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F.C.I.
Commissione Nazionale Giudici Di Gara
REGOLAMENTO TECNICO DEI
COMMISSARI DI GARA
Approvato dal Consiglio
Federale il 27 novembre 2008
Ultime modifiche approvate dal C.F. il 17 Febbraio 2009
Ratificato dalla Giunta C.O.N.I. in data 9 Marzo 2009
TITOLO I
Art. 1
I Commissari di Gara del ciclismo sono sottoposti alla disciplina ed
al controllo del Consiglio Federale della F.C.I., esercitati dalla
Commissione Nazionale e dalle Commissioni Regionali. La composizione e
le funzioni delle medesime sono stabilite dal Regolamento Organico della
F.C.I.
Art. 2
I Commissari di gara hanno il diritto di:
a) avere tutte le facilitazioni che la F.C.I. riuscirà ad ottenere da
Enti pubblici e privati
b) esprimere il proprio parere in materia di controllo tecnico ed
organizzativo delle corse;
c) ricevere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei
servizi da essi espletati, nella misura stabilita dal Consiglio Federale
su proposta della Commissione Nazionale;
d) partecipare agli esami per il passaggio di categoria secondo le norme
in proposito stabilite;
e) esprimere, allo scadere del mandato della Commissione Nazionale,
l’indicazione circa i Commissari di gara da nominare da parte del
Consiglio federale nella nuova Commissione Nazionale, secondo le
modalità stabilite nell’allegato A, che forma parte integrante del
presente Regolamento
f) vedersi contestare le eventuali mancanze di carattere tecnico
comportamentale.
Art. 3
I Commissari di gara hanno il dovere di:
a) tenersi aggiornati sullo Statuto e i Regolamenti della F.C.I. ed ogni
altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali, ed osservare
gli stessi;
b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e
moralità;
c) astenersi dall’adire vie legali contro terzi appartenenti
all’organizzazione federale, salvo il caso di espressa autorizzazione
concessa dal Consiglio Federale su richiesta avanzata tramite la
Commissione Nazionale;
d) svolgere i servizi per i quali vengono designati dagli Organi
competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza
maggiore;
e) conservare il segreto d’ufficio relativo alle deliberazioni assunte
nelle riunioni di Giuria;
f) instaurare con i Colleghi un rapporto di leale e schietta
collaborazione;
g) tenere i contatti con la Commissione Nazionale/ Regionale Commissari
di gara di appartenenza;
h) partecipare ai Convegni regionali annuali. La C.R.G.G. può adottare i
provvedimenti di carattere tecnico-disciplinare previsti dall’Art. 31
nei confronti degli assenti ingiustificati;
i) versare la quota di tesseramento prevista dalla F.C.I.
j) informare tempestivamente la Commissione di propria giurisdizione di
eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee. Le
C.R.G.G. provvederanno a darne notizia alla C.N.G.G.
k) astenersi dall’esprimere pubblicamente giudizi sull’operato dei
colleghi e avere rapporti diretti su argomenti tecnico-organizzativi,
anche formali, con gli altri organi federali.
l) indossare la divisa regolamentare secondo le disposizioni emanate
dalla C.N.G.G. La divisa dovrà essere indossata esclusivamente per
l’espletamento dei servizi nazionali/regionali.
Art. 4
Ai Commissari di gara è vietato prestare servizio in gare non
approvate o non autorizzate dalla F.C.I. Se in servizio attivo, è
altresì vietato:
a) fare in pubblico o in privato od alla stampa dichiarazioni in ordine
alle gare nelle quali hanno prestato servizio, salvo le consuete
informazioni, sulle deliberazioni adottate dalla giuria, secondo le
norme a riguardo emanate;
b) tesserarsi e svolgere attività agonistica o tecnica presso società
ciclistiche affiliate alla F.C.I.
c) svolgere le funzioni non consentite dallo Statuto e dal Regolamento
Organico della FCI.
d) è altresì vietato ai componenti delle CRGG e della CNGG svolgere
servizio di Commissario su designazione della propria commissione,
tranne nell’impossibilità verificatisi nell’imminenza della gara, di
ricoprire in altro modo un ruolo all’interno della giuria.
TITOLO II
INQUADRAMENTO
Cap. I : RUOLI
Art. 5
Nella categoria dei Commissari di Gara si accede mediante esami.
