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Si rende noto che il
Consiglio Federale del 25 novembre 2009 ha stabilito la
modifica dell'articolo 5.1 (sesto capoverso)
delle Norme Attuative 2010 della categoria Giovanissimi.
Il capoverso in questione è stato così riformulato:
"E' facoltà dei singoli Comitati Regionali, con loro
specifiche norme attuative che devono essere comunicate
al Settore Giovanile Nazionale, che potrà esprimere il
proprio parere in merito, di stabilire giornate di
sospensione dell'attività su strada nel corso della
stagione valide solo nell'ambito della regione stessa e
vincolanti per le società".
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