Commissione Nazionale
Giudici di Gara

Regolamento Tecnico dei
Giudici di Gara

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F.C.I.

Commissione Nazionale Giudici Di Gara

REGOLAMENTO TECNICO DEI COMMISSARI DI GARA

Approvato dal Consiglio Federale il  27 novembre  2008

Ultime modifiche approvate dal C.F. il 17 Febbraio 2009

Ratificato dalla Giunta C.O.N.I. in data 9 Marzo 2009

TITOLO I

Art. 1
I Commissari di Gara del ciclismo sono sottoposti alla disciplina ed al controllo del Consiglio Federale della F.C.I., esercitati dalla Commissione Nazionale e dalle Commissioni Regionali. La composizione e le funzioni delle medesime sono stabilite dal Regolamento Organico della F.C.I.

Art. 2
I Commissari di gara hanno il diritto di:
a) avere tutte le facilitazioni che la F.C.I. riuscirà ad ottenere da Enti pubblici e privati
b) esprimere il proprio parere in materia di controllo tecnico ed organizzativo delle corse;
c) ricevere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei servizi da essi espletati, nella misura stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale;
d) partecipare agli esami per il passaggio di categoria secondo le norme in proposito stabilite;
e) esprimere, allo scadere del mandato della Commissione Nazionale, l’indicazione circa i Commissari di gara da nominare da parte del Consiglio federale nella nuova Commissione Nazionale, secondo le modalità stabilite nell’allegato A, che forma parte integrante del presente Regolamento
f) vedersi contestare le eventuali mancanze di carattere tecnico comportamentale.

Art. 3
I Commissari di gara hanno il dovere di:
a) tenersi aggiornati sullo Statuto e i Regolamenti della F.C.I. ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali, ed osservare gli stessi;
b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità;
c) astenersi dall’adire vie legali contro terzi appartenenti all’organizzazione federale, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dal Consiglio Federale su richiesta avanzata tramite la Commissione Nazionale;
d) svolgere i servizi per i quali vengono designati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
e) conservare il segreto d’ufficio relativo alle deliberazioni assunte nelle riunioni di Giuria;
f) instaurare con i Colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione;
g) tenere i contatti con la Commissione Nazionale/ Regionale Commissari di gara di appartenenza;
h) partecipare ai Convegni regionali annuali. La C.R.G.G. può adottare i provvedimenti di carattere tecnico-disciplinare previsti dall’Art. 31 nei confronti degli assenti ingiustificati;
i) versare la quota di tesseramento prevista dalla F.C.I.
j) informare tempestivamente la Commissione di propria giurisdizione di eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee. Le C.R.G.G. provvederanno a darne notizia alla C.N.G.G.
k) astenersi dall’esprimere pubblicamente giudizi sull’operato dei colleghi e avere rapporti diretti su argomenti tecnico-organizzativi, anche formali, con gli altri organi federali.
l) indossare la divisa regolamentare secondo le disposizioni emanate dalla C.N.G.G. La divisa dovrà essere indossata esclusivamente per l’espletamento dei servizi nazionali/regionali.

Art. 4
Ai Commissari di gara è vietato prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla F.C.I. Se in servizio attivo, è altresì vietato:
a) fare in pubblico o in privato od alla stampa dichiarazioni in ordine alle gare nelle quali hanno prestato servizio, salvo le consuete informazioni, sulle deliberazioni adottate dalla giuria, secondo le norme a riguardo emanate;
b) tesserarsi e svolgere attività agonistica o tecnica presso società ciclistiche affiliate alla F.C.I.
c) svolgere le funzioni non consentite dallo Statuto e dal Regolamento Organico della FCI.
d) è altresì vietato ai componenti delle CRGG e della CNGG svolgere servizio di Commissario su designazione della propria commissione, tranne nell’impossibilità verificatisi nell’imminenza della gara, di ricoprire in altro modo un ruolo all’interno della giuria.