Possono essere ammessi nella categoria i cittadini italiani, o stranieri
con residenza in italia, in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e
b) dell’Art. 29 dello Statuto federale.
Non possono svolgere le funzioni di Commissario di Gara coloro che
ricoprono le cariche incompatibili, previste dallo Statuto della FCI.
Coloro che si trovino a rivestire cariche incompatibili con le funzioni
di Commissario saranno posti nella posizione di aspettativa.
Art. 6
I Commissari di gara si suddividono:
1 - Per categoria:
• Commissari Internazionali UCI
• Commissari Nazionali UCI (cat. ad esaurimento)
• Nazionali
• Regionali
2 - Per specialità:
a) Strada, Pista, Ciclocross
b) Fuoristrada ( MTB, Trial e BMX)
Art. 7
I Commissari di Gara possono essere:
a) IN RUOLO, fino al compimento del 70° anno di età
b) IN ASPETTATIVA, nei casi indicati nel successivo art. 19, e nei casi
di incompatibilità previsti dallo Statuto Federale (Art. 28, commi 7 e
8)
c) IN RUOLO NON ATTIVO, se hanno superato il 70°anno di età.
I Commissari in aspettativa non possono essere designati in servizio
nelle gare ma possono essere comandati ad altri incarichi a criterio
della Commissione Commissari di Gara, Nazionale o Regionale, o della
F.C.I.
Cap. II : ESAMI
Art. 8
Per poter sostenere gli esami per Commissario di Gara regionale
occorre:
a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 50° nell’anno
solare dell’esame;
b) possedere un titolo minimo di studio pari alla scuola dell’obbligo;
c) essere dichiarato attraverso visita medica idoneo a svolgere le
funzioni di Commissario di Gara;
d) presentare domanda alla Commissione Regionale competente, corredata
da foto formato tessera, certificato medico di idoneità, certificato di
nascita, titolo di studio, certificato penale generale (o
autocertificazione, ove prevista).
Art. 9
La domanda di cui all’articolo precedente va presentata, nel
rispetto delle modalità appositamente impartite, alla Commissione
Regionale la quale deciderà sull’accettazione o meno entro dieci giorni
dalla data di presentazione. Avverso la decisione di rigetto della
domanda è ammesso ricorso, da presentarsi entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione, al Comitato Regionale, il cui giudizio
definitivo, dovrà essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento
del ricorso.
Art. 10
Con l’accettazione della domanda il richiedente si intende
automaticamente iscritto al corso teorico di preparazione che dovrà
frequentare per almeno i 2/3 delle ore di lezione previste per esserre
ammesso agli esami.
Art. 11
Gli esami, che si svolgeranno con le modalità emanate, anno per
anno, dalla C.N.G.G, dovranno essere sostenuti davanti ad una
Commissione formata da un Commissario di Gara, in qualità di Presidente,
designato dalla CNGG, dal Presidente o da un Componente del Comitato
Regionale, dal Presidente della Commissione Regionale Commissari di Gara
e, eventualmente, da un rappresentante della Commissione Regionale dei
Direttori di Corsa e Organizzazione. Le mansioni di Segretario saranno
svolte dal Segretario della C.R.G.G.
La Commissione esaminatrice giudicherà idoneo o non idoneo il candidato.
L’esito degli esami dovrà essere reso noto ai candidati al termine della
prova previa apposizione di firma sul verbale. Il candidato non idoneo
può ricorrere entro dieci giorni alla Commissione Nazionale Commissari
di Gara. E’ consentito al candidato non idoneo di ripresentarsi agli
esami nella sessione successiva. Non potrà più essere ammesso agli esami
il candidato che non ha superato la prova per due volte.
Superati gli esami, si acquisisce il diritto ai due anni di prova per la
conferma nel ruolo regionale.
L’ingresso nella categoria di Commissario di Gara Regionale è
perfezionato con il rilascio gratuito della prima tessera da parte della
F.C.I., previa ratifica dell’esame da parte della CNGG
Di norma i neo Commissari dovranno essere designati in servizio, per il
primo anno, nella sola qualità di Componente. Al termine del secondo
anno, se la media dei giudizi espressi sui servizi svolti è inferiore a
sufficiente, il Commissario potrà essere dichiarato non idoneo, con
provvedimento motivato della CRGG, e dimesso d’ufficio. Contro la
decisione della CRGG di negare la conferma in ruolo è ammesso ricorso
alla C.N.G.G. entro trenta giorni dalla comunicazione scritta.
