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Il D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con
modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128) conferma "che il
CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività
sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni dilettantistiche"
e dispone che " il CONI trasmette annualmente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate – l’elenco
delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi".
Il CONI dovrà compilare un elenco delle
società sportive riconosciute ai fini sportivi, e trasmetterlo
annualmente all’Agenzia delle entrate, ai fini della verifica della
legittima fruizione dei benefici fiscali previsti in favore delle
stesse.
Inoltre il CONI con la deliberazione n. 1288
dell’11 novembre 2004, ha stabilito che alle Federazioni sportive è
attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini
sportivi delle Società con relativa raccolta, verifica e
conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi,
statuti e relativi verbali di modifica), mentre il
riconoscimento definitivo ai fini sportivi sarà acquisito
con l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche.
Il Consiglio Nazionale del CONI ha pertanto,
nella medesima deliberazione, approvato le norme per
l’istituzione del Registro (in forma telematica) delle Associazioni
e Società sportive dilettantistiche
L’iscrizione al Registro, che diventa a tutti
gli effetti condizione indispensabile per poter godere delle
agevolazioni fiscali previste per le società od associazioni
sportive, potrà essere effettuata direttamente dalle Società,
dopo aver ottenuto l’affiliazione alla FCI, sul sito del CONI.
La domanda di affiliazione sarà accettata
dalla FCI e l’’iscrizione al Registro sarà garantita
soltanto per quelle Associazioni e Società che sono in
regola con l’adeguamento statutario.
La legge stabilisce che le Società e Associazioni
sportive che, alla data di entrata in vigore della legge (23 maggio
2004), erano già in possesso dei requisiti (di cui ai
contenuti irrinunciabili dello schema di Statuto tipo)
"possono provvedere all’integrazione della denominazione sociale (
nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva
ciclismo" e la dizione "dilettantistica") attraverso il verbale
della determinazione assunta in tal senso dall’assemblea dei soci".
Per quelle Società che non abbiano previsto
nei loro statuti i requisiti richiesti, dovranno provvedervi
attraverso un’assemblea straordinaria per le relative
modifiche statutarie, nonché per le eventuali integrazioni alla
denominazione sociale.
Si conferma che la Federazione Ciclistica
Italiana delibererà il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi
delle Società Sportive dilettantistiche, premessa indispensabile
per ottenere il riconoscimento definitivo con l’iscrizione al
Registro tenuto dal CONI, soltanto alle Società che abbiano
modificato il proprio Statuto sociale, con le procedure previste,
inserendo in esso i contenuti definiti irrinunciabili nello schema
di Statuto tipo.
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