TITOLO II
INQUADRAMENTO

Cap. I : RUOLI

Art. 5
Nella categoria dei Commissari di Gara si accede mediante esami.
Possono essere ammessi nella categoria i cittadini italiani, o stranieri con residenza in italia, in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) dell’Art. 29 dello Statuto federale.
Non possono svolgere le funzioni di Commissario di Gara coloro che ricoprono le cariche incompatibili, previste dallo Statuto della FCI.
Coloro che si trovino a rivestire cariche incompatibili con le funzioni di Commissario saranno posti nella posizione di aspettativa.

Art. 6
I Commissari di gara si suddividono:
1 - Per categoria:
• Commissari Internazionali UCI
• Commissari Nazionali UCI (cat. ad esaurimento)
• Nazionali
• Regionali

2 - Per specialità:
a) Strada, Pista, Ciclocross
b) Fuoristrada ( MTB, Trial e BMX)

Art. 7
I Commissari di Gara possono essere:
a) IN RUOLO, fino al compimento del 70° anno di età
b) IN ASPETTATIVA, nei casi indicati nel successivo art. 19, e nei casi di incompatibilità previsti dallo Statuto Federale (Art. 28, commi 7 e 8)
c) IN RUOLO NON ATTIVO, se hanno superato il 70°anno di età.
I Commissari in aspettativa non possono essere designati in servizio nelle gare ma possono essere comandati ad altri incarichi a criterio della Commissione Commissari di Gara, Nazionale o Regionale, o della F.C.I.

Cap. II : ESAMI

Art. 8
Per poter sostenere gli esami per Commissario di Gara regionale occorre:
a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 50° nell’anno solare dell’esame;
b) possedere un titolo minimo di studio pari alla scuola dell’obbligo;
c) essere dichiarato attraverso visita medica idoneo a svolgere le funzioni di Commissario di Gara;
d) presentare domanda alla Commissione Regionale competente, corredata da foto formato tessera, certificato medico di idoneità, certificato di nascita, titolo di studio, certificato penale generale (o autocertificazione, ove prevista).

Art. 9
La domanda di cui all’articolo precedente va presentata, nel rispetto delle modalità appositamente impartite, alla Commissione Regionale la quale deciderà sull’accettazione o meno entro dieci giorni dalla data di presentazione. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammesso ricorso, da presentarsi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato Regionale, il cui giudizio definitivo, dovrà essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 10
Con l’accettazione della domanda il richiedente si intende automaticamente iscritto al corso teorico di preparazione che dovrà frequentare per almeno i 2/3 delle ore di lezione previste per esserre ammesso agli esami.

Art. 11
Gli esami, che si svolgeranno con le modalità emanate, anno per anno, dalla C.N.G.G, dovranno essere sostenuti davanti ad una Commissione formata da un Commissario di Gara, in qualità di Presidente, designato dalla CNGG, dal Presidente o da un Componente del Comitato Regionale, dal Presidente della Commissione Regionale Commissari di Gara e, eventualmente, da un rappresentante della Commissione Regionale dei Direttori di Corsa e Organizzazione. Le mansioni di Segretario saranno svolte dal Segretario della C.R.G.G.
La Commissione esaminatrice giudicherà idoneo o non idoneo il candidato.
L’esito degli esami dovrà essere reso noto ai candidati al termine della prova previa apposizione di firma sul verbale. Il candidato non idoneo può ricorrere entro dieci giorni alla Commissione Nazionale Commissari di Gara. E’ consentito al candidato non idoneo di ripresentarsi agli esami nella sessione successiva. Non potrà più essere ammesso agli esami il candidato che non ha superato la prova per due volte.
Superati gli esami, si acquisisce il diritto ai due anni di prova per la conferma nel ruolo regionale.
L’ingresso nella categoria di Commissario di Gara Regionale è perfezionato con il rilascio gratuito della prima tessera da parte della F.C.I., previa ratifica dell’esame da parte della CNGG
Di norma i neo Commissari dovranno essere designati in servizio, per il primo anno, nella sola qualità di Componente. Al termine del secondo anno, se la media dei giudizi espressi sui servizi svolti è inferiore a sufficiente, il Commissario potrà essere dichiarato non idoneo, con provvedimento motivato della CRGG, e dimesso d’ufficio. Contro la decisione della CRGG di negare la conferma in ruolo è ammesso ricorso alla C.N.G.G. entro trenta giorni dalla comunicazione scritta.