Art. 12
Per essere ammessi a sostenere gli esami per Commissario Nazionale,
occorre:
a) essere Commissario di Gara regionale con almeno quattro anni di
tesseramento;
b) non essere stato colpito nell’ultimo anno, da alcun provvedimento di
diffida o sospensione (di cui all’ Art. 31), fermo restando il possesso
dei requisiti previsti dall’ Art. 5, primo comma;
c) presentare domanda alla propria Commissione Regionale - nei termini e
con le modalità precisate dall’apposito bando di concorso, approvato dal
Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale - la quale la
trasmetterà, con parere motivato, favorevole o contrario, alla CNGG.
Avverso il mancato accoglimento della domanda di ammissione, può essere
presentato ricorso, da parte dell’interessato al Consiglio Federale
entro 15 giorni dalla pubblicazione sull’Organo Ufficiale della F.C.I.
dei nominativi ammessi al corso.
Art. 13
Il corso di preparazione e gli esami per ottenere il titolo di
Commissario Nazionale si svolgeranno secondo le modalità emanate
attraverso il Bando di Concorso, unitamente alle altre disposizioni
stabilite dalla CNGG e pubblicate sull’Organo Ufficiale.
Art. 14
La segnalazione all’U.C.I. dei Commissari Nazionali candidati a
sostenere gli esami per Commissario Internazionale della U.C.I. viene
effettuata dal Consiglio Federale su indicazione della C.N.G.G.
I candidati devono:
a) possedere i requisiti indicati dalle norme emanate in proposito dalla
U.C.I.
b) essere individuati dalla C.N.G.G. sulla base di valutazioni tecniche
e comportamentali, eventualmente accertando tramite l’effettuazione di
un pre-esame la conoscenza delle normative e della lingua straniera
richiesta.
Cap. III ALBI
Art. 15
Ogni anno, entro il mese di marzo la Commissione Nazionale
pubblicherà l’Albo dei Commissari Internazionali U.C.I. e dei Commissari
Nazionali – in ruolo, in aspettativa ed in ruolo non attivo - in forza
per l’anno in corso.
Art. 16
Ogni anno, entro il mese di marzo, le Commissioni Regionali
pubblicheranno l’Albo dei Commissari di Gara - in ruolo, in aspettativa
ed in ruolo non attivo - in forza per l’anno in corso.
Art. 17
Nell’ambito degli albi dei Commissari di Gara la Commissione
Nazionale e quelle Regionali provvederanno alla classificazione, a
carattere interno, nei ruoli particolari di Presidente di Giuria, di
Componente di Giuria (con specificazione dell’eventuale idoneità al
servizio in moto) e di Commissario di Arrivo. Tale classificazione può
essere modificata, a criterio delle Commissioni, in base agli elementi
acquisiti, anche nel corso dell’anno.
Cap. IV: TESSERAMENTO
Art. 18
Tutti i Commissari sono tenuti al rinnovo della tessera entro il 31
dicembre antecedente il periodo di validità della medesima, salvo
proroghe espressamente concesse dal Consiglio Federale.
Il rinnovo dovrà essere perfezionato con il versamento della relativa
quota alla F.C.I. e la consegna nei 15 giorni successivi dell’
attestazione di pagamento alla CRGG.
L’ inadempienza, nei termini previsti, a quanto sopra, può comportare la
sospensione dai servizi per l’intero anno. Il Commissario che non
rinnovi la tessera per due anni consecutivi viene dichiarato, in maniera
inappellabile, definitivamente escluso dalla categoria”.
I Commissari di gara potranno essere riammessi – non più di una volta -
nella categoria dal Consiglio federale a domanda e con parere non
vincolante della Commissione Nazionale Commissari di gara.
E’ compito della CRGG ritirare le attestazioni di versamento della quota
di rinnovo tessera e comunicare alla CNGG, nei tempi annualmente fissati
da quest’ultima, l’elenco dei Commissari tesserati e le relative
posizioni.
TITOLO III
CONGEDI E ASPETTATIVE
Art. 19
Congedi
Il Commissario di gara iscritto negli albi di cui ai precedenti
artt. 15 e 16 può richiedere alla Commissione (Regionale o Nazionale,
secondo la categoria) dei periodi di congedo, i quali, nel corso
dell’anno, non possono superare complessivamente 60 giorni.
