna da parte della P.F., confuta l’atto di deferimento e in particolare i singoli punti di cui alla lettera a) della contestazione: con riferimento al punto 1 ribadisce la posizione del sig. Castellani non come “vittima” del comportamento del sig. Roscini quanto invece soggetto attivo in contrasto con lo stesso. Quanto al punto 2 nessuna responsabilità si può ravvisare in capo al Roscini in quanto lo stazionare nei pressi della sede regionale del CONI, senza alcuna prova di effettiva pressione o induzione alla partecipazione all’assemblea, non concretizza alcuna violazione disciplinare; quanto al punto 3 specifica che la contestazione è priva di qualsiasi pregio giuridico disciplinare e la presenza in prossimità della porta d’ingresso da parte del sig Roscini può concretizzare esclusivamente una situazione di “fastidio o inopportunità”, ma nessuna attività ha turbato le operazioni di verifica poteri; quanto al punto 4) considerati i rapporti non idilliaci tra la dott.ssa Isetti e il Sig. Roscini la difesa insiste sul confronto tra gli stessi in maniera paritaria ma senza la concretizzazione di atteggiamenti minacciosi o intimidatori. Inoltre l’avvertimento di rivolgersi alla magistratura ordinaria non concretizza mai un’ipotesi di minaccia, pertanto, conclude con la richiesta di assoluta non colpevolezza del proprio assistito. Chiede l’assoluzione e si rimette al tribunale per la valutazione della richiesta di recidiva oggi contestata e delle singole contestazioni ed eventuali diminuzioni sanzionatorie sulla base della valutazione delle stesse e anche come tipologia di sanzione.
Il Tribunale Federale I Sezione,
Alla luce di quanto sopra riportato assume la seguente decisione.
Il procedimento disciplinare n. 07/2020 trae origine dall’esposto presentato dalla Dott.ssa Daniela Isetti, nella qualità di Vice Presidente Vicario F.C.I., inerente “Assemblea Provinciale C.P. Perugia”, relativamente a comportamenti, contrari agli obblighi di correttezza e lealtà sportiva, messi in atto dal tesserato Sig. Carlo Roscini prima della suddetta assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche del comitato provinciale di Perugia FCI.
Nella segnalazione la dott.ssa Isetti riferiva che nei giorni precedenti detta assemblea, aveva ricevuto delle segnalazioni da parte di dirigenti di società umbre che comunicavano che il Roscini aveva loro telefonato o li aveva incontrati direttamente cercando di convincerli a non andare a votare per il predetto rinnovo delle cariche federali provinciali.
Riferiva, inoltre la stessa, che il giorno delle votazioni 21.12.2019 il Roscini si era presentato presso il palazzo del CONI di Perugia, sede di voto, e stazionando all’esterno prima ed all’interno poi aveva parlato con diversi presidenti di società.
Riferiva la dott.ssa Isetti che lei stessa aveva potuto notare il giorno delle votazioni presidenti di società insieme al Roscini che pur avendo il diritto al voto non si presentavo per votare.
Inoltre a seguito di una esplicita richiesta da parte della dott.ssa Isetti al Roscini di allontanarsi dalla sede deputata alla operazioni di voto lo stesso si rivolgeva alla stessa in malo modo, alzando la voce, e minacciandola che se gli rivolgeva ancora la parola l’avrebbe denunciata alla magistratura ordinaria e non a quella sportiva.
Stante i suddetti comportamenti da parte del Roscini doveva intervenire il segretario generale dott. Pavoni il quale doveva spiegare al Roscini che non poteva sostare nei locali sede di assemblea e lo invitava ad allontanarsi, cosa che il Roscini faceva posizionandosi in un area adiacente le ascensori che portavano alla sala sede di votazione.
L’UPF istruiva il procedimento e sentiva in data 04.02.2020 il sig. Roscini che dava una sua versione dei fatti, sostenendo che non voleva ostacolare le operazioni di voto e si era presentato pensando di poter fare lui stesso o il segretario o il presidente dell’assemblea elettorale come previsto dal Regolamento Organico.
Ribadiva che i propri toni erano sempre stati pacati, che si era recato in quella zona di voto perché doveva parlare con alcuni presidenti per delle causa di giustizia sportiva che li vedeva interessati entrambi che non pensava di arrecare disturbo.
L’UPF sentiva inoltre i sigg.ri Sauro Pioppi, Marcello Bernaccia, Alberto Stefanecchia, Federico Campoli, Gaetano Castellani e la dott.ssa Isetti che confermavano la tesi accusatoria.
All’esito delle verifiche esperite e dell'esame del materiale acquisito, veniva emesso, in data 25.06.2020, avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento nei confronti del tesserato FCI Roscini Carlo.
In data 31.07.2020 l’UPF chiedeva il deferimento per il predetto tesserato, per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza morale che debbono contraddistinguere il comportamento dei tesserati.
Il Tribunale ritiene di applicare la contestata recidiva in considerazione dei precedenti in termini da parte del Roscini.
Le difese hanno messo in luce sitauzioni che potevano avere diverse chiavi di lettura, ma non sicuramente fatti sanzionabili ai sensi dell’art. 1, co 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FCI.
I comportamenti contestati al sig. Roscini nei primi tre punti dell’atto di deferimento, per come dallo stesso riferito e per come riscontrato dal Tribunale, evidenziano un’atteggiamento di disturbo e poco consono ad un soggetto che ha fatto per oltre vent’anni il Presidente del Comitato Regionale FCI Umbro, con notevole impatto nei confronti delle società, ma sicuramente ha violato solo parzialmente, a parere di questo Tribunale al punto 1 ed al punto 4, i precetti dell’art. 1 Regolamento di Giustizia FCI.
Nel merito, pertanto, ed in relazione ai punti del capo di incolpazione 2 e 3, il Tribunale ritiene non ravvisa alcun aspetto di illecito disciplinare.
Viceversa il Tribunale, in merito ai punti n. 2) n. 4) dell’atto di deferimento, ravvisa una violazione dei precetti dell’art. 1 Regolamento di Giustizia FCI.
Il sig. Roscini ha tentuto nei confronti della Dott.ssa Daniela Isetti, Vice Presidente Vicario F.C.I., un comportamento non edificante e dal quale doveva, assolutamente, astenersi.
Sono, pertanto, da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal tesserato Carlo Roscini, in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di soggetto che ricopre le più alte cariche federali.
Questo denota poca attenzione da parte del Roscini dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti della F.C.I.
Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. Roscini ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all’art. 1 del Regolamento di Giustizia, secondo cui “[omissis]…altro sogetto tesserato che svolge attività federale, sono tenuti ad osservare una condotta, sia individuale che associativa, conforme ai principi della lealtà, della rettidune e della correttezza anche morale [omissis]”.
Per quanto riguarda il tesserato Roscini deve essere sanzionato per avere tenuto un comportamento poco corretto se non minaccioso nei confronti della dott.ssa Isetti
Per tale motivo le responsabilità del Sig. Roscini a mesi uno di inibizione.
Il Tribunale Federale I Sezione,
P.Q.M.
commina al sig. Roscini Carlo la sanzione complessiva dell'inibizione per mesi tre (3), compresa la contestata recidiva, da ogni attività.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
data di pubblicazione: 08/10/2020