Art. 12
Per essere ammessi a sostenere gli esami per Commissario Nazionale, occorre:
a) essere Commissario di Gara regionale con almeno quattro anni di tesseramento;
b) non essere stato colpito nell’ultimo anno, da alcun provvedimento di diffida o sospensione (di cui all’ Art. 31), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’ Art. 5, primo comma;
c) presentare domanda alla propria Commissione Regionale - nei termini e con le modalità precisate dall’apposito bando di concorso, approvato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale - la quale la trasmetterà, con parere motivato, favorevole o contrario, alla CNGG.
Avverso il mancato accoglimento della domanda di ammissione, può essere presentato ricorso, da parte dell’interessato al Consiglio Federale entro 15 giorni dalla pubblicazione sull’Organo Ufficiale della F.C.I. dei nominativi ammessi al corso.

Art. 13
Il corso di preparazione e gli esami per ottenere il titolo di Commissario Nazionale si svolgeranno secondo le modalità emanate attraverso il Bando di Concorso, unitamente alle altre disposizioni stabilite dalla CNGG e pubblicate sull’Organo Ufficiale.

Art. 14
La segnalazione all’U.C.I. dei Commissari Nazionali candidati a sostenere gli esami per Commissario Internazionale della U.C.I. viene effettuata dal Consiglio Federale su indicazione della C.N.G.G.
I candidati devono:
a) possedere i requisiti indicati dalle norme emanate in proposito dalla U.C.I.
b) essere individuati dalla C.N.G.G. sulla base di valutazioni tecniche e comportamentali, eventualmente accertando tramite l’effettuazione di un pre-esame la conoscenza delle normative e della lingua straniera richiesta.

Cap. III ALBI

Art. 15
Ogni anno, entro il mese di marzo la Commissione Nazionale pubblicherà l’Albo dei Commissari Internazionali U.C.I. e dei Commissari Nazionali – in ruolo, in aspettativa ed in ruolo non attivo - in forza per l’anno in corso.

Art. 16
Ogni anno, entro il mese di marzo, le Commissioni Regionali pubblicheranno l’Albo dei Commissari di Gara - in ruolo, in aspettativa ed in ruolo non attivo - in forza per l’anno in corso.

Art. 17
Nell’ambito degli albi dei Commissari di Gara la Commissione Nazionale e quelle Regionali provvederanno alla classificazione, a carattere interno, nei ruoli particolari di Presidente di Giuria, di Componente di Giuria (con specificazione dell’eventuale idoneità al servizio in moto) e di Commissario di Arrivo. Tale classificazione può essere modificata, a criterio delle Commissioni, in base agli elementi acquisiti, anche nel corso dell’anno.

Cap. IV: TESSERAMENTO

Art. 18
Tutti i Commissari sono tenuti al rinnovo della tessera entro il 31 dicembre antecedente il periodo di validità della medesima, salvo proroghe espressamente concesse dal Consiglio Federale.
Il rinnovo dovrà essere perfezionato con il versamento della relativa quota alla F.C.I. e la consegna nei 15 giorni successivi dell’ attestazione di pagamento alla CRGG.
L’ inadempienza, nei termini previsti, a quanto sopra, può comportare la sospensione dai servizi per l’intero anno. Il Commissario che non rinnovi la tessera per due anni consecutivi viene dichiarato, in maniera inappellabile, definitivamente escluso dalla categoria”.
I Commissari di gara potranno essere riammessi – non più di una volta - nella categoria dal Consiglio federale a domanda e con parere non vincolante della Commissione Nazionale Commissari di gara.
E’ compito della CRGG ritirare le attestazioni di versamento della quota di rinnovo tessera e comunicare alla CNGG, nei tempi annualmente fissati da quest’ultima, l’elenco dei Commissari tesserati e le relative posizioni.


TITOLO III
CONGEDI E ASPETTATIVE

Art. 19
 
Congedi
Il Commissario di gara iscritto negli albi di cui ai precedenti artt. 15 e 16 può richiedere alla Commissione (Regionale o Nazionale, secondo la categoria) dei periodi di congedo, i quali, nel corso dell’anno, non possono superare complessivamente 60 giorni.