Aspettative
Per motivi di salute o per altre motivate ragioni, può essere
richiesta l’aspettativa per un massimo di sei mesi in un anno; eventuali
deroghe a tale limite per particolari motivi (gravidanza o puerperio,
formazione professionale, gravi motivi familiari o di salute) saranno
esaminate di volta in volta.
Nel caso tale richiesta venga inoltrata da un Commissario Internazionale
si intende estesa anche per le designazioni U.C.I.
La richiesta di aspettativa motivata da ragioni di salute deve essere
accompagnata da un certificato medico dal quale deve espressamente
risultare la durata della impossibilità a svolgere servizi. La C.N.G.G.
darà notizia alla C.R.G.G. competente delle aspettative accordate.
Nel caso di periodi di aspettativa di durata pari o superiore a due anni
i Commissari di gara dovranno sostenere, per rientrare in servizio, un
colloquio con la C.R.G.G., se Regionale, o con la C.N.G.G., se
Commissario Nazionale, per accertarne il livello di aggiornamento
tecnico.
TITOLO IV
SERVIZI
Art. 20
I Commissari Internazionali vengono, di norma, designati in servizio
nelle gare internazionali, secondo le modalità previste dal Regolamento
UCI. Se necessario possono essere utilizzati dalla CNGG nelle gare
nazionali e, ove diano la propria disponibilità, nelle gare regionali su
designazione della CRGG.
I Commissari Nazionali possono essere designati in servizio nelle gare
nazionali ed internazionali che si svolgono in Italia e nelle gare
regionali; se in servizio attivo, non possono rifiutare di svolgere i
servizi regionali, se non con giustificate motivazioni, pena la non
designazione nelle gare nazionali o internazionali.
I Commissari Regionali sono designati in servizio nelle gare regionali.
Possono essere designati dalle CRGG in gare Nazionali o Internazionali
per delega della Commissione Nazionale.
La C.N.G.G. e le C.R.G.G. procedono alle designazioni sulla base di
programmi approvati, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento
Tecnico della F.C.I., dagli organismi tecnici nazionali o regionali. Di
dette approvazioni, le Commissioni stesse sono tenute ad accertare la
sola regolarità formale.
La qualifica di Commissario di Gara non comporta il diritto di essere
effettivamente designato in servizio.
Art. 21
La Commissione Nazionale può delegare, per casi particolari, ad una
Commissione Regionale la designazione totale o parziale dei servizi per
una gara nazionale.
Art. 22
La designazione in servizio deve essere inviata nel più breve tempo
possibile. La mancata comunicazione di rinuncia deve essere interpretata
quale accettazione.
Il Commissario di Gara designato in servizio non può rifiutare il
servizio stesso se non per giustificati motivi e deve notificare
l’impedimento alla Commissione che lo ha designato entro tre giorni dal
ricevimento della comunicazione; se tale impedimento si verificasse
successivamente, se ne dovrà dare immediata comunicazione telefonica con
successiva conferma per iscritto. Se l’impedimento dovesse verificarsi
nelle quarantotto ore precedenti al servizio, dovrà essere avvertito il
Presidente di Giuria, il quale è autorizzato a provvedere alla
sostituzione, dandone successiva comunicazione alla Commissione che lo
ha designato.
Il Commissario designato in servizio, che lo abbia accettato e non si
sia presentato per svolgerlo, se non impedito da causa di forza maggiore
riconosciuta è passibile dei provvedimenti di cui al successivo articolo
31.
Qualora lo stesso rifiutasse due servizi nello stesso anno senza un
motivo ritenuto giustificato dalla Commissione designante, con relativa
informazione scritta all’interessato sarà esonerato dai servizi per
tutta la stagione agonistica. L’assenza non giustificata ha valore di
nota di demerito.
Art. 23
Il Commissario Nazionale designato in servizio dalla Commissione
Nazionale informerà di tale designazione la Commissione Regionale di
propria giurisdizione, per evitare di essere designato in gare
regionali. In ogni caso la designazione per una gara nazionale ha la
precedenza su una eventuale designazione per una gara regionale.
Il Commissario di Gara che ha accettato un servizio deve adempierlo nel
modo più solerte e corretto osservando e facendo osservare le norme
regolamentari e le disposizioni degli Organi Federali. Deve collaborare
con i colleghi alle decisioni della giuria e non può lasciare il locale
ove ha luogo la riunione se non dopo aver firmato i verbali debitamente
compilati.
