1^ sezione – Dispositivo del Comunicato n. 1 del 19/12/22

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 19/12/22 a Roma (ore 15.00), presso la sede federale, presenti: il Presidente, Avv. Carlo Carpanelli, i Componenti, Avv. Angela Busacca e Avv. Alessandro Magni, nonché il Segretario, Avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI).

    La Corte Federale d’Appello -I Sezione- FCI ha assunto il seguente provvedimento:

     

    RG. N. 1/22 RICORRENTE Sig. Bruno Sanetti COMUNICATO UFFICIALE N. 06 DEL 09/11/22

    VISTO il reclamo depositato dal Sig. bruno Sanetti in data 22/11/22; 

     

     VISTO l’art. 45 co. 8 reg. di giustizia e disciplina dispone come segue:

     

    definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1/22 appello in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale sez. I con comunicato del 06/22 del 09/11/22 sul reclamo presentato dal solo Sig. Bruno Sanetti applica la sanzione della sospensione di mesi tre (fino al 09/02/23) ed euro 400,00 di ammenda.

    Conferma nel resto il provvedimento gravato.

    Vista la particolare complessità della controversia fissa in dieci giorni il deposito della motivazione.

     

    Il Presidente

    Avv. Carlo Carpanelli

     

    I componenti

    Prof. Avv. Angela Busacca

    Avv. Alessandro Magni

     

    Data di pubblicazione: 19/12/22

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    Federciclismo

    Federazione Ciclistica Italiana





    N.° 1 del 2022

    20 Dicembre, 2022

    1^ sezione - Dispositivo del Comunicato n. 1 del 19/12/22

    Comunicato N. 1 del 20/12/22

    Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 19/12/22 a Roma (ore 15.00), presso la sede federale, presenti: il Presidente, Avv. Carlo Carpanelli, i Componenti, Avv. Angela Busacca e Avv. Alessandro Magni, nonché il Segretario, Avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI).

    La Corte Federale d’Appello -I Sezione- FCI ha assunto il seguente provvedimento:

     

    RG. N. 1/22 RICORRENTE Sig. Bruno Sanetti COMUNICATO UFFICIALE N. 06 DEL 09/11/22

    VISTO il reclamo depositato dal Sig. bruno Sanetti in data 22/11/22; 

     

     VISTO l’art. 45 co. 8 reg. di giustizia e disciplina dispone come segue:

     

    definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1/22 appello in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale sez. I con comunicato del 06/22 del 09/11/22 sul reclamo presentato dal solo Sig. Bruno Sanetti applica la sanzione della sospensione di mesi tre (fino al 09/02/23) ed euro 400,00 di ammenda.

    Conferma nel resto il provvedimento gravato.

    Vista la particolare complessità della controversia fissa in dieci giorni il deposito della motivazione.

     

    Il Presidente

    Avv. Carlo Carpanelli

     

    I componenti

    Prof. Avv. Angela Busacca

    Avv. Alessandro Magni

     

    Data di pubblicazione: 19/12/22

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