Aspettative
Per motivi di salute o per altre motivate ragioni, può essere richiesta l’aspettativa per un massimo di sei mesi in un anno; eventuali deroghe a tale limite per particolari motivi (gravidanza o puerperio, formazione professionale, gravi motivi familiari o di salute) saranno esaminate di volta in volta.
Nel caso tale richiesta venga inoltrata da un Commissario Internazionale si intende estesa anche per le designazioni U.C.I.
La richiesta di aspettativa motivata da ragioni di salute deve essere accompagnata da un certificato medico dal quale deve espressamente risultare la durata della impossibilità a svolgere servizi. La C.N.G.G. darà notizia alla C.R.G.G. competente delle aspettative accordate.
Nel caso di periodi di aspettativa di durata pari o superiore a due anni i Commissari di gara dovranno sostenere, per rientrare in servizio, un colloquio con la C.R.G.G., se Regionale, o con la C.N.G.G., se Commissario Nazionale, per accertarne il livello di aggiornamento tecnico.


TITOLO IV
SERVIZI

Art. 20
I Commissari Internazionali vengono, di norma, designati in servizio nelle gare internazionali, secondo le modalità previste dal Regolamento UCI. Se necessario possono essere utilizzati dalla CNGG nelle gare nazionali e, ove diano la propria disponibilità, nelle gare regionali su designazione della CRGG.
I Commissari Nazionali possono essere designati in servizio nelle gare nazionali ed internazionali che si svolgono in Italia e nelle gare regionali; se in servizio attivo, non possono rifiutare di svolgere i servizi regionali, se non con giustificate motivazioni, pena la non designazione nelle gare nazionali o internazionali.
I Commissari Regionali sono designati in servizio nelle gare regionali. Possono essere designati dalle CRGG in gare Nazionali o Internazionali per delega della Commissione Nazionale.
La C.N.G.G. e le C.R.G.G. procedono alle designazioni sulla base di programmi approvati, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento Tecnico della F.C.I., dagli organismi tecnici nazionali o regionali. Di dette approvazioni, le Commissioni stesse sono tenute ad accertare la sola regolarità formale.
La qualifica di Commissario di Gara non comporta il diritto di essere effettivamente designato in servizio.

Art. 21
La Commissione Nazionale può delegare, per casi particolari, ad una Commissione Regionale la designazione totale o parziale dei servizi per una gara nazionale.

Art. 22
La designazione in servizio deve essere inviata nel più breve tempo possibile. La mancata comunicazione di rinuncia deve essere interpretata quale accettazione.
Il Commissario di Gara designato in servizio non può rifiutare il servizio stesso se non per giustificati motivi e deve notificare l’impedimento alla Commissione che lo ha designato entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione; se tale impedimento si verificasse successivamente, se ne dovrà dare immediata comunicazione telefonica con successiva conferma per iscritto. Se l’impedimento dovesse verificarsi nelle quarantotto ore precedenti al servizio, dovrà essere avvertito il Presidente di Giuria, il quale è autorizzato a provvedere alla sostituzione, dandone successiva comunicazione alla Commissione che lo ha designato.
Il Commissario designato in servizio, che lo abbia accettato e non si sia presentato per svolgerlo, se non impedito da causa di forza maggiore riconosciuta è passibile dei provvedimenti di cui al successivo articolo 31.
Qualora lo stesso rifiutasse due servizi nello stesso anno senza un motivo ritenuto giustificato dalla Commissione designante, con relativa informazione scritta all’interessato sarà esonerato dai servizi per tutta la stagione agonistica. L’assenza non giustificata ha valore di nota di demerito.

Art. 23
Il Commissario Nazionale designato in servizio dalla Commissione Nazionale informerà di tale designazione la Commissione Regionale di propria giurisdizione, per evitare di essere designato in gare regionali. In ogni caso la designazione per una gara nazionale ha la precedenza su una eventuale designazione per una gara regionale.
Il Commissario di Gara che ha accettato un servizio deve adempierlo nel modo più solerte e corretto osservando e facendo osservare le norme regolamentari e le disposizioni degli Organi Federali. Deve collaborare con i colleghi alle decisioni della giuria e non può lasciare il locale ove ha luogo la riunione se non dopo aver firmato i verbali debitamente compilati.