Art. 24
I Presidenti di Giuria, o il componente italiano ove il Pdg sia
stato designato dall’ UCI, debbono inviare all’organo omologante, entro
sette giorni dalla effettuazione della gara, la documentazione stabilita
dalla normativa vigente. Essi invieranno inoltre alla Commissione che li
ha designati, nei modi e nei tempi da questa indicati, i rapporti di
valutazione sull’operato dei colleghi di giuria.
Art. 25
Le Commissioni che designano i servizi hanno facoltà di inviare alla
gara un loro rappresentante, il quale dovrà redigere un rapporto
riservato sull’operato della Giuria.
Art. 26
Le Commissioni Regionali hanno l’obbligo di riunirsi almeno una
volta al mese per procedere, oltre che alle designazioni in servizio per
le prossime gare, anche all’attribuzione dei giudizi sulla base dei
rapporti di valutazione pervenuti per ogni singola gara. Non è
consentito procedere all’attribuzione dei giudizi se tutti gli atti
della gara non sono pervenuti alla Commissione.
Art. 27
I giudizi sull’operato dei Commissari sono espressi in sede
nazionale e regionale con i criteri e le modalità stabilite dalle
Commissioni. Il Presidente di Giuria che non abbia inviato i rapporti di
valutazione o che li abbia inviati incompleti e si rifiuti di
integrarli, è passibile dei provvedimenti di cui al successivo articolo
31.
Art. 28
Sia i rapporti di valutazione, che i giudizi espressi e le schede
personali contenenti giudizi debbono essere custoditi rigorosamente e ne
possono prendere visione solo il Presidente ed i Componenti delle
Commissioni Nazionali e Regionali.
Art. 29
La Commissione Nazionale e le Commissioni Regionali hanno la facoltà
di non designare temporaneamente in servizio un Commissario per
comprovata inefficienza tecnica, dandone comunicazione all’interessato.
Art. 30
Il funzionamento delle Commissioni Regionali è disciplinato dalle
norme predisposte dalla Commissione Nazionale ed allegate al presente
Regolamento, alla cui osservanza le C.R.G.G. sono inderogabilmente
tenute.
TITOLO V
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Art. 31
Esclusivamente per errori tecnici commessi in servizio o per
violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, possono
essere adottati dalla rispettiva Commissione Regionale, se di qualifica
Regionale o dalla Commissione Nazionale se di qualifica Nazionale o
Internazionale, i seguenti provvedimenti :
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a termine dai servizi.
Le sanzioni sopra indicate non potranno essere applicate se gli addebiti
relativi non sono stati notificati riservatamente agli interessati, con
facoltà di far pervenire, nel termine di 15 giorni, le controdeduzioni
scritte.
Art. 32
L’ammonizione e la diffida possono essere inflitte per una sola
volta in un anno; il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto
all’interessato. Dopo tali comunicazioni verrà inflitta la sospensione a
termine fino ad un massimo di sei mesi. Qualora tali provvedimenti
riguardino i Commissari Nazionali utilizzati nelle gare regionali, le
C.R.G.G. dovranno darne immediata comunicazione alla C.N.G.G.
Nei casi di violazione delle norme contenute nel Regolamento di
Giustizia Federale dovrà essere inoltrata denuncia alla Procura
Federale, direttamente per quanto riguarda la C.N.G.G., tramite la
C.N.G.G. per quanto riguarda le C.R.G.G.
La Commissione Nazionale e le Regionali possono, quando motivi di
opportunità lo richiedano, revocare i servizi già attribuiti.
TITOLO VI
ACCERTAMENTI SANITARI
Art. 33
I Commissari di Gara, nell’ anno solare in cui compiono 55 anni di
età (esclusivamente per componenti su moto), 60, 65, 67 e 69 anni,
devono sottoporsi a visita medica di controllo della idoneità a svolgere
servizi. Per i soli Componenti su moto la visita dovrà essere effettuata
presso un centro di medicina dello sport o da un medico F.M.S.I.
Il certificato di idoneità deve essere inoltrato alla C.N.G.G., tramite
la C.R.G.G. di appartenenza, all’atto del rinnovo della tessera.
Il Commissario di Gara che venga dichiarato fisicamente non idoneo sarà
collocato in ruolo non attivo o in aspettativa fino alla presentazione
di un successivo certificato medico di idoneità.