Art. 24
I Presidenti di Giuria, o il componente italiano ove il Pdg sia stato designato dall’ UCI, debbono inviare all’organo omologante, entro sette giorni dalla effettuazione della gara, la documentazione stabilita dalla normativa vigente. Essi invieranno inoltre alla Commissione che li ha designati, nei modi e nei tempi da questa indicati, i rapporti di valutazione sull’operato dei colleghi di giuria.

Art. 25
Le Commissioni che designano i servizi hanno facoltà di inviare alla gara un loro rappresentante, il quale dovrà redigere un rapporto riservato sull’operato della Giuria.

Art. 26
Le Commissioni Regionali hanno l’obbligo di riunirsi almeno una volta al mese per procedere, oltre che alle designazioni in servizio per le prossime gare, anche all’attribuzione dei giudizi sulla base dei rapporti di valutazione pervenuti per ogni singola gara. Non è consentito procedere all’attribuzione dei giudizi se tutti gli atti della gara non sono pervenuti alla Commissione.

Art. 27
I giudizi sull’operato dei Commissari sono espressi in sede nazionale e regionale con i criteri e le modalità stabilite dalle Commissioni. Il Presidente di Giuria che non abbia inviato i rapporti di valutazione o che li abbia inviati incompleti e si rifiuti di integrarli, è passibile dei provvedimenti di cui al successivo articolo 31.

Art. 28
Sia i rapporti di valutazione, che i giudizi espressi e le schede personali contenenti giudizi debbono essere custoditi rigorosamente e ne possono prendere visione solo il Presidente ed i Componenti delle Commissioni Nazionali e Regionali.

Art. 29
La Commissione Nazionale e le Commissioni Regionali hanno la facoltà di non designare temporaneamente in servizio un Commissario per comprovata inefficienza tecnica, dandone comunicazione all’interessato.

Art. 30
Il funzionamento delle Commissioni Regionali è disciplinato dalle norme predisposte dalla Commissione Nazionale ed allegate al presente Regolamento, alla cui osservanza le C.R.G.G. sono inderogabilmente tenute.


TITOLO V
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 31
Esclusivamente per errori tecnici commessi in servizio o per violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, possono essere adottati dalla rispettiva Commissione Regionale, se di qualifica Regionale o dalla Commissione Nazionale se di qualifica Nazionale o Internazionale, i seguenti provvedimenti :
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a termine dai servizi.
Le sanzioni sopra indicate non potranno essere applicate se gli addebiti relativi non sono stati notificati riservatamente agli interessati, con facoltà di far pervenire, nel termine di 15 giorni, le controdeduzioni scritte.

Art. 32
L’ammonizione e la diffida possono essere inflitte per una sola volta in un anno; il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto all’interessato. Dopo tali comunicazioni verrà inflitta la sospensione a termine fino ad un massimo di sei mesi. Qualora tali provvedimenti riguardino i Commissari Nazionali utilizzati nelle gare regionali, le C.R.G.G. dovranno darne immediata comunicazione alla C.N.G.G.
Nei casi di violazione delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia Federale dovrà essere inoltrata denuncia alla Procura Federale, direttamente per quanto riguarda la C.N.G.G., tramite la C.N.G.G. per quanto riguarda le C.R.G.G.
La Commissione Nazionale e le Regionali possono, quando motivi di opportunità lo richiedano, revocare i servizi già attribuiti.


TITOLO VI
ACCERTAMENTI SANITARI

Art. 33
I Commissari di Gara, nell’ anno solare in cui compiono 55 anni di età (esclusivamente per componenti su moto), 60, 65, 67 e 69 anni, devono sottoporsi a visita medica di controllo della idoneità a svolgere servizi. Per i soli Componenti su moto la visita dovrà essere effettuata presso un centro di medicina dello sport o da un medico F.M.S.I.
Il certificato di idoneità deve essere inoltrato alla C.N.G.G., tramite la C.R.G.G. di appartenenza, all’atto del rinnovo della tessera.
Il Commissario di Gara che venga dichiarato fisicamente non idoneo sarà collocato in ruolo non attivo o in aspettativa fino alla presentazione di un successivo certificato medico di idoneità.
Coloro che non si sottoporranno alle visite mediche stabilite dal presente articolo, saranno collocati in aspettativa fino all’effettuazione delle visite medesime.
La collocazione in aspettativa comporta l’esclusione dalle designazioni in servizio, sia regionali che nazionali.