Coloro che non si sottoporranno alle visite mediche stabilite dal
presente articolo, saranno collocati in aspettativa fino
all’effettuazione delle visite medesime.
La collocazione in aspettativa comporta l’esclusione dalle designazioni
in servizio, sia regionali che nazionali.
Art. 34
Quando valutazioni oggettive ne evidenzino la necessità la CNGG può
richiedere al Commissario di Gara di sua iniziativa o su richiesta della
CRGG un’ulteriore visita medica da effettuarsi come previsto nell’ Art.
33.
Art. 35
Avverso il provvedimento di cui all’art. 34, l’interessato può
ricorrere entro 15 giorni dalla data di comunicazione al Consiglio
Federale che delibererà definitivamente sentita la Commissione Nazionale
Commissari di Gara.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36
Le norme contenute nel presente Regolamento possono essere modificate
dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale.
Norma finale: il presente regolamento entrerà in vigore a seguito
dell’approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI.
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
COMMISSARI DI GARA
Art. 1) La Commissione Nazionale Commissari di Gara è composta dal
Presidente e da quattro Componenti, di cui uno è nominato Segretario
nella riunione di insediamento. Essa è nominata dal Consiglio Federale,
secondo le modalità precisate nell’art. 17 del Regolamento Organico.
Essa ha il compito di regolamentare e coordinare l’ attività dei
Commissari di Gara nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento
Organico della F.C.I.
Deve essere convocata almeno otto volte l’ anno o quando il Presidente,
o la maggioranza dei componenti, lo ritenga opportuno. La Commissione è
validamente costituita con qualunque numero di intervenuti e delibera a
maggioranza dei presenti.
Il voto del Presidente è decisivo in caso di parità di voti. Al termine
di ogni riunione deve essere redatto specifico verbale da conservare
agli atti.
La C.N.G.G. deve convocare almeno una volta l’ anno una riunione dei
Presidenti delle C.R.G.G., per comunicazioni di carattere tecnico e
amministrativo, concernenti l’ attività funzionale delle Commissioni
Regionali.
Eventuali carenze riscontrate nell’attività delle Commissioni regionali
saranno segnalate ai Comitati regionali competenti.
Art. 2) La Commissione ha il compito di designare le Giurie per le
corse iscritte nei calendari nazionali e internazionali.
La lettera di designazione dovrà essere inviata contemporaneamente al
Presidente di Giuria ed ai Componenti. Di massima, almeno dieci giorni
prima della gara dovrà essere fatto pervenire al Presidente di Giuria, a
cura della Struttura competente, il programma approvato.
Art. 3) La Commissione ha la facoltà di accertarsi, corsa per corsa,
del comportamento della Giuria. Per tale accertamento, si avvarrà, con
la riservatezza più assoluta, degli stessi suoi componenti o dei
Commissari designati. Il suddetto accertamento è considerato servizio a
tutti gli effetti e ne dovrà essere redatto rapporto riservato da
conservarsi agli atti della Commissione.
Art. 4) I servizi assegnati, così come ogni altro elemento,
(rilievi, provvedimenti, ecc.) dovranno essere riportati sulla scheda
personale che sarà compilata ed aggiornata a cura e responsabilità del
Segretario della Commissione o di altro Componente. A corsa omologata le
schede personali devono essere aggiornate con il giudizio attribuito.
Art. 5) I giudizi sul comportamento dei Commissari di Gara devono
riferirsi al “servizio prestato”. Essi dovranno essere basati, per
quanto riguarda i Componenti della Giuria sull’esame del rapporto del
Presidente di Giuria. Il giudizio sul Presidente di Giuria dovrà essere
espresso dalla Commissione collegialmente in base al verbale di gara ed
al rapporto all’Organo omologante.
Art. 6) Qualsiasi rilievo per fatti di rilevanza TECNICA che abbia
portato ad un giudizio assolutamente negativo dovrà essere contestato
all’interessato in via assolutamente riservata a mezzo lettera
raccomandata o per via telematica con avviso di ricezione. L’interessato
avrà 15 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Di tutti i
provvedimenti adottati la Commissione dovrà informare, entro dieci
giorni, l’interessato.
Art. 7) La segretezza delle schede e del carteggio individuale dei
Commissari è affidata alla personale responsabilità del Presidente o del
Componente incaricato della Commissione. Resta inteso che la
consultazione delle “cartelle” è riservata ai soli componenti della
Commissione e, su richiesta, al Presidente della F.C.I.
Art. 8) Ai Commissari è fatto obbligo di informare col dovuto
anticipo la C.N.G.G. di eventuali indisponibilità.
Art. 9) E’ assolutamente necessario che la Commissione effettui le
designazioni in piena autonomia, non tenendo conto né di eventuali
segnalazioni, né di preferenze di qualsiasi genere. La Commissione dovrà
procedere alle designazioni in forma collegiale.
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO INTERNO DELLE COMMISSIONI REGIONALI
COMMISSARI DI GARA
Art. 1) La Commissione Regionale Commissari di Gara è composta dal
Presidente e da due a quattro Componenti, di cui uno è nominato
Segretario nella riunione di insediamento. Essa è nominata dal Consiglio
Regionale secondo le modalità precisate dal Regolamento Organico della
FCI.
Le competenze della C.R.G.G., riferite all’ attività regionale, sono
analoghe, ove applicabili, a quelle della C.N.G.G.
Deve essere convocata almeno una volta al mese e funziona con qualsiasi
numero di presenti. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla
maggioranza dei presenti. Il voto del Presidente è decisivo in caso di
parità di voti.
Al termine di ogni riunione deve essere redatto specifico verbale da
conservare agli atti.
Art. 2) La C.R.G.G. ha il compito di designare le Giurie per le
corse iscritte nei calendari regionali.
E’ necessario che i servizi vengano designati con un anticipo di almeno
dieci giorni sulla data di svolgimento delle gare. qualora venisse
designato un servizio con meno di cinque giorni di anticipo, gli
eventuali rifiuti dovranno essere considerati giustificati. In caso di
necessità, per sopravvenuta indisponibilità dell’ ultimo momento, un
componente della C.R.G.G. potrà provvedere alla sostituzione con altri
Commissari. Di tale sostituzione il Rappresentante della C.R.G.G. dovrà
dare notizia al Presidente della Commissione . La lettera di
designazione dovrà essere inviata contemporaneamente al Presidente di
Giuria ed ai Componenti.
Di massima almeno dieci giorni prima della gara dovrà essere fatto
pervenire al Presidente di Giuria, dalla Struttura competente, il
programma approvato.
Art. 3) La C.R.G.G. ha la facoltà di accertarsi, corsa per corsa,
del comportamento della Giuria. Per tale accertamento, la Commissione si
avvarrà, con la riservatezza più assoluta, degli stessi suoi componenti
o dei Commissari. Il suddetto accertamento è considerato servizio a
tutti gli effetti e ne dovrà essere redatto rapporto riservato da
conservarsi agli atti della corsa.
Art. 4) I servizi assegnati, così come ogni altro elemento,
(rilievi, provvedimenti, ecc.) dovranno essere riportati sulla scheda
personale che sarà compilata ed aggiornata a cura e responsabilità del
Segretario della Commissione. A corsa omologata le schede personali
devono essere aggiornate con il giudizio attribuito.
Art. 5) I giudizi sul comportamento dei Commissari di Gara devono
riferirsi al “servizio prestato”. Essi dovranno essere basati, per
quanto riguarda i Componenti della Giuria sull’esame del rapporto del
Presidente di Giuria. Il giudizio sul Presidente di Giuria dovrà essere
espresso dalla Commissione collegialmente in base al verbale di gara ed
al rapporto all’Organo omologante.
Art. 6) Qualsiasi rilievo per fatti di rilevanza TECNICA che abbia
portato ad un giudizio assolutamente negativo dovrà essere contestato
all’interessato in via assolutamente riservata a mezzo lettera
raccomandata o per via telematica con avviso di ricezione. L’interessato
avrà 15 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Di tutti i
provvedimenti adottati la Commissione dovrà informare, entro dieci
giorni, l’interessato e la C.N.G.G.
Art. 7) La segretezza delle schede e del carteggio individuale dei
Commissari di Gara è affidata alla personale responsabilità del
Presidente o del Segretario della Commissione. Resta inteso che la
consultazione delle “cartelle” è riservata ai soli componenti della
Commissione e, su richiesta, al Presidente del C.R.
Art. 8) Ai Commissari di gara è fatto obbligo di informare con
dovuto anticipo la C.R.G.G. per eventuali indisponibilità.