Art. 34
Quando valutazioni oggettive ne evidenzino la necessità la CNGG può richiedere al Commissario di Gara di sua iniziativa o su richiesta della CRGG un’ulteriore visita medica da effettuarsi come previsto nell’ Art. 33.

Art. 35
Avverso il provvedimento di cui all’art. 34, l’interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla data di comunicazione al Consiglio Federale che delibererà definitivamente sentita la Commissione Nazionale Commissari di Gara.


TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36

Le norme contenute nel presente Regolamento possono essere modificate dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale.

Norma finale:
il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell’approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI.


NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE COMMISSARI DI GARA

Art. 1)
La Commissione Nazionale Commissari di Gara è composta dal Presidente e da quattro Componenti, di cui uno è nominato Segretario nella riunione di insediamento. Essa è nominata dal Consiglio Federale, secondo le modalità precisate nell’art. 17 del Regolamento Organico.
Essa ha il compito di regolamentare e coordinare l’ attività dei Commissari di Gara nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico della F.C.I.
Deve essere convocata almeno otto volte l’ anno o quando il Presidente, o la maggioranza dei componenti, lo ritenga opportuno. La Commissione è validamente costituita con qualunque numero di intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il voto del Presidente è decisivo in caso di parità di voti. Al termine di ogni riunione deve essere redatto specifico verbale da conservare agli atti.
La C.N.G.G. deve convocare almeno una volta l’ anno una riunione dei Presidenti delle C.R.G.G., per comunicazioni di carattere tecnico e amministrativo, concernenti l’ attività funzionale delle Commissioni Regionali.
Eventuali carenze riscontrate nell’attività delle Commissioni regionali saranno segnalate ai Comitati regionali competenti.

Art. 2)
La Commissione ha il compito di designare le Giurie per le corse iscritte nei calendari nazionali e internazionali.
La lettera di designazione dovrà essere inviata contemporaneamente al Presidente di Giuria ed ai Componenti. Di massima, almeno dieci giorni prima della gara dovrà essere fatto pervenire al Presidente di Giuria, a cura della Struttura competente, il programma approvato.

Art. 3)
La Commissione ha la facoltà di accertarsi, corsa per corsa, del comportamento della Giuria. Per tale accertamento, si avvarrà, con la riservatezza più assoluta, degli stessi suoi componenti o dei Commissari designati. Il suddetto accertamento è considerato servizio a tutti gli effetti e ne dovrà essere redatto rapporto riservato da conservarsi agli atti della Commissione.

Art. 4)
I servizi assegnati, così come ogni altro elemento, (rilievi, provvedimenti, ecc.) dovranno essere riportati sulla scheda personale che sarà compilata ed aggiornata a cura e responsabilità del Segretario della Commissione o di altro Componente. A corsa omologata le schede personali devono essere aggiornate con il giudizio attribuito.

Art. 5)
I giudizi sul comportamento dei Commissari di Gara devono riferirsi al “servizio prestato”. Essi dovranno essere basati, per quanto riguarda i Componenti della Giuria sull’esame del rapporto del Presidente di Giuria. Il giudizio sul Presidente di Giuria dovrà essere espresso dalla Commissione collegialmente in base al verbale di gara ed al rapporto all’Organo omologante.

Art. 6)
Qualsiasi rilievo per fatti di rilevanza TECNICA che abbia portato ad un giudizio assolutamente negativo dovrà essere contestato all’interessato in via assolutamente riservata a mezzo lettera raccomandata o per via telematica con avviso di ricezione. L’interessato avrà 15 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Di tutti i provvedimenti adottati la Commissione dovrà informare, entro dieci giorni, l’interessato.

Art. 7)
La segretezza delle schede e del carteggio individuale dei Commissari è affidata alla personale responsabilità del Presidente o del Componente incaricato della Commissione. Resta inteso che la consultazione delle “cartelle” è riservata ai soli componenti della Commissione e, su richiesta, al Presidente della F.C.I.