Art. 9) E’ assolutamente necessario che la Commissione effettui le
designazioni in piena autonomia, non tenendo conto ne di eventuali
segnalazioni, ne di preferenze di qualsiasi genere. La Commissione dovrà
procedere alle designazioni in forma collegiale.
Tranne casi particolari ai Commissari Regionali non devono essere
affidate, da parte delle C.R.G.G. le funzioni di Presidente di Giuria
quando della stessa facciano parte Commissari Nazionali, fatta eccezione
per il Commissario di Arrivo ed i Componenti su Moto.
Art. 10) La CRGG ha la facoltà di nominare, per ogni provincia o
zona, un Commissario di Gara in qualità di collaboratore, con il compito
di coordinare l’attività tecnico-associativa dei Commissari.
ALLEGATO A
NORMATIVA PER LA INDICAZIONE E
LA NOMINA DELLA C.N.G.G.
Allo scadere del quadriennio olimpico, la C.N.G.G., come previsto
dall’art. 2 del R.T. dei Commissari di gara farà svolgere una
consultazione tra i Commissari per avere l’indicazione dei Dirigenti
della categoria, Presidente e Componenti, che su nomina del C.F.,
andranno a formare la nuova C.N.G.G.
Hanno diritto di voto per la composizione della C.N.G.G. tutti i
Commissari Internazionali ed i Commissari Nazionali (in attività, in
ruolo non attivo ed in aspettativa) purché in regola con il
tesseramento. I Commissari Regionali (in attività, in ruolo non attivo ,
in aspettativa) purché in regola con il tesseramento incideranno nella
indicazione, nella misura di un voto ogni quindici preferenze o frazione
superiore a sette.
Possono candidarsi per la C.N.G.G. tutti i Commissari di Gara con almeno
10 anni compiuti di appartenenza alla categoria, purché non abbiano
ricevuto negli ultimi quattro anni sanzioni di carattere tecnico o
disciplinare superiori all’ammonizione.
Le candidature, limitate ad una sola carica, Presidente o Componente,
dovranno pervenire alla Segreteria entro il termine stabilito dalla
C.N.G.G. Saranno successivamente pubblicate sull’ Organo Ufficiale “ Il
Mondo del Ciclismo” per l’opportuna conoscenza da parte di tutta la
categoria.
La durata dell’incarico non potrà superare due quadrienni consecutivi.
La C.N.G.G. dura in carica quattro anni ed in caso di dimissione o di
impedimento permanente di uno o più Componenti il C.F. provvederà alla
sostituzione attingendo il nominativo o i nominativi tra quelli
segnalati nelle ultime consultazioni. In caso di assenza o di
impedimento temporaneo del Presidente il medesimo è sostituito dal
Componente più anziano di carica o a parità dal più anziano di età; nel
caso invece di dimissione o di impedimento permanente del Presidente
saranno indette le consultazioni, per il solo Presidente, entro la fine
dell’anno; le funzioni saranno affidate temporaneamente al Componente,
come già precisato in precedenza, per assenza del Presidente.
Modalità di svolgimento delle indicazioni
La C.N.G.G. farà pervenire per tempo ai Commissari Internazionali ed
ai Commissari Nazionali l’occorrente per esprimere le preferenze. Nella
scheda per la votazione i Commissari potranno indicare un solo
nominativo per la carica di Presidente ed un massimo di tre nominativi
per quella di Componente. La scheda votata dovrà essere inserita in
busta anonima e rimessa alla Segreteria della Commissione entro i
termini e con le modalità che saranno appositamente emanate.
La C.N.G.G. nominerà una Commissione Elettorale Nazionale, composta da
tre membri (con esclusione di Commissari candidati) di cui uno con
funzione di Presidente, che procederà allo spoglio delle schede votate.
La Commissione Elettorale, alla fine dei lavori, redigerà un verbale dal
quale risulterà il totale dei voti conseguiti da ogni candidato in campo
nazionale e regionale.
Per ottenere il risultato regionale si sommeranno, per ogni candidato, i
voti espressi dai Commissari regionali tramite i verbali trasmessi dalle
C.R.G.G. Dopo aver rapportato il totale di ognuno (un voto ogni quindici
o frazione superiore a sette) se ne ricaverà il risultato regionale.
Sarà cura della C.N.G.G. uscente trasmettere copia del verbale alla
Segreteria Generale della F.C.I. che conserverà tutti i documenti della
consultazione fino alla nomina della nuova C.N.G.G. da parte del neo
eletto Consiglio Federale.
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