Art. 8)
Ai Commissari è fatto obbligo di informare col dovuto anticipo la C.N.G.G. di eventuali indisponibilità.

Art. 9)
E’ assolutamente necessario che la Commissione effettui le designazioni in piena autonomia, non tenendo conto né di eventuali segnalazioni, né di preferenze di qualsiasi genere. La Commissione dovrà procedere alle designazioni in forma collegiale.


NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO INTERNO DELLE COMMISSIONI REGIONALI COMMISSARI DI GARA

Art. 1)
La Commissione Regionale Commissari di Gara è composta dal Presidente e da due a quattro Componenti, di cui uno è nominato Segretario nella riunione di insediamento. Essa è nominata dal Consiglio Regionale secondo le modalità precisate dal Regolamento Organico della FCI.
Le competenze della C.R.G.G., riferite all’ attività regionale, sono analoghe, ove applicabili, a quelle della C.N.G.G.
Deve essere convocata almeno una volta al mese e funziona con qualsiasi numero di presenti. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Il voto del Presidente è decisivo in caso di parità di voti.
Al termine di ogni riunione deve essere redatto specifico verbale da conservare agli atti.

Art. 2)
La C.R.G.G. ha il compito di designare le Giurie per le corse iscritte nei calendari regionali.
E’ necessario che i servizi vengano designati con un anticipo di almeno dieci giorni sulla data di svolgimento delle gare. qualora venisse designato un servizio con meno di cinque giorni di anticipo, gli eventuali rifiuti dovranno essere considerati giustificati. In caso di necessità, per sopravvenuta indisponibilità dell’ ultimo momento, un componente della C.R.G.G. potrà provvedere alla sostituzione con altri Commissari. Di tale sostituzione il Rappresentante della C.R.G.G. dovrà dare notizia al Presidente della Commissione . La lettera di designazione dovrà essere inviata contemporaneamente al Presidente di Giuria ed ai Componenti.
Di massima almeno dieci giorni prima della gara dovrà essere fatto pervenire al Presidente di Giuria, dalla Struttura competente, il programma approvato.

Art. 3)
La C.R.G.G. ha la facoltà di accertarsi, corsa per corsa, del comportamento della Giuria. Per tale accertamento, la Commissione si avvarrà, con la riservatezza più assoluta, degli stessi suoi componenti o dei Commissari. Il suddetto accertamento è considerato servizio a tutti gli effetti e ne dovrà essere redatto rapporto riservato da conservarsi agli atti della corsa.

Art. 4)
I servizi assegnati, così come ogni altro elemento, (rilievi, provvedimenti, ecc.) dovranno essere riportati sulla scheda personale che sarà compilata ed aggiornata a cura e responsabilità del Segretario della Commissione. A corsa omologata le schede personali devono essere aggiornate con il giudizio attribuito.

Art. 5)
I giudizi sul comportamento dei Commissari di Gara devono riferirsi al “servizio prestato”. Essi dovranno essere basati, per quanto riguarda i Componenti della Giuria sull’esame del rapporto del Presidente di Giuria. Il giudizio sul Presidente di Giuria dovrà essere espresso dalla Commissione collegialmente in base al verbale di gara ed al rapporto all’Organo omologante.

Art. 6)
Qualsiasi rilievo per fatti di rilevanza TECNICA che abbia portato ad un giudizio assolutamente negativo dovrà essere contestato all’interessato in via assolutamente riservata a mezzo lettera raccomandata o per via telematica con avviso di ricezione. L’interessato avrà 15 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Di tutti i provvedimenti adottati la Commissione dovrà informare, entro dieci giorni, l’interessato e la C.N.G.G.

Art. 7)
La segretezza delle schede e del carteggio individuale dei Commissari di Gara è affidata alla personale responsabilità del Presidente o del Segretario della Commissione. Resta inteso che la consultazione delle “cartelle” è riservata ai soli componenti della Commissione e, su richiesta, al Presidente del C.R.

Art. 8)
Ai Commissari di gara è fatto obbligo di informare con dovuto anticipo la C.R.G.G. per eventuali indisponibilità.

Art. 9)
E’ assolutamente necessario che la Commissione effettui le designazioni in piena autonomia, non tenendo conto ne di eventuali segnalazioni, ne di preferenze di qualsiasi genere. La Commissione dovrà procedere alle designazioni in forma collegiale.
Tranne casi particolari ai Commissari Regionali non devono essere affidate, da parte delle C.R.G.G. le funzioni di Presidente di Giuria quando della stessa facciano parte Commissari Nazionali, fatta eccezione per il Commissario di Arrivo ed i Componenti su Moto.

Art. 10)
La CRGG ha la facoltà di nominare, per ogni provincia o zona, un Commissario di Gara in qualità di collaboratore, con il compito di coordinare l’attività tecnico-associativa dei Commissari.


ALLEGATO A

NORMATIVA PER LA INDICAZIONE E LA NOMINA DELLA C.N.G.G.

Allo scadere del quadriennio olimpico, la C.N.G.G., come previsto dall’art. 2 del R.T. dei Commissari di gara farà svolgere una consultazione tra i Commissari per avere l’indicazione dei Dirigenti della categoria, Presidente e Componenti, che su nomina del C.F., andranno a formare la nuova C.N.G.G.

Hanno diritto di voto per la composizione della C.N.G.G. tutti i Commissari Internazionali ed i Commissari Nazionali (in attività, in ruolo non attivo ed in aspettativa) purché in regola con il tesseramento. I Commissari Regionali (in attività, in ruolo non attivo , in aspettativa) purché in regola con il tesseramento incideranno nella indicazione, nella misura di un voto ogni quindici preferenze o frazione superiore a sette.
Possono candidarsi per la C.N.G.G. tutti i Commissari di Gara con almeno 10 anni compiuti di appartenenza alla categoria, purché non abbiano ricevuto negli ultimi quattro anni sanzioni di carattere tecnico o disciplinare superiori all’ammonizione.
Le candidature, limitate ad una sola carica, Presidente o Componente, dovranno pervenire alla Segreteria entro il termine stabilito dalla C.N.G.G. Saranno successivamente pubblicate sull’ Organo Ufficiale “ Il Mondo del Ciclismo” per l’opportuna conoscenza da parte di tutta la categoria.
La durata dell’incarico non potrà superare due quadrienni consecutivi. La C.N.G.G. dura in carica quattro anni ed in caso di dimissione o di impedimento permanente di uno o più Componenti il C.F. provvederà alla sostituzione attingendo il nominativo o i nominativi tra quelli segnalati nelle ultime consultazioni. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente il medesimo è sostituito dal Componente più anziano di carica o a parità dal più anziano di età; nel caso invece di dimissione o di impedimento permanente del Presidente saranno indette le consultazioni, per il solo Presidente, entro la fine dell’anno; le funzioni saranno affidate temporaneamente al Componente, come già precisato in precedenza, per assenza del Presidente.

Modalità di svolgimento delle indicazioni

La C.N.G.G. farà pervenire per tempo ai Commissari Internazionali ed ai Commissari Nazionali l’occorrente per esprimere le preferenze. Nella scheda per la votazione i Commissari potranno indicare un solo nominativo per la carica di Presidente ed un massimo di tre nominativi per quella di Componente. La scheda votata dovrà essere inserita in busta anonima e rimessa alla Segreteria della Commissione entro i termini e con le modalità che saranno appositamente emanate.
La C.N.G.G. nominerà una Commissione Elettorale Nazionale, composta da tre membri (con esclusione di Commissari candidati) di cui uno con funzione di Presidente, che procederà allo spoglio delle schede votate. La Commissione Elettorale, alla fine dei lavori, redigerà un verbale dal quale risulterà il totale dei voti conseguiti da ogni candidato in campo nazionale e regionale.
Per ottenere il risultato regionale si sommeranno, per ogni candidato, i voti espressi dai Commissari regionali tramite i verbali trasmessi dalle C.R.G.G. Dopo aver rapportato il totale di ognuno (un voto ogni quindici o frazione superiore a sette) se ne ricaverà il risultato regionale.
Sarà cura della C.N.G.G. uscente trasmettere copia del verbale alla Segreteria Generale della F.C.I. che conserverà tutti i documenti della consultazione fino alla nomina della nuova C.N.G.G. da parte del neo eletto Consiglio